Regolamento delegato (UE) 2026/322 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

32026R0322Regulation12 mag 2026

del 12 febbraio 2026

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 1 , in particolare l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 63, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 67 e l’articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme sulla presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare tale regolamento stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate nel suo articolo 5.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione 2 stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C definite con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione 3 . Più in particolare, nell’ambito delle misure di controllo delle malattie necessarie per prevenire e controllare la diffusione di malattie di categoria A, il regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce norme dettagliate riguardanti l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, come pure restrizioni e condizioni per i movimenti di animali delle specie elencate e dei loro prodotti da e verso le soggette a restrizioni e all’interno di tali zone.

(3) In aggiunta l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/687 vieta qualsiasi movimento di animali detenuti di specie non elencate dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A o verso di esso. Dovrebbero tuttavia essere consentiti, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente in ogni singolo caso, i movimenti di determinati animali di specie non elencate verso uno stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, come anche i movimenti dei suddetti animali da tale stabilimento verso un macello. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(4) La pulizia e la disinfezione dello stabilimento colpito costituiscono una delle misure di base di controllo delle malattie previste dall’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/429 per ridurre al minimo il rischio di diffusione di una malattia di categoria A confermata ed eliminare quanto prima l’agente patogeno della malattia di categoria A. Le prescrizioni per la pulizia e la disinfezione consistono in diverse procedure di cui all’allegato IV, parte A (Prescrizioni generali), parte B (Pulizia e disinfezione preliminari) e parte C (Pulizia e disinfezione finali), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia gli articoli 15 e 16 di tale regolamento delegato, che stabiliscono le norme e le deroghe per la pulizia e la disinfezione e, se necessario, il controllo di insetti e roditori, fanno riferimento solo alla pulizia e alla disinfezione preliminari, ossia solo a una parte dell’intera procedura di pulizia e disinfezione. L’articolo 15 dovrebbe pertanto essere modificato affinché disciplini l’intera procedura di pulizia e disinfezione, che comprende le procedure di pulizia e disinfezione sia preliminari che finali.

(5) I prodotti provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A possono comportare un rischio di diffusione della malattia di categoria A. I prodotti che sono stati spostati da un siffatto stabilimento durante un determinato periodo devono pertanto essere individuati dalla localizzazione e trattati o trasformati come prescritto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia l’articolo 19 non specifica chiaramente che il rischio di diffusione della malattia di categoria A deve essere ridotto mediante il trattamento o la trasformazione di tali prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(6) In base alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, le possibilità dell’autorità competente di estendere o modificare la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente a tale articolo sono limitate a determinate situazioni. Le possibilità previste dall’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per l’istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni o per la modifica della zona soggetta a restrizioni non sono sufficienti a prevenire efficacemente la diffusione della malattia di categoria A, in particolare quando la malattia di categoria A è presente anche negli animali selvatici delle specie elencate o se si tratta di una malattia trasmessa da vettori. L’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire la modifica delle zone soggette a restrizioni, come previsto dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, senza che ciò sia limitato a determinate situazioni.

(7) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce norme per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento sicuri di sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, in caso di focolaio diffuso di una malattia elencata che porti al superamento delle capacità di smaltimento in uno Stato membro interessato, l’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, in deroga, la possibilità per l’autorità competente di smaltire i sottoprodotti di origine animale in casi eccezionali attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale possibilità dovrebbe essere prevista anche nel regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 22 di detto regolamento delegato.

(8) L’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che l’autorità competente possa concedere deroghe alle disposizioni del capo II di tale regolamento delegato relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni in determinate circostanze, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Non è tuttavia chiaro che, affinché l’autorità competente possa concedere una deroga, l’esito della valutazione del rischio deve indicare che il rischio di diffusione della malattia è trascurabile. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione 5 per quanto riguarda gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, l’articolo 23, lettera c), non è più necessario poiché tali stabilimenti rientrano nell’articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/687. In aggiunta la deroga inizialmente prevista dall’articolo 23, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguarda solo gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività nei quali sia insorto il focolaio della malattia di categoria A. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate con regolamento delegato (UE) 2023/751 all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in base all’articolo 23, lettera d), di tale regolamento delegato, sono attualmente possibili deroghe in stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività diversi da quelli in cui è insorto il focolaio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(9) In seguito alla conferma di una malattia di categoria A in uno stabilimento con animali detenuti delle specie elencate, l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce che i veterinari ufficiali sono tenuti a effettuare visite presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione. Tali visite hanno lo scopo di eseguire i controlli e gli esami necessari, compreso il campionamento per gli esami di laboratorio, al fine di individuare precocemente l’eventuale diffusione della malattia di categoria A ad altri stabilimenti situati in tale zona. Le procedure per il prelievo di campioni presso gli stabilimenti da visitare e per gli esami clinici e di laboratorio presso gli stabilimenti visitati sono stabilite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687. Gli esami clinici e di laboratorio di animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti situati nella zona di protezione sono prescritti anche dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento delegato. Dall’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/687 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato, nel 2021 e nel 2022, pareri scientifici sulla valutazione dell’efficacia delle misure di controllo per ciascuna malattia di categoria A 6 («pertinenti dati scientifici»), compresi gli esami clinici e di laboratorio e le procedure di campionamento raccomandati per l’individuazione di tali malattie. L’articolo 26, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero pertanto essere modificati affinché facciano riferimento alla necessità di prelevare campioni per gli esami di laboratorio qualora i pertinenti dati scientifici raccomandino tali misure. È inoltre opportuno modificare l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687 per includervi l’obbligo che le procedure di campionamento di cui alla parte A di tale allegato si basino sui pertinenti dati scientifici relativi alla malattia di categoria A in questione.

(10) L’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede, tra l’altro, divieti di movimenti di animali e prodotti nella zona di protezione. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che determinati prodotti siano esonerati da tale divieto. L’esonero è possibile solo per i prodotti sicuri e che non presentano un rischio di trasmissione di malattie di categoria A agli animali terrestri. L’elenco di tali prodotti di cui al paragrafo 3 comprende i prodotti derivati. Tuttavia, conformemente alle norme sui prodotti di origine animale, e in particolare al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione 7 , i prodotti derivati possono essere trattati con metodi diversi e alcuni di questi metodi possono non essere sufficienti a ridurre il rischio di una malattia di categoria A negli animali terrestri. Le recenti esperienze con l’applicazione di misure di controllo delle malattie nell’Unione hanno messo in luce tale carenza. È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché richieda, per i pertinenti prodotti derivati, i trattamenti di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 che si ritiene riducano il rischio di agenti patogeni di tali malattie di categoria A. Inoltre la gelatina e il collagene quali definiti nell’allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 sono considerati, a causa del loro processo di produzione, prodotti di origine animale che non comportano un rischio per quanto riguarda le malattie animali trasmissibili che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. È quindi necessario esonerare la gelatina e il collagene dai divieti di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687. In aggiunta, a seguito delle modifiche dell’articolo 27, paragrafo 3, è opportuno rivedere l’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 1, affinché rimandino alla parte dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in cui sono stabiliti i trattamenti di riduzione dei rischi per tali prodotti.

(11) Gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti da applicare rispettivamente nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in seguito alla conferma di una malattia di categoria A in animali detenuti delle specie elencate. Il regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione 9 stabilisce le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri per quanto riguarda determinate malattie di categoria A. È pertanto opportuno modificare gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire i movimenti di animali e prodotti da una zona soggetta a restrizioni se originari di compartimenti riconosciuti per la pertinente malattia di categoria A a norma del regolamento delegato (UE) 2024/2623 ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione 10 .

(12) Gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, dalle zone di protezione e di sorveglianza. L’articolo 37, paragrafo 2, e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono inoltre le condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di prodotti dalle zone di protezione o di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale. Il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, è anch’esso un prodotto e pertanto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 37, paragrafo 2, e dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento delegato. Tuttavia ciò non è chiaro, dato che già gli articoli 35 e 51 di tale regolamento delegato fanno riferimento ai movimenti dei suddetti prodotti da stabilimenti situati nella zona di protezione e di sorveglianza. Pertanto, affinché le norme dell’Unione sulle possibilità dei movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza siano chiare, gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere modificati in modo che facciano riferimento a tutte queste disposizioni. In aggiunta l’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede un trattamento che si ritiene inattivi gli agenti patogeni della malattia di categoria A nel letame, nelle lettiere e nel materiale da lettiera utilizzato provenienti da uno stabilimento colpito. Lo stesso trattamento dovrebbe essere considerato sicuro anche per il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, proveniente da stabilimenti situati nella zona di protezione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 35 e 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(13) È inoltre importante garantire che i trattamenti di riduzione dei rischi utilizzati per i sottoprodotti di origine animale provenienti da zone di protezione e di sorveglianza che presentano un rischio imminente di trasmissione della malattia animale siano sicuri per distruggere l’agente patogeno. Ciò può essere garantito solo trasformando tali prodotti mediante metodi di trasformazione considerati sicuri a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dunque pienamente armonizzati ai sensi di tale normativa. È pertanto necessario fare riferimento a tali metodi sicuri nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e modificare di conseguenza gli articoli 37 e 53.

(14) L’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 limita la possibilità di autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza unicamente ai movimenti di tali animali verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro. Ciononostante i movimenti da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza di pulcini di un giorno ottenuti da uova da cova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni possono essere considerati sicuri se tali uova e i pulcini di un giorno non sono entrati in contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire, a determinate condizioni, i movimenti di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi stabilimento.

(15) Si ritiene che una zona di sorveglianza comporti un rischio minore di diffusione di un agente patogeno di una malattia di categoria A rispetto a una zona di protezione. Di conseguenza le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza comportano un rischio minore rispetto a quelle prodotte nella zona di protezione e possono essere utilizzate nella zona di protezione senza aumentare il rischio di diffusione della malattia di categoria A in tale zona. È pertanto opportuno modificare l’articolo 52, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 per consentire che le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia prodotte nella zona di sorveglianza siano utilizzate sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza.

(16) Nella zona soggetta a restrizioni istituita per una malattia di categoria A devono essere applicate misure di controllo delle malattie finché non siano state effettuate la pulizia e la disinfezione finali, come prescritto dall’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/429. L’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato affinché faccia chiaramente riferimento al completamento della pulizia e della disinfezione finali quale condizione da soddisfare prima della revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza. Tuttavia, in determinate situazioni, ad esempio forza maggiore o un lungo periodo di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il completamento della pulizia e della disinfezione finali conformemente alle procedure di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/687 potrebbe essere ritardato. Poiché tali ritardi potrebbero prolungare in modo significativo la durata delle restrizioni aumentando di oltre il doppio la durata minima richiesta conformemente all’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, suddetta prescrizione può causare gravi perturbazioni all’attività degli stabilimenti non colpiti situati nella zona di sorveglianza e significative perdite economiche per gli operatori coinvolti. È pertanto opportuno consentire, in tali circostanze eccezionali, la revoca delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza prima del completamento della pulizia e della disinfezione finali nello stabilimento colpito se sono soddisfatte determinate condizioni atte a garantire che il rischio di diffusione della malattia di categoria A da tale stabilimento sia trascurabile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(17) La zona soggetta a restrizioni può comprendere anche un’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 qualora determinate situazioni epidemiologiche giustifichino l’applicazione di tale misura per controllare efficacemente la diffusione della malattia di categoria A. In tali circostanze potrebbe anche essere necessario mantenere determinate misure di controllo delle malattie nell’intera zona soggetta a restrizioni successivamente alla revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nelle zone di protezione e di sorveglianza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(18) In conseguenza dei divieti di cui agli articoli 27 e 42 del regolamento delegato (UE) 2020/687, i movimenti di animali delle specie elencate verso una zona soggetta a restrizioni e al suo interno non possono aver luogo fino alla revoca delle misure conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Pertanto è possibile che non si riesca a ripopolare gli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, i quali rimarrebbero quindi vuoti per la durata delle restrizioni anche se non sono stati colpiti dalla malattia. In determinate circostanze eccezionali la durata delle misure nella zona soggetta a restrizioni può essere prolungata in modo significativo anche se non sono stati rilevati ulteriori focolai, superando abbondantemente il periodo minimo di cui all’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. Di conseguenza il ripopolamento di tali stabilimenti può subire notevoli ritardi, potenzialmente causando gravi perdite economiche per i relativi operatori. La questione riguarda in particolare quei sistemi di produzione caratterizzati da un elevato livello di integrazione e tempi di rotazione relativamente brevi. In suddette situazioni eccezionali e a determinate condizioni è pertanto opportuno prevedere una deroga al divieto di spostare animali delle specie elencate in stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni nella parte II, capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/687 ampliando di conseguenza le deroghe ai divieti di movimenti di animali già previste rispettivamente in tale sezione e articolo. Queste deroghe integrano quelle di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 56 contiene tuttavia un riferimento errato agli articoli con deroghe. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il titolo della parte II, capo II, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e l’articolo 56.

(19) Le norme di cui alla parte II, capo III, del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguardano il ripopolamento dello stabilimento colpito e la revoca delle misure di controllo delle malattie in tale stabilimento. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il titolo di tale capo.

(20) L’articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede deroghe alle condizioni richieste per autorizzare il ripopolamento dello stabilimento colpito di cui all’articolo 57 di tale regolamento delegato. Tuttavia il titolo dell’articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa erroneamente riferimento all’articolo 55 e dovrebbe pertanto essere rettificato.

(21) Il ripopolamento di uno stabilimento colpito deve essere effettuato conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di garantire che gli animali che lo ripopolano siano indenni dalla pertinente malattia di categoria A. Di conseguenza il veterinario ufficiale deve visitare lo stabilimento colpito almeno una volta e controllare tali animali. Le visite devono svolgersi entro un periodo specifico che tenga conto della data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e dell’ultimo giorno del periodo di monitoraggio per la pertinente malattia di categoria A. Tuttavia, se il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 è superiore a 30 giorni, la visita dovrebbe essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(22) La revoca delle misure di controllo delle malattie applicate in uno stabilimento colpito da un focolaio di una malattia di categoria A è collegata alla conclusione del ripopolamento di tale stabilimento, come prescritto dall’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Le prescrizioni dell’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687 non comprendono i casi in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non avviene in quanto l’operatore cessa la detenzione di animali o l’autorità competente ha concesso deroghe all’abbattimento di animali delle specie elencate detenuti in determinati stabilimenti colpiti e di determinate categorie di animali, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire condizioni per la revoca delle misure di controllo delle malattie negli stabilimenti colpiti che contemplino anche le situazioni in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non è previsto.

(23) L’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede diverse circostanze di cui l’autorità competente deve tenere conto nell’istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee. Una di tali circostanze, prevista alla lettera b) di tale articolo, è costituita dai movimenti di animali in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia. Poiché tale articolo del regolamento delegato (UE) 2020/687 riguarda misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A in animali di acquacoltura, è opportuno specificare che la circostanza di cui tenere conto sono i movimenti di animali acquatici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(24) L’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), punti i) e ii), e l’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono norme relative a sottoprodotti di origine animale e prodotti di origine animale, sebbene l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 78, paragrafo 3, di tale regolamento delegato prevedano già norme per tali prodotti. L’articolo 78 dovrebbe pertanto essere modificato così da garantire che nel medesimo articolo non vi sia una duplicazione di norme per gli stessi prodotti.

(25) Se prima della trasformazione di molluschi provenienti da stabilimenti di acquacoltura situati nella zona di protezione è necessaria la depurazione, questa dovrebbe essere completata in modo da non creare un rischio di diffusione della malattia. Al fine di semplificare e armonizzare taluni elementi del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’articolo 83 dovrebbe essere modificato sopprimendo il riferimento a «un centro di depurazione biosicuro» così da garantire che la depurazione di molluschi provenienti da stabilimenti di acquacoltura infetti sia eseguita esclusivamente presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie. È inoltre opportuno rivedere l’articolo 83 per allineare le disposizioni di cui all’articolo 78 alle modifiche apportate a tale articolo.

(26) L’articolo 90, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 dispone che i ricambi e gli scarichi di acqua durante il trasporto nella zona di protezione vengano effettuati in aree, stabilimenti o punti di ricambio dell’acqua approvati dall’autorità competente. Tali scarichi e ricambi spesso richiedono la sosta dei veicoli. La sosta è tuttavia vietata dall’articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687. Per assicurare la fattibilità logistica di tali disposizioni è opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento alla sosta di cui all’articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(27) L’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 vieta i movimenti di animali di acquacoltura provenienti dall’interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore detenzione o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza. L’articolo 99, paragrafo 4, di tale regolamento delegato consente tuttavia all’autorità competente, d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, di autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Tale deroga, benché appropriata per molti tipi di movimenti, non è appropriata per animali che devono essere rilasciati in natura, dove tale rilascio può comportare l’infezione delle acque naturali, che può essere molto difficile da eradicare. La deroga di cui all’articolo 99, paragrafo 4, dovrebbe pertanto essere limitata ai movimenti diversi da quelli a fini di rilascio in natura.

(28) L’EFSA ha formulato pareri scientifici contenenti conclusioni e raccomandazioni in merito all’efficacia delle misure di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687 per ciascuna malattia di categoria A 5 , in particolare in merito all’efficacia del periodo di monitoraggio e del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza e alla durata delle misure da applicare in tali zone di cui agli allegati II, V, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’EFSA ha inoltre valutato i divieti nelle zone soggette a restrizioni e i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale e altri materiali di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687, e le conclusioni in merito all’efficacia di tali misure e trattamenti di riduzione dei rischi sono state pubblicate in un parere scientifico dal titolo «Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials» 11 . È pertanto opportuno modificare gli allegati II, da V a VIII, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687 per tenere conto delle misure, dei divieti e dei trattamenti di riduzione dei rischi efficaci pertinenti per ciascuna malattia di categoria A conformemente alle raccomandazioni dell’EFSA. Inoltre, a seguito della modifica dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’allegato VII di tale regolamento delegato dovrebbe essere modificato al fine di includervi anche i metodi per ridurre il rischio dei prodotti derivati provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.

(29) L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce le procedure per la pulizia, la disinfezione e, se necessario, il controllo di insetti e roditori, e taluni articoli di tale regolamento delegato vi fanno riferimento. Il sottotitolo di tale allegato IV dovrebbe pertanto fare riferimento alle norme stabilite in tutti gli articoli del regolamento delegato (UE) 2020/687 che dispongono la pulizia e la disinfezione a norma dell’allegato IV. È inoltre opportuno apportare modifiche all’allegato IV, parte B, di tale regolamento delegato in relazione al tempo di contatto richiesto del disinfettante con le superfici trattate per tenere conto delle situazioni in cui mantenere inutilmente il disinfettante sulle superfici da disinfettare per un tempo superiore al tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante può danneggiare i materiali disinfettati. In aggiunta è opportuno specificare la durata del trattamento a vapore richiesto per il letame nell’ambito della pulizia e della disinfezione finali di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), affinché garantisca l’inattivazione efficace degli agenti patogeni delle malattie di categoria A. Inoltre l’allegato IV, parte C, punto 3, prevede un periodo di sette giorni per far sì che gli edifici, le superfici e le attrezzature che sono stati puliti e disinfettati come prescritto dal punto 2 di tale parte si asciughino prima di essere nuovamente puliti e disinfettati. Tuttavia in determinate circostanze o condizioni meteorologiche le superfici, gli edifici e le attrezzature si asciugano in meno di sette giorni. È pertanto corretto consentire che la pulizia e la disinfezione di cui alla parte C, punto 3, siano effettuate prima di sette giorni se le superfici si sono asciugate.

(30) Ai fini del controllo delle malattie di categoria A, in caso di movimenti autorizzati di carni fresche ottenute da animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza, l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede la marcatura delle carni fresche di pollame che non sono destinate ad essere spedite in un altro Stato membro e delle carni fresche spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi come prescritto dagli articoli 33 e 49 di tale regolamento delegato. Sono descritte diverse forme di marchi da applicare sulle carni fresche di pollame e sulle carni fresche di altre specie. La descrizione dei marchi da apporre sulle carni fresche di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 contiene inoltre elementi già stabiliti nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione 12 o nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Al fine di semplificare la descrizione dei marchi di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 e di garantire una marcatura armonizzata delle carni fresche, l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe fornire un riferimento ai bolli sanitari o, ove opportuno, ai marchi di identificazione di cui, rispettivamente, all’articolo 48 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Inoltre, se utilizzati a fini di controllo delle malattie come stabilito agli articoli 33 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è opportuno applicare ulteriori prescrizioni alla grafica dei bolli sanitari o dei marchi di identificazione (bolli sanitari speciali o marchi di identificazione speciali). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(31) Le modifiche alla descrizione dei marchi di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, quale modificato dal presente regolamento, potrebbero creare un ulteriore onere amministrativo per gli operatori. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo transitorio durante il quale i marchi di cui all’allegato IX nella versione del regolamento delegato (UE) 2020/687 applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento possono continuare a essere utilizzati e le carni fresche su cui tali marchi sono stati applicati prima della fine del periodo transitorio possono rimanere sul mercato.

(32) L’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe essere modificato per fare in modo che le tre opzioni in termini di tipi di campioni che possono essere considerati per gli esami clinici e di laboratorio degli animali acquatici siano indipendenti anziché collegate tra loro. Inoltre nella tabella di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato mancano informazioni e si riscontrano talune incongruenze per quanto riguarda i campioni da prelevare da crostacei e pesci in determinate circostanze. È stato consultato il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei, e la suddetta tabella dovrebbe essere modificata conformemente alle raccomandazioni di tale laboratorio.

(33) Nell’allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/687 è necessario, a fini di chiarezza, armonizzare la terminologia per garantire che il termine «visite sanitarie» sia utilizzato in tutto il testo, anziché utilizzare sia il termine «visite sanitarie» che il termine «ispezioni sanitarie» quando entrambi sono destinati alla sorveglianza delle malattie.

(34) Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati rilevati alcuni errori nella parte III del regolamento delegato (UE) 2020/687. È opportuno rettificare tali errori.

(35) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/687

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1.a): al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma, lettera c), non si applica ai movimenti di animali di specie non elencate.»;a)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma, lettera c), non si applica ai movimenti di animali di specie non elencate.»;
b)è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
«2 bis . In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di specie non elencate verso lo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:
a)
gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;
b)
siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.»
a)gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;b)siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.»
a)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma, lettera c), non si applica ai movimenti di animali di specie non elencate.»;
b)è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
«2 bis . In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di specie non elencate verso lo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:
a)
gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;
b)
siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.»
a)gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;b)siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.»
a)gli animali di specie non elencate siano stati temporaneamente spostati al di fuori dallo stabilimento prima che si sospettasse la presenza della malattia di categoria A;
b)siano applicate appropriate misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia di categoria A.»
2.l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Pulizia, disinfezione e controllo di insetti e roditori nello stabilimento colpito
1. L’autorità competente dispone e supervisiona la pulizia e la disinfezione e, se pertinente, il controllo di insetti e roditori nello stabilimento colpito, come segue:
a)
una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie conformemente agli articoli 12, 13 e 14; e
b)
una pulizia e una disinfezione finali e, se pertinente, un controllo finale di insetti e roditori, che corrisponde alla lotta agli insetti e la derattizzazione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, immediatamente dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.
2. La pulizia e la disinfezione preliminari e finali come pure il controllo preliminare e finale di insetti e roditori di cui al paragrafo 1 sono:
a)
eseguiti conformemente alle prescrizioni generali di cui all’allegato IV, parte A, e alle pertinenti procedure di cui al medesimo allegato, parti B e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e
b)
adeguatamente documentati.
3. Quando concede una delle deroghe specifiche alle misure di controllo delle malattie di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), previste dall’articolo 13, paragrafi 2 e 4, l’autorità competente adegua le procedure di cui all’allegato IV alla situazione specifica senza pregiudicare il controllo della diffusione della malattia di categoria A dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani.
4. In aggiunta alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dispone e supervisiona che i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali da e verso lo stabilimento colpito siano adeguatamente puliti e disinfettati e, se pertinente, siano sottoposti a misure che garantiscano il controllo di insetti e roditori.»
a)una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie conformemente agli articoli 12, 13 e 14; eb)una pulizia e una disinfezione finali e, se pertinente, un controllo finale di insetti e roditori, che corrisponde alla lotta agli insetti e la derattizzazione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, immediatamente dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.a)eseguiti conformemente alle prescrizioni generali di cui all’allegato IV, parte A, e alle pertinenti procedure di cui al medesimo allegato, parti B e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; eb)adeguatamente documentati.
a)una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie conformemente agli articoli 12, 13 e 14; e
b)una pulizia e una disinfezione finali e, se pertinente, un controllo finale di insetti e roditori, che corrisponde alla lotta agli insetti e la derattizzazione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, immediatamente dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.
a)eseguiti conformemente alle prescrizioni generali di cui all’allegato IV, parte A, e alle pertinenti procedure di cui al medesimo allegato, parti B e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e
b)adeguatamente documentati.

3. all’articolo 16, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Deroghe e norme speciali per la pulizia, la disinfezione e il controllo dei vettori»;

4. all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6. L’autorità competente dispone e supervisiona che il trattamento o la trasformazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano effettuati conformemente all’allegato VII o all’allegato VIII, a seconda dei casi.» ;

5.«c): se necessario, in base ai criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni in cui l’autorità competente applica le stesse misure di cui alla sezione 3 del presente capo per la zona di sorveglianza.«c)se necessario, in base ai criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni in cui l’autorità competente applica le stesse misure di cui alla sezione 3 del presente capo per la zona di sorveglianza.
«c)se necessario, in base ai criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni in cui l’autorità competente applica le stesse misure di cui alla sezione 3 del presente capo per la zona di sorveglianza.
6.all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorità competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009:
a)
all’interno del territorio dello Stato membro; o
b)
in un impianto riconosciuto a tal fine in un altro Stato membro conformemente all’articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le parti di animali morti in un impianto riconosciuto all’interno del territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.»
a)all’interno del territorio dello Stato membro; ob)in un impianto riconosciuto a tal fine in un altro Stato membro conformemente all’articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le parti di animali morti in un impianto riconosciuto all’interno del territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.»
a)all’interno del territorio dello Stato membro; o
b)in un impianto riconosciuto a tal fine in un altro Stato membro conformemente all’articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le parti di animali morti in un impianto riconosciuto all’interno del territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.»
7.l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
L’autorità competente può concedere deroghe alle norme di cui al presente capo relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio la quale indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile:
a)
nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c);
b)
qualora l’autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3;
c)
negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a f), situati in una zona soggetta a restrizioni.»
a)nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c);b)qualora l’autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3;c)negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a f), situati in una zona soggetta a restrizioni.»
a)nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c);
b)qualora l’autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3;
c)negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a f), situati in una zona soggetta a restrizioni.»
8.«d): il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A salvo che, sulla base dei pertinenti dati scientifici, un esame clinico sia sufficiente per escludere la presenza di tale malattia.»;«d)il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A salvo che, sulla base dei pertinenti dati scientifici, un esame clinico sia sufficiente per escludere la presenza di tale malattia.»;
«d)il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A salvo che, sulla base dei pertinenti dati scientifici, un esame clinico sia sufficiente per escludere la presenza di tale malattia.»;
9.(a): le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A; b) prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all’allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;»; — «a) — prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A; — b) — prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all’allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;»;
«a): prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;
b): prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all’allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;»;
(a)«a): prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;«a)prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;b)prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all’allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;»;(b)«e): prodotti derivati ottenuti mediante metodi di trasformazione standard e parametri standard applicabili alla trasformazione quali stabiliti nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e previsti nell’allegato VII, parte II, del presente regolamento per il prodotto in questione;«e)prodotti derivati ottenuti mediante metodi di trasformazione standard e parametri standard applicabili alla trasformazione quali stabiliti nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e previsti nell’allegato VII, parte II, del presente regolamento per il prodotto in questione;(c)«f): gelatina e collagene.»;«f)gelatina e collagene.»;
(a)«a): prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;«a)prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;b)prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all’allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;»;
«a)prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell’allegato VII, parte I, per quanto riguarda la pertinente malattia di categoria A;
b)prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui all’allegato VII, parte I, per la pertinente malattia di categoria A;»;
(b)«e): prodotti derivati ottenuti mediante metodi di trasformazione standard e parametri standard applicabili alla trasformazione quali stabiliti nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e previsti nell’allegato VII, parte II, del presente regolamento per il prodotto in questione;«e)prodotti derivati ottenuti mediante metodi di trasformazione standard e parametri standard applicabili alla trasformazione quali stabiliti nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e previsti nell’allegato VII, parte II, del presente regolamento per il prodotto in questione;
«e)prodotti derivati ottenuti mediante metodi di trasformazione standard e parametri standard applicabili alla trasformazione quali stabiliti nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e previsti nell’allegato VII, parte II, del presente regolamento per il prodotto in questione;
(c)«f): gelatina e collagene.»;«f)gelatina e collagene.»;
«f)gelatina e collagene.»;
10.all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 27, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti se il rischio di diffusione della malattia di categoria A derivante da tali movimenti è trascurabile e se le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo sono soddisfatte:
a)
nei casi di cui agli articoli da 29 a 38 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; o
b)
se gli animali e i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione .
Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri ( GU L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj )."
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate ( GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj ).»;"
Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri ( GU L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj ).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate ( GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj ).»;
a)nei casi di cui agli articoli da 29 a 38 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; ob)se gli animali e i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione .
a)nei casi di cui agli articoli da 29 a 38 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; o
b)se gli animali e i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione .
11.«a): sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII, parte I; o»;«a)sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII, parte I; o»;
«a)sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII, parte I; o»;
12.l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione
L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da:
a)
stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all’interno dello stesso Stato membro soltanto dopo che il letame è stato trattato conformemente al trattamento di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), o trasformato conformemente all’articolo 13, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
b)
stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i metodi pertinenti per la trasformazione dello stallatico di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.»
a)stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all’interno dello stesso Stato membro soltanto dopo che il letame è stato trattato conformemente al trattamento di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), o trasformato conformemente all’articolo 13, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;b)stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i metodi pertinenti per la trasformazione dello stallatico di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.»
a)stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all’interno dello stesso Stato membro soltanto dopo che il letame è stato trattato conformemente al trattamento di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, lettera a), punto i), o trasformato conformemente all’articolo 13, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
b)stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i metodi pertinenti per la trasformazione dello stallatico di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.»

13. all’articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti da stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante il pertinente metodo di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.» ;

14.a): al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»; — «b) — in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;
«b): in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;
a)«b): in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;«b)in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;b)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Dopo la revoca delle misure di cui alla sezione 3 del presente capo, come indicato al paragrafo 3, qualora l’autorità competente abbia istituito un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), le misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano anche nella zona di protezione fino alla revoca delle misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.»
a)«b): in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;«b)in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;
«b)in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, se necessario, a esami clinici e a esami di laboratorio con esito favorevole, conformemente all’articolo 26.»;
b)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Dopo la revoca delle misure di cui alla sezione 3 del presente capo, come indicato al paragrafo 3, qualora l’autorità competente abbia istituito un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), le misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano anche nella zona di protezione fino alla revoca delle misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni.»
15.all’articolo 43, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 42, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti se il rischio di diffusione della malattia di categoria A derivante da tali movimenti è trascurabile e se le condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo sono soddisfatte:
a)
nei casi di cui agli articoli da 44 a 54 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; o
b)
se gli animali o i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.»
a)nei casi di cui agli articoli da 44 a 54 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; ob)se gli animali o i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.»
a)nei casi di cui agli articoli da 44 a 54 e conformemente alle condizioni specifiche stabilite in tali articoli; o
b)se gli animali o i prodotti sono originari di compartimenti riconosciuti a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2024/2623 per la pertinente malattia di categoria A ed elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.»
16.«b): verso qualsiasi stabilimento, se essi sono nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni e se l’incubatoio di spedizione è in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno ottenuto da animali detenuti all’interno della zona soggetta a restrizioni.»;«b)verso qualsiasi stabilimento, se essi sono nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni e se l’incubatoio di spedizione è in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno ottenuto da animali detenuti all’interno della zona soggetta a restrizioni.»;
«b)verso qualsiasi stabilimento, se essi sono nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni e se l’incubatoio di spedizione è in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno ottenuto da animali detenuti all’interno della zona soggetta a restrizioni.»;
17.«a): le carni fresche o il latte crudo sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII, parte I; o»;«a)le carni fresche o il latte crudo sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII, parte I; o»;
«a)le carni fresche o il latte crudo sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII, parte I; o»;
18.l’articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza:
a)
senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; o
b)
in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nel territorio dello stesso Stato membro.
2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i metodi pertinenti per la trasformazione dello stallatico di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.»
a)senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; ob)in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nel territorio dello stesso Stato membro.
a)senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; o
b)in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nel territorio dello stesso Stato membro.
19.«c): siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di protezione o di sorveglianza; o»;«c)siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di protezione o di sorveglianza; o»;
«c)siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di protezione o di sorveglianza; o»;

20. all’articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in cui sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante i pertinenti metodi di cui all’allegato VII, parte II, del presente regolamento.» ;

21.(a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se: a) è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito; b) nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b); c) un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41; d) la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.» ; — a) — è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito; — b) — nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b); — c) — un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41; — d) — la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»
a): è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;
b): nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
c): un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41;
d): la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se:
a)
è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;
b)
nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
c)
un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41;
d)
la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»
a)è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;b)nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b);c)un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41;d)la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»(b)sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:
«3. Dopo la revoca delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’autorità competente abbia istituito un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), le misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano anche nella zona di sorveglianza fino alla revoca delle misure applicate nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni.
4. In via eccezionale, se la pulizia e la disinfezione finali di cui al paragrafo 1, lettera d), possono essere completate solo con ritardi significativi rispetto al periodo minimo di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a condizione che:
a)
nella zona soggetta a restrizioni dalla sua istituzione non si siano verificati altri focolai della pertinente malattia di categoria A,
b)
siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),
c)
nello stabilimento colpito siano applicate ulteriori misure di biosicurezza appropriate per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A,
d)
la valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.
5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione qualora le misure di controllo delle malattie applicate in una zona di sorveglianza istituita nel loro territorio siano state revocate conformemente al paragrafo 4.»
a)nella zona soggetta a restrizioni dalla sua istituzione non si siano verificati altri focolai della pertinente malattia di categoria A,b)siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),c)nello stabilimento colpito siano applicate ulteriori misure di biosicurezza appropriate per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A,d)la valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se:
a)
è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;
b)
nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
c)
un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41;
d)
la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»
a)è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;b)nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b);c)un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41;d)la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»
a)è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori è eseguito conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;
b)nella zona di protezione sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
c)un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti a visite effettuate dai veterinari ufficiali con esito favorevole, conformemente all’articolo 41;
d)la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito sono effettuati conformemente almeno alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A.»
(b)sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:
«3. Dopo la revoca delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’autorità competente abbia istituito un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), le misure applicate in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano anche nella zona di sorveglianza fino alla revoca delle misure applicate nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni.
4. In via eccezionale, se la pulizia e la disinfezione finali di cui al paragrafo 1, lettera d), possono essere completate solo con ritardi significativi rispetto al periodo minimo di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a condizione che:
a)
nella zona soggetta a restrizioni dalla sua istituzione non si siano verificati altri focolai della pertinente malattia di categoria A,
b)
siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),
c)
nello stabilimento colpito siano applicate ulteriori misure di biosicurezza appropriate per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A,
d)
la valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.
5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione qualora le misure di controllo delle malattie applicate in una zona di sorveglianza istituita nel loro territorio siano state revocate conformemente al paragrafo 4.»
a)nella zona soggetta a restrizioni dalla sua istituzione non si siano verificati altri focolai della pertinente malattia di categoria A,b)siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),c)nello stabilimento colpito siano applicate ulteriori misure di biosicurezza appropriate per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A,d)la valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.
a)nella zona soggetta a restrizioni dalla sua istituzione non si siano verificati altri focolai della pertinente malattia di categoria A,
b)siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),
c)nello stabilimento colpito siano applicate ulteriori misure di biosicurezza appropriate per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A,
d)la valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

22. nella parte II, capo II, sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente: « Deroghe applicabili nella zona soggetta a restrizioni in caso di durata prolungata delle restrizioni »;

23.l’articolo 56 è sostituito dal seguente:
«Articolo 56
Deroghe ai divieti di movimenti di animali verso le zone soggette a restrizioni e al loro interno quando le misure di restrizione sono mantenute
1. Se i divieti di movimenti di animali di cui agli articoli 27 e 42 sono mantenuti abbondantemente oltre il periodo di cui all’allegato XI, l’autorità competente può, in circostanze eccezionali, autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da e verso stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni nei casi non contemplati dalle deroghe di cui agli articoli 28 e 43, se:
a)
l’operatore ha presentato una richiesta motivata per ottenere tale autorizzazione;
b)
i rischi derivanti dall’autorizzazione di tali movimenti sono stati valutati prima di concedere l’autorizzazione e la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile;
c)
nello stabilimento di destinazione sono applicate misure di biosicurezza rafforzate per prevenire il rischio di diffusione della malattia di categoria A;
d)
in caso di movimenti da stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, i veterinari ufficiali hanno effettuato esami clinici e hanno prelevato campioni per esami di laboratorio dagli animali delle specie elencate, compresi quelli da spostare, e tali esami hanno dato esito favorevole.
2. Qualora i movimenti di animali siano autorizzati a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che il trasporto sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24.»
a)l’operatore ha presentato una richiesta motivata per ottenere tale autorizzazione;b)i rischi derivanti dall’autorizzazione di tali movimenti sono stati valutati prima di concedere l’autorizzazione e la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile;c)nello stabilimento di destinazione sono applicate misure di biosicurezza rafforzate per prevenire il rischio di diffusione della malattia di categoria A;d)in caso di movimenti da stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, i veterinari ufficiali hanno effettuato esami clinici e hanno prelevato campioni per esami di laboratorio dagli animali delle specie elencate, compresi quelli da spostare, e tali esami hanno dato esito favorevole.
a)l’operatore ha presentato una richiesta motivata per ottenere tale autorizzazione;
b)i rischi derivanti dall’autorizzazione di tali movimenti sono stati valutati prima di concedere l’autorizzazione e la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile;
c)nello stabilimento di destinazione sono applicate misure di biosicurezza rafforzate per prevenire il rischio di diffusione della malattia di categoria A;
d)in caso di movimenti da stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, i veterinari ufficiali hanno effettuato esami clinici e hanno prelevato campioni per esami di laboratorio dagli animali delle specie elencate, compresi quelli da spostare, e tali esami hanno dato esito favorevole.
24.«5.: I veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l’ultimo giorno del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia di categoria A, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Se il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II è superiore a 30 giorni, la visita è effettuata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Durante le visite i veterinari ufficiali eseguono almeno:»;«5.I veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l’ultimo giorno del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia di categoria A, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Se il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II è superiore a 30 giorni, la visita è effettuata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Durante le visite i veterinari ufficiali eseguono almeno:»;
«5.I veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l’ultimo giorno del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia di categoria A, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Se il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II è superiore a 30 giorni, la visita è effettuata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Durante le visite i veterinari ufficiali eseguono almeno:»;
25.all’articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità competente revoca tutte le misure di controllo delle malattie applicate nello stabilimento colpito conformemente al presente regolamento quando:
a)
il ripopolamento si considera concluso come previsto al paragrafo 1; o quando
b)
le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, sono soddisfatte
i)
nel caso in cui l’operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, o
ii)
nel caso in cui nello stabilimento colpito è stata concessa una deroga specifica all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), conformemente all’articolo 13, e gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, agli esami di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettere b) e c), effettuati alla fine del periodo di monitoraggio di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b).»
a)il ripopolamento si considera concluso come previsto al paragrafo 1; o quandob)i): nel caso in cui l’operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, oi)nel caso in cui l’operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, oii)nel caso in cui nello stabilimento colpito è stata concessa una deroga specifica all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), conformemente all’articolo 13, e gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, agli esami di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettere b) e c), effettuati alla fine del periodo di monitoraggio di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b).»
a)il ripopolamento si considera concluso come previsto al paragrafo 1; o quando
b)i): nel caso in cui l’operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, oi)nel caso in cui l’operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, oii)nel caso in cui nello stabilimento colpito è stata concessa una deroga specifica all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), conformemente all’articolo 13, e gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, agli esami di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettere b) e c), effettuati alla fine del periodo di monitoraggio di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b).»
i)nel caso in cui l’operatore o lo stabilimento interessato cessano le attività connesse alla detenzione degli animali, o
ii)nel caso in cui nello stabilimento colpito è stata concessa una deroga specifica all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), conformemente all’articolo 13, e gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, agli esami di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettere b) e c), effettuati alla fine del periodo di monitoraggio di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b).»
26.«b): movimenti di animali acquatici in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;»;«b)movimenti di animali acquatici in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;»;
«b)movimenti di animali acquatici in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;»;
27.«f): tutti i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati sono isolati finché: i) nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80; ii) nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.»; — i) — nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80; — ii) — nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.»;
i): nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80;
ii): nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.»;
«f)i): nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80;i)nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80;ii)nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.»;
«f)i): nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80;i)nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80;ii)nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.»;
i)nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente all’articolo 80;
ii)nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione dei veterinari ufficiali.»;

28. all’articolo 78, il paragrafo 5 è soppresso;

29.l’articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Articolo 83
Immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti infetti
1. Nel concedere una deroga conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, l’autorità competente può consentire l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione;
b)
prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.
Se prima della trasformazione e dell’immissione sul mercato è necessaria la depurazione, questa è eseguita presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.
2. I prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 sono destinati:
a)
alla fornitura diretta al consumatore finale; o
b)
a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.»
a)i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione;b)prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.a)alla fornitura diretta al consumatore finale; ob)a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.»
a)i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione;
b)prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.
a)alla fornitura diretta al consumatore finale; o
b)a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.»
30.«a): tutti i movimenti sono effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti, concordati con l’autorità competente, senza operazioni di scarico o soste per motivi diversi dal ricambio o dallo scarico di acqua di cui alla lettera b);»;«a)tutti i movimenti sono effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti, concordati con l’autorità competente, senza operazioni di scarico o soste per motivi diversi dal ricambio o dallo scarico di acqua di cui alla lettera b);»;
«a)tutti i movimenti sono effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti, concordati con l’autorità competente, senza operazioni di scarico o soste per motivi diversi dal ricambio o dallo scarico di acqua di cui alla lettera b);»;

31. all’articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore detenzione o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza.» ;

32. all’articolo 99, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1 e d’intesa con l’autorità competente nel luogo di destinazione, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura diversi dal rilascio in natura a condizione che siano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.» ;

33. gli allegati I, II, da IV a XII e XV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/687

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato:

1. nella parte II, capo III, il titolo è sostituito dal seguente: « Ripopolamento dello stabilimento colpito con animali terrestri e revoca delle misure di controllo delle malattie nello stabilimento colpito »;

2. all’articolo 58, il titolo è sostituito dal seguente: « Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b) »;

3. nella parte III, capo I, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente: « Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura »;

4.«b): istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; o»;«b)istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; o»;
«b)istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; o»;

5. all’articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 89, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare i movimenti e il trasporto di animali acquatici e dei relativi prodotti nei casi di cui agli articoli 91, 92 e 93 alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.» ;

6. all’articolo 99, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’autorità competente si assicura che qualsiasi trasporto di animali di acquacoltura delle specie elencate verso la zona di sorveglianza o al suo interno sia effettuato conformemente alle condizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all’articolo 91.» ;

7. all’articolo 103, il titolo è sostituito dal seguente: « Misure in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate »;

8.«e): vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati all’interno della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A.».«e)vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati all’interno della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A.».
«e)vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati all’interno della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A.».

Articolo 3

Disposizioni transitorie

I marchi da applicare sulle carni fresche di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, come stabilito nella versione di tale regolamento delegato prima delle modifiche apportate dal presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028, e le carni fresche su cui tali marchi sono stati applicati prima di tale data possono rimanere sul mercato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ).

4 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ( GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj ).

5 Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/751/oj ).

6 «Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Foot and Mouth Disease», https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6632 .

«Assessment of the control measures of category A diseases of the Animal Health Law: Infection with rinderpest virus (Rinderpest)», https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7071 .

«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Rift Valley Fever», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7070 .

«Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Lumpy Skin Disease», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7121 .

«Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Bovine Pleuropneumonia», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7067 .

«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: sheep and goat pox», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6933 .

«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: peste des petits ruminants», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6708 .

«Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Caprine Pleuropneumonia», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7068 .

«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Classical Swine Fever», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6707 .

«Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Swine Fever», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6402 .

«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Burkholderia mallei (Glanders)», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7069 .

«Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Horse Sickness», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6403 .

«Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372 .

«Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Newcastle disease», https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6946 .

7 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj ).

8 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj ).

9 Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri ( GU L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj ).

10 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate ( GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj ).

11 «Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials», https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7443 .

12 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj ).

Gli allegati I, II, da IV a XII e XV del regolamento delegato (UE) 2020/687 sono così modificati:

1.l’allegato I è sostituito dal seguente:
ALLEGATO I
ESAMI CLINICI, PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO, METODI DIAGNOSTICI DELLE MALATTIE DI CATEGORIA A E TRASPORTO DEI CAMPIONI
(di cui all’articolo 3)
A. Procedure di campionamento
A.1 CAMPIONAMENTO DEGLI ANIMALI PER GLI ESAMI CLINICI
1.
a)
animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;
b)
animali che potrebbero essere recentemente morti di una malattia di categoria A sospettata o confermata;
c)
animali con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato di una malattia di categoria A;
d)
animali per i quali i risultati di precedenti esami di laboratorio sono stati positivi o non conclusivi.
2.
3.
a)
della finalità del campionamento;
b)
delle specie elencate detenute nello stabilimento;
c)
del numero di animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;
d)
della categoria degli animali detenuti;
e)
della documentazione disponibile relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità degli animali detenuti pertinente per l’indagine;
f)
del tipo di stabilimento e delle pratiche di allevamento;
g)
del livello del rischio di esposizione tenendo conto:
i)
della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;
ii)
dell’assenza dell’immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall’immunità materna;
iii)
della storia della permanenza nello stabilimento;
h)
di altri pertinenti fattori epidemiologici.
4.
a)
della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;
b)
del livello di confidenza desiderato dei risultati dell’indagine, che ad ogni modo non deve essere inferiore al 95 %;
c)
delle norme internazionali e dei pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A.
A.2 CAMPIONAMENTO DEGLI ANIMALI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO
1.
2.
3.
4.
5.
A.3 CAMPIONAMENTO DEGLI STABILIMENTI DA VISITARE
La scelta degli stabilimenti dove prelevare i campioni, il numero minimo degli stabilimenti da visitare e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell’autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. La scelta degli stabilimenti dove prelevare i campioni e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della pertinente malattia di categoria A e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.
B. Metodi diagnostici
Le tecniche, i materiali di riferimento, la loro normazione e l’interpretazione dei risultati delle prove effettuate utilizzando i metodi diagnostici pertinenti per le malattie di categoria A devono essere conformi all’articolo 6 e all’allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
La metodologia diagnostica deve mirare a massimizzare la sensibilità della sorveglianza. In determinate circostanze tale sorveglianza può comprendere l’uso di esami di laboratorio al fine di valutare la precedente esposizione alla malattia.
C. Trasporto dei campioni
1.
a)
lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;
b)
le informazioni relative alla specie, all’età e alla categoria degli animali sottoposti a campionamento;
c)
la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente;
d)
i segni clinici e le rilevazioni post mortem;
e)
ogni altra informazione pertinente.
2.
a)
essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;
b)
essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del campione.
3.
“Materiale patologico di origine animale. Deperibile. Fragile. Non aprire fuori dal laboratorio di destinazione.”
4.
1.a): animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;a)animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;b)animali che potrebbero essere recentemente morti di una malattia di categoria A sospettata o confermata;c)animali con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato di una malattia di categoria A;d)animali per i quali i risultati di precedenti esami di laboratorio sono stati positivi o non conclusivi.2.Gli animali da esaminare devono essere selezionati in maniera casuale, in numero sufficiente da consentire l’individuazione della malattia di categoria A, se presente, in caso non vi siano segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A.3.a): della finalità del campionamento;a)della finalità del campionamento;b)delle specie elencate detenute nello stabilimento;c)del numero di animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;d)della categoria degli animali detenuti;e)della documentazione disponibile relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità degli animali detenuti pertinente per l’indagine;f)del tipo di stabilimento e delle pratiche di allevamento;g)i): della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;i)della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;ii)dell’assenza dell’immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall’immunità materna;iii)della storia della permanenza nello stabilimento;h)di altri pertinenti fattori epidemiologici.4.a): della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;a)della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;b)del livello di confidenza desiderato dei risultati dell’indagine, che ad ogni modo non deve essere inferiore al 95 %;c)delle norme internazionali e dei pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A.1.Il campionamento per gli esami di laboratorio deve tenere conto del risultato degli esami clinici di cui alla sezione A.1 e, se possibile, comprendere gli animali di cui alla sezione A.1, punto 1.2.Se non vi sono segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A, i campioni devono essere prelevati in maniera casuale in ciascuna unità epidemiologica dello stabilimento e consentire l’individuazione della pertinente malattia di categoria A, se presente.3.Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell’autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A, alle pertinenti informazioni e indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e della Commissione e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della pertinente malattia di categoria A e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.4.Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve essere conforme alle istruzioni dell’autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A, alle pertinenti informazioni e indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e della Commissione e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve tenere conto dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 4, e dell’efficienza delle prove utilizzate.5.Nel caso degli animali selvatici, i campioni devono essere prelevati da animali abbattuti con arma da fuoco, trovati morti o appositamente catturati o devono essere ottenuti con metodi non invasivi quali i blocchi di sale pastorizio e le corde da masticare o le esche. Il numero minimo e la natura dei campioni devono tenere conto delle dimensioni stimate della popolazione selvatica e dei pertinenti criteri di cui alla sezione A.1, punti 3 e 4.1.a): lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;a)lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;b)le informazioni relative alla specie, all’età e alla categoria degli animali sottoposti a campionamento;c)la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente;d)i segni clinici e le rilevazioni post mortem;e)ogni altra informazione pertinente.2.a): essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;a)essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;b)essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del campione.3.Sull’esterno dell’imballaggio deve essere apposta un’etichetta su cui è indicato l’indirizzo del laboratorio destinatario e deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura: “Materiale patologico di origine animale. Deperibile. Fragile. Non aprire fuori dal laboratorio di destinazione.”4.La persona responsabile nel laboratorio ufficiale destinatario dei campioni deve essere informata a tempo debito del loro arrivo.
1.a): animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;a)animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;b)animali che potrebbero essere recentemente morti di una malattia di categoria A sospettata o confermata;c)animali con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato di una malattia di categoria A;d)animali per i quali i risultati di precedenti esami di laboratorio sono stati positivi o non conclusivi.
a)animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;
b)animali che potrebbero essere recentemente morti di una malattia di categoria A sospettata o confermata;
c)animali con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato di una malattia di categoria A;
d)animali per i quali i risultati di precedenti esami di laboratorio sono stati positivi o non conclusivi.
2.Gli animali da esaminare devono essere selezionati in maniera casuale, in numero sufficiente da consentire l’individuazione della malattia di categoria A, se presente, in caso non vi siano segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A.
3.a): della finalità del campionamento;a)della finalità del campionamento;b)delle specie elencate detenute nello stabilimento;c)del numero di animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;d)della categoria degli animali detenuti;e)della documentazione disponibile relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità degli animali detenuti pertinente per l’indagine;f)del tipo di stabilimento e delle pratiche di allevamento;g)i): della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;i)della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;ii)dell’assenza dell’immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall’immunità materna;iii)della storia della permanenza nello stabilimento;h)di altri pertinenti fattori epidemiologici.
a)della finalità del campionamento;
b)delle specie elencate detenute nello stabilimento;
c)del numero di animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;
d)della categoria degli animali detenuti;
e)della documentazione disponibile relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità degli animali detenuti pertinente per l’indagine;
f)del tipo di stabilimento e delle pratiche di allevamento;
g)i): della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;i)della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;ii)dell’assenza dell’immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall’immunità materna;iii)della storia della permanenza nello stabilimento;
i)della probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;
ii)dell’assenza dell’immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall’immunità materna;
iii)della storia della permanenza nello stabilimento;
h)di altri pertinenti fattori epidemiologici.
4.a): della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;a)della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;b)del livello di confidenza desiderato dei risultati dell’indagine, che ad ogni modo non deve essere inferiore al 95 %;c)delle norme internazionali e dei pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A.
a)della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;
b)del livello di confidenza desiderato dei risultati dell’indagine, che ad ogni modo non deve essere inferiore al 95 %;
c)delle norme internazionali e dei pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A.
1.Il campionamento per gli esami di laboratorio deve tenere conto del risultato degli esami clinici di cui alla sezione A.1 e, se possibile, comprendere gli animali di cui alla sezione A.1, punto 1.
2.Se non vi sono segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A, i campioni devono essere prelevati in maniera casuale in ciascuna unità epidemiologica dello stabilimento e consentire l’individuazione della pertinente malattia di categoria A, se presente.
3.Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell’autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A, alle pertinenti informazioni e indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e della Commissione e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della pertinente malattia di categoria A e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.
4.Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve essere conforme alle istruzioni dell’autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A, alle pertinenti informazioni e indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e della Commissione e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve tenere conto dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 4, e dell’efficienza delle prove utilizzate.
5.Nel caso degli animali selvatici, i campioni devono essere prelevati da animali abbattuti con arma da fuoco, trovati morti o appositamente catturati o devono essere ottenuti con metodi non invasivi quali i blocchi di sale pastorizio e le corde da masticare o le esche. Il numero minimo e la natura dei campioni devono tenere conto delle dimensioni stimate della popolazione selvatica e dei pertinenti criteri di cui alla sezione A.1, punti 3 e 4.
1.a): lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;a)lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;b)le informazioni relative alla specie, all’età e alla categoria degli animali sottoposti a campionamento;c)la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente;d)i segni clinici e le rilevazioni post mortem;e)ogni altra informazione pertinente.
a)lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;
b)le informazioni relative alla specie, all’età e alla categoria degli animali sottoposti a campionamento;
c)la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente;
d)i segni clinici e le rilevazioni post mortem;
e)ogni altra informazione pertinente.
2.a): essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;a)essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;b)essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del campione.
a)essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;
b)essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del campione.
3.Sull’esterno dell’imballaggio deve essere apposta un’etichetta su cui è indicato l’indirizzo del laboratorio destinatario e deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura: “Materiale patologico di origine animale. Deperibile. Fragile. Non aprire fuori dal laboratorio di destinazione.”
4.La persona responsabile nel laboratorio ufficiale destinatario dei campioni deve essere informata a tempo debito del loro arrivo.
2.a): nella riga relativa all’infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) (CBPP), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di «45 giorni» è sostituito da «90 giorni»;a)nella riga relativa all’infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) (CBPP), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di «45 giorni» è sostituito da «90 giorni»;b)nella riga relativa alla peste suina classica (PSC), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di «15 giorni» è sostituito da «25 giorni»;
a)nella riga relativa all’infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) (CBPP), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di «45 giorni» è sostituito da «90 giorni»;
b)nella riga relativa alla peste suina classica (PSC), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di «15 giorni» è sostituito da «25 giorni»;
3.a): il titolo è sostituito dal seguente: « ALLEGATO IV PROCEDURE PER LA PULIZIA, LA DISINFEZIONE E, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DI INSETTI E RODITORI (di cui agli articoli 12, 15, 16, 39, 45, 55 e 57) ";a)il titolo è sostituito dal seguente:
ALLEGATO IV
PROCEDURE PER LA PULIZIA, LA DISINFEZIONE E, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DI INSETTI E RODITORI
(di cui agli articoli 12, 15, 16, 39, 45, 55 e 57)
b)“e): il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente, tenuto conto del tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante;”;“e)il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente, tenuto conto del tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante;”;c)“i): essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C per un periodo minimo di 60 minuti; o”;“i)essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C per un periodo minimo di 60 minuti; o”;d)“3.: Dopo sette giorni, o prima se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati dopo il completamento delle attività richieste conformemente al punto 2, gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.”;“3.Dopo sette giorni, o prima se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati dopo il completamento delle attività richieste conformemente al punto 2, gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.”;
a)il titolo è sostituito dal seguente:
ALLEGATO IV
PROCEDURE PER LA PULIZIA, LA DISINFEZIONE E, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DI INSETTI E RODITORI
(di cui agli articoli 12, 15, 16, 39, 45, 55 e 57)
b)“e): il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente, tenuto conto del tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante;”;“e)il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente, tenuto conto del tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante;”;
“e)il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente, tenuto conto del tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante;”;
c)“i): essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C per un periodo minimo di 60 minuti; o”;“i)essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C per un periodo minimo di 60 minuti; o”;
“i)essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C per un periodo minimo di 60 minuti; o”;
d)“3.: Dopo sette giorni, o prima se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati dopo il completamento delle attività richieste conformemente al punto 2, gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.”;“3.Dopo sette giorni, o prima se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati dopo il completamento delle attività richieste conformemente al punto 2, gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.”;
“3.Dopo sette giorni, o prima se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati dopo il completamento delle attività richieste conformemente al punto 2, gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.”;
4.gli allegati V, VI e VII sono sostituiti dai seguenti:
ALLEGATO V
RAGGIO MINIMO DELLE ZONE DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA
(di cui all’articolo 21)
Indicato come il raggio di un cerchio con centro lo stabilimento
Malattie di categoria A
Zona di protezione
Zona di sorveglianza
Afta epizootica
3 km
10 km
Infezione da virus della peste bovina
4 km
10 km
Infezione da virus della febbre della Rift Valley
20 km
50 km
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa
20 km
50 km
Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)
1 km
3 km
Vaiolo degli ovini e dei caprini
5 km
20 km
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti
5 km
20 km
Pleuropolmonite contagiosa caprina
1 km
3 km
Peste equina
100 km
150 km
Morva (infezione da Burkholderia mallei )
Stabilimento
Stabilimento
Peste suina classica
3 km
10 km
Peste suina africana
3 km
10 km
Influenza aviaria ad alta patogenicità
3 km
10 km
Infezione da virus della malattia di Newcastle
3 km
10 km
ALLEGATO VI
DIVIETI NELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI
(di cui all’articolo 27)
Tabella
Divieti di attività riguardanti gli animali delle specie elencate e i relativi prodotti
DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A 1
FMD
RP
RVF
LSD
CBPP
SPGP
PPR
CCPP
PSC
PSA
PE
MORVA
HPAI
NCD
Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
Movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
Ripopolamento di selvaggina delle specie elencate
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assembrino animali detenuti delle specie elencate, compresi il raduno e la dispersione di tali specie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
X
X
Movimenti di sperma, ovociti ed embrioni ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
NA
NA
Raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di animali detenuti delle specie elencate
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NV
NA
NA
NA
Inseminazione artificiale itinerante di animali detenuti delle specie elencate
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
NA
NA
Monta naturale itinerante per la riproduzione di animali detenuti delle specie elencate
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NA
NA
NA
Movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
NV
NV
NV
X
NV
X
X
NV
NA
X
X
Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NV
NA
X
X
Movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
NV
NV
NV
X
NV
X
X
NV
NA
X
X
Movimenti di latte crudo e colostro ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
X
NV
X
X
NV
NA
NA
NV
NA
NA
NA
Movimenti di prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
X
X
X
NV
NV
NV
X
NV
NA
NA
NV
NA
NA
NA
Movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
Movimenti di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per i corpi interi e le parti di animali morti
Letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato
X
X
X
X
NV
X
X
NV
X
X
NV
NA
X
X
Pelli, lana, setole e piume di animali
X
X
NV
X
NV
X
X
NV
X
X
NV
NA
X
X
Sottoprodotti di origine animale diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e da pelli, lana, setole e piume di animali
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NV
NA
X
X
Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni
X
X
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NA
NV
NV.
1 Abbreviazioni delle malattie di categoria A conformemente all’allegato II.
NA = non applicabile.
X = divieto.
NV = non vietato/a.
ALLEGATO VII
PARTE I
TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI
(di cui agli articoli 27, 33 e 49)
1. Trattamenti per l’afta epizootica
Carni
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 2 minimo pari a 3;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti;
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore;
Fermentazione naturale e maturazione per un periodo minimo di 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 in tutto il prodotto;
Essiccazione dopo la salatura per un periodo minimo di 182 giorni, solo per carni suine.
Budelli
Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;
Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.
Latte
Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;
Se il pH del latte è inferiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
Se il pH del latte è pari o superiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte;
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un’ora;
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C in combinazione con l’essiccamento.
2. Trattamenti per la peste bovina
Non esiste un trattamento di riduzione dei rischi per la peste bovina.
3. Trattamenti per la febbre della Rift Valley
Carni senza frattaglie
Maturazione delle carcasse a una temperatura minima di 2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione.
Frattaglie e carni provenienti da carcasse non frollate
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3.
Latte
Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi.
4. Trattamenti per la dermatite nodulare contagiosa
Frattaglie
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3.
Budelli
Merce sicura.
Latte
Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;
Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
Trattamento fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un’ora.
5. Trattamenti per la pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Frattaglie
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3.
6. Trattamenti per il vaiolo degli ovini e dei caprini
Frattaglie
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3.
Latte
Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;
Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
Trattamento fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un’ora.
7. Trattamenti per la peste dei piccoli ruminanti
Carni
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 65 °C per un periodo di tempo che consenta di ottenere un valore minimo di pastorizzazione pari a 40;
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore.
Budelli
Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;
Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.
Latte
Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;
Se il pH del latte è inferiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;
Se il pH del latte è pari o superiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte;
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un’ora;
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C in combinazione con l’essiccamento.
8. Trattamenti per la pleuropolmonite contagiosa caprina
Frattaglie
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3.
9. Trattamenti per la peste suina classica
Carni
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti;
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore;
Fermentazione naturale e maturazione per un periodo minimo di 9 mesi (ad eccezione delle lombate: periodo minimo di 140 giorni, e dei prosciutti: periodo minimo di 190 giorni), fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6;
Essiccazione dopo la salatura per un periodo minimo di 182 giorni.
Budelli
Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;
Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;
Salatura con citrato addizionato a sale contenente 89,2 % NaCl, 8,9 % citrato trisodico biidrato e 1,9 % acido citrico monoidrato (peso/peso/peso) con pH 4.5, per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.
10. Trattamenti per la peste suina africana
Carni
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 70 °C per almeno 30 minuti;
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore;
Per le carni disossate, fermentazione naturale e maturazione per un periodo minimo di 9 mesi (ad eccezione delle lombate: periodo minimo di 140 giorni, e dei prosciutti: periodo minimo di 190 giorni), fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6;
Essiccazione dopo la salatura per un periodo minimo di 182 giorni.
Budelli
Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;
Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.
11. Trattamenti per la peste equina
Le carni, i budelli e il latte sono merci sicure.
12. Trattamenti per l’influenza aviaria ad alta patogenicità
Carni
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 70 °C;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 65,0 °C per almeno 42 secondi;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 60 °C per almeno 507 secondi.
Uova
Trattamento termico con temperature che raggiungono al centro del prodotto almeno il valore indicato per un periodo di tempo minimo indicato:
Uovo intero:
cottura completa;
60 °C – 188 secondi.
Miscele di uova intere:
cottura completa;
61,1 °C – 94 secondi;
60 °C – 188 secondi.
Albume liquido:
56,7 °C – 232 secondi;
55,6 °C – 870 secondi.
Tuorlo d’uovo semplice o puro:
60 °C – 288 secondi.
Tuorlo salato al 10 %:
62,2 °C – 138 secondi.
Albume essiccato:
67 °C – 20 ore;
54,4 °C – 513 ore.
13. Trattamenti per la malattia di Newcastle
Carni
Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F 0 minimo pari a 3;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 70 °C;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 60 °C per almeno 507 secondi;
Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 57,8 °C per almeno 63 minuti e 18 secondi.
Uova
Trattamento termico con temperature che raggiungono al centro del prodotto almeno il valore indicato per un periodo di tempo minimo indicato:
Uovo intero:
cottura completa;
59 °C – 674 secondi;
57 °C – 1 596 secondi;
55 °C – 2 521 secondi.
Uovo arricchito:
62,2 °C – 3 minuti e 30 secondi;
61,1 °C – 6 minuti e 12 secondi.
Uovo zuccherato/salato:
63,3 °C – 3 minuti e 30 secondi;
62,2 °C – 6 minuti e 12 secondi.
Albume liquido:
59 °C – 301 secondi;
57 °C – 986 secondi;
55 °C – 2 278 secondi.
Tuorlo d’uovo semplice o puro:
61,1 °C – 3 minuti e 30 secondi;
60 °C – 6 minuti e 12 secondi.
Tuorlo salato al 10 %:
55 °C – 176 secondi.
Albume essiccato:
57 °C – 50 ore e 24 minuti.
PARTE II
METODI PER RIDURRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLE MALATTIE DI CATEGORIA A PER I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E I PRODOTTI DERIVATI PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI
(di cui agli articoli 27, 35, 37, 51 e 53)
I seguenti metodi di trattamento o trasformazione come descritto nei seguenti capi e allegati del regolamento (UE) n. 142/2011:
1.
Trasformazione di prodotti derivati mediante i metodi di trasformazione standard da 1 a 5 di cui all’allegato IV, capo III.
2.
Trasformazione o compostaggio mediante i parametri standard applicabili alla trasformazione per la trasformazione di biogas o il compostaggio di cui all’allegato V, capo III, sezione 1.
3.
Duplice trattamento termico per la trasformazione di prodotti derivati dal latte o a base di latte di cui all’allegato X, capo II, sezione 4, parte I, punto B.
4.
Trattamento termico per la trasformazione di stallatico di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).
5.
Trattamento termico per la produzione di alimenti per animali da compagnia (vale a dire alimenti trasformati per animali da compagnia, articoli da masticare per cani e interiora aromatizzanti) di cui all’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii).
6.
Trattamento di prodotti sanguigni di equidi mediante uno dei trattamenti seguito da un controllo dell’efficacia come stabilito all’allegato XIII, capo IV, punto 2, lettera b), punto ii).
7.
Trattamento di pelli di cui all’allegato I, punto 28; trasformazione di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C.2.
8.
Trattamento o trasformazione di trofei di caccia di cui all’allegato XIII, capo VI, punto C.
9.
Trattamento di setole di suino di cui all’allegato XIII, capo VII, punto A.2, lettera a).
10.
Trattamento di lana e peli di cui all’allegato XIII, capo VII, punto B, terzo comma.
11.
Trattamento per piume e piumino di cui all’allegato XIII, capo VII, punto C.
12.
Trasformazione di derivati lipidici di cui all’allegato XIII, capo XI, punti 1 e 2.;

5. nell’allegato VIII, tabella, prima colonna, terza riga, il testo è sostituito dal seguente: "Stoccaggio sotto forma di pacchi o balle in fabbricati coperti situati ad almeno 2 km dal focolaio più vicino, da cui l’uscita di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia non è consentita prima che siano trascorsi almeno quattro mesi dal completamento della pulizia e della disinfezione conformemente all’articolo 15";

6.gli allegati IX, X e XI sono sostituiti dai seguenti:
ALLEGATO IX
MARCATURA DELLE CARNI FRESCHE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI
(Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione speciali)
(di cui agli articoli 33 e 49)
1.
Il marchio di identificazione speciale da applicare sulle carni fresche di pollame provenienti dalla zona di protezione e non destinate a un altro Stato membro di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento è il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, con l’aggiunta di due linee diagonali parallele disposte in modo tale che le informazioni in esso contenute restino perfettamente leggibili.
2.
Il bollo sanitario speciale o, ove opportuno, il marchio di identificazione speciale da applicare sulle carni fresche destinate a essere trattate in uno stabilimento di trasformazione conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento consistono nel bollo sanitario di cui all’articolo 48 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o, ove opportuno, nel marchio di identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004, con l’aggiunta di una croce diagonale formata da due linee rette che si intersecano al centro del timbro, disposta in modo tale che le informazioni in esso contenute restino perfettamente leggibili.
ALLEGATO X
DURATA DELLE MISURE NELLA ZONA DI PROTEZIONE
(di cui all’articolo 39)
Malattie di categoria A
Periodo minimo di durata delle misure nella zona di protezione
(articolo 39, paragrafo 1)
Periodo supplementare di durata delle misure di sorveglianza nella zona di protezione
(articolo 39, paragrafo 3)
Afta epizootica
15 giorni
15 giorni
Infezione da virus della peste bovina
21 giorni
9 giorni
Infezione da virus della febbre della Rift Valley
30 giorni
15 giorni
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa
28 giorni
17 giorni
Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)
90 giorni
Non pertinente
Vaiolo degli ovini e dei caprini
21 giorni
9 giorni
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti
21 giorni
12 giorni
Pleuropolmonite contagiosa caprina
45 giorni
Non pertinente
Peste equina
12 mesi
Non pertinente
Morva (infezione da Burkholderia mallei )
6 mesi
Non pertinente
Peste suina classica
25 giorni
15 giorni
Peste suina africana
15 giorni
15 giorni
Influenza aviaria ad alta patogenicità
21 giorni
9 giorni
Infezione da virus della malattia di Newcastle
21 giorni
9 giorni
ALLEGATO XI
DURATA DELLE MISURE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA
(di cui agli articoli 55 e 56)
Malattie di categoria A
Periodo minimo di durata delle misure nella zona di sorveglianza
Afta epizootica
30 giorni
Infezione da virus della peste bovina
30 giorni
Infezione da virus della febbre della Rift Valley
45 giorni
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa
45 giorni
Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)
90 giorni
Vaiolo degli ovini e dei caprini
30 giorni
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti
33 giorni
Pleuropolmonite contagiosa caprina
45 giorni
Peste equina
12 mesi
Morva (infezione da Burkholderia mallei )
Non pertinente
Peste suina classica
40 giorni
Peste suina africana
30 giorni
Influenza aviaria ad alta patogenicità
30 giorni
Infezione da virus della malattia di Newcastle
30 giorni
7.«a): l’esame clinico e il campionamento per gli esami di laboratorio devono riguardare, a seconda dei casi: i) animali di acquacoltura delle specie elencate che presentano segni clinici della pertinente malattia di categoria A; ii) animali di acquacoltura che potrebbero essere recentemente morti della malattia di categoria A sospettata o confermata; iii) animali di acquacoltura sospettati di essere infetti da una malattia di categoria A; — i) — animali di acquacoltura delle specie elencate che presentano segni clinici della pertinente malattia di categoria A; — ii) — animali di acquacoltura che potrebbero essere recentemente morti della malattia di categoria A sospettata o confermata; — iii) — animali di acquacoltura sospettati di essere infetti da una malattia di categoria A;
i): animali di acquacoltura delle specie elencate che presentano segni clinici della pertinente malattia di categoria A;
ii): animali di acquacoltura che potrebbero essere recentemente morti della malattia di categoria A sospettata o confermata;
iii): animali di acquacoltura sospettati di essere infetti da una malattia di categoria A;
8.1.: Programma specifico di sorveglianza comprendente visite sanitarie e campionamento negli stabilimenti per la necrosi ematopoietica epizootica in animali di acquacoltura Tipo di stabilimento Numero di visite sanitarie all’anno Numero di campionamenti all’anno Numero di pesci nel campione Numero di pesci in crescita Numero di pesci riproduttori (1) a) Stabilimenti con riproduttori 2 2 150 (prima e seconda visita) 150 (prima o seconda visita) b) Stabilimenti con soli riproduttori 2 1 0 150 (prima o seconda visita) c) Stabilimenti senza riproduttori 2 2 150 (prima e seconda visita) 0 Numero massimo di pesci per pool: 10 1 I campioni prelevati da riproduttori non devono comprendere fluidi gonadici, lattimi o ovuli in quanto non vi sono prove del fatto che il virus della necrosi ematopoietica epizootica causi l’infezione del tratto riproduttivo. — Tipo di stabilimento — Numero di visite sanitarie all’anno — Numero di campionamenti all’anno — Numero di pesci nel campione — Numero di pesci in crescita — Numero di pesci riproduttori (1) — a) Stabilimenti con riproduttori — a) — Stabilimenti con riproduttori — 2 — 2 — 150 (prima e seconda visita) — 150 (prima o seconda visita) — b) Stabilimenti con soli riproduttori — b) — Stabilimenti con soli riproduttori — 2 — 1 — 0 — 150 (prima o seconda visita) — c) Stabilimenti senza riproduttori — c) — Stabilimenti senza riproduttori — 2 — 2 — 150 (prima e seconda visita) — 0 — Numero massimo di pesci per pool: 10 — 1 I campioni prelevati da riproduttori non devono comprendere fluidi gonadici, lattimi o ovuli in quanto non vi sono prove del fatto che il virus della necrosi ematopoietica epizootica causi l’infezione del tratto riproduttivo.
Tipo di stabilimento: Numero di visite sanitarie all’anno — Numero di campionamenti all’anno — Numero di pesci nel campione
Numero di pesci in crescita: Numero di pesci riproduttori (1)
a) Stabilimenti con riproduttori: a) — Stabilimenti con riproduttori — 2 — 2 — 150 (prima e seconda visita) — 150 (prima o seconda visita)
a): Stabilimenti con riproduttori
b) Stabilimenti con soli riproduttori: b) — Stabilimenti con soli riproduttori — 2 — 1 — 0 — 150 (prima o seconda visita)
b): Stabilimenti con soli riproduttori
c) Stabilimenti senza riproduttori: c) — Stabilimenti senza riproduttori — 2 — 2 — 150 (prima e seconda visita) — 0
c): Stabilimenti senza riproduttori
Numero massimo di pesci per pool: 10
1 I campioni prelevati da riproduttori non devono comprendere fluidi gonadici, lattimi o ovuli in quanto non vi sono prove del fatto che il virus della necrosi ematopoietica epizootica causi l’infezione del tratto riproduttivo.

Il campionamento dei pesci per gli esami di laboratorio deve essere effettuato quando la temperatura dell’acqua è compresa tra gli 11 e i 20 °C. Il requisito relativo alla temperatura dell’acqua deve essere applicato anche per le visite sanitarie. Negli stabilimenti in cui la temperatura dell’acqua non raggiunge gli 11 °C nel corso dell’anno, il campionamento e le visite sanitarie devono essere effettuati quando la temperatura dell’acqua raggiunge il livello massimo.».

2 F 0 è l’effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di F 0 pari a 3 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per ottenere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

Footnotes

  1. I campioni prelevati da riproduttori non devono comprendere fluidi gonadici, lattimi o ovuli in quanto non vi sono prove del fatto che il virus della necrosi ematopoietica epizootica causi l’infezione del tratto riproduttivo. 2 3 4 5 6 7

  2. F0 è l’effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di F0 pari a 3 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per ottenere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei. 2 3 4

  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (, ELI: ). 2

  4. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (, ELI: ). 2

  5. Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (, ELI: ). 2

  6. «Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Foot and Mouth Disease», . 2

  7. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (, ELI: ). 2

  8. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (, ELI: ). 2

  9. Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri (). 2

  10. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (, ELI: ). 2

  11. «Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials», . 2

  12. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (, ELI: ). 2

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