del 30 gennaio 2026
relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 7 quater , paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 1 bis , 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso 1 , in particolare l’articolo 7 quater , paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafi 1 bis , 2 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione 2 stabilisce le norme per la segnalazione dei dati all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («Agenzia»), definisce le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso e ai dati fondamentali, stabilisce canali adeguati per la segnalazione dei dati e definisce i tempi e la periodicità della loro segnalazione.
(2) Alla luce dell’evoluzione dei mercati dell’energia e della crisi energetica, il regolamento (UE) n. 1227/2011 è stato rivisto nel maggio 2024 per ampliare la definizione di prodotti energetici all’ingrosso e di fatto introdurre diversi ulteriori tipi di operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia così da garantire, migliorare e rafforzare ulteriormente l’efficace sorveglianza dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia. Queste modifiche devono essere riprodotte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione.
(3) In base alla vasta esperienza dell’Agenzia nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, sono necessarie ulteriori modifiche per aumentare l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso migliorando il quadro normativo di segnalazione e per ridurre gli oneri amministrativi semplificando le segnalazioni nell’ambito di tale quadro.
(4) Data la portata delle modifiche necessarie, a fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e sostituirlo con il presente regolamento.
(5) Una sorveglianza efficace dei mercati dell’energia all’ingrosso richiede un monitoraggio regolare delle informazioni dettagliate relative alle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, nonché dei dati sulle regolazioni degli sbilanciamenti, sulle capacità e sull’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e idrogeno.
(6) Il regolamento (UE) n. 1227/2011 impone all’Agenzia di monitorare i mercati dell’energia all’ingrosso nell’Unione. Al fine di poter svolgere questo compito, l’Agenzia dovrebbe ricevere insiemi completi di informazioni rilevanti in modo tempestivo.
(7) Gli operatori di mercato dovrebbero segnalare all’Agenzia, su base continuativa, le informazioni dettagliate sulle operazioni riguardanti prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla fornitura, alla trasmissione o allo stoccaggio di energia elettrica e le informazioni dettagliate sulle operazioni riguardanti prodotti energetici all’ingrosso in relazione alla fornitura e al trasporto di gas naturale, compreso il GNL.
(8) Poiché sui mercati del gas naturale lo stoccaggio avviene in modo diverso rispetto ai mercati dell’energia elettrica, è opportuno prevedere disposizioni distinte per i prodotti energetici all’ingrosso relativi allo stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, mentre i prodotti energetici all’ingrosso relativi allo stoccaggio di energia elettrica dovrebbero essere trattati alla stregua di quelli relativi alla fornitura di energia elettrica. Tutte le disposizioni applicabili alle operazioni relative alla fornitura di energia elettrica dovrebbero pertanto applicarsi anche allo stoccaggio di energia elettrica.
(9) Per mantenere al minimo gli obblighi di segnalazione per gli operatori di mercato, alcune informazioni dettagliate sulle operazioni relative ai prodotti energetici all’ingrosso dovrebbero essere segnalate all’Agenzia su base periodica. Più specificamente, gli obblighi di segnalazione periodica dovrebbero applicarsi alle operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, alle operazioni relative alla fornitura o allo stoccaggio di energia elettrica o alla fornitura di gas naturale, compreso il GNL, a una singola unità di consumo con capacità tecnica di consumo pari o superiore a 600 GWh/anno concluse fuori borsa, alle operazioni relative ai meccanismi di capacità e alle operazioni relative ai servizi di bilanciamento. Analogamente, anche le informazioni dettagliate sulle operazioni relative a prodotti energetici all’ingrosso in relazione all’idrogeno dovrebbero essere soggette a obblighi di segnalazione periodica. Dato che il mercato dell’idrogeno è ancora agli inizi, è opportuno differire la data di applicazione degli obblighi di segnalazione per l’idrogeno e prevedere esenzioni per le unità di produzione piccole o geograficamente limitate e per la fornitura ad alcune singole unità di consumo caratterizzate da un basso consumo.
(10) Al fine di mantenere al minimo gli obblighi di segnalazione per gli operatori di mercato, le operazioni fuori borsa effettuate tra membri dello stesso gruppo di società e riguardanti la vendita della produzione dei piccoli impianti di produzione di energia oppure riguardanti reti di gasdotti a monte, gli ordini effettuati a voce dai broker nel quadro dei relativi servizi e non figuranti su schermi elettronici, i meccanismi per il ridispacciamento basati sul mercato e qualsiasi informazione dettagliata sui prodotti energetici all’ingrosso connessi allo stoccaggio di gas naturale – compreso il GNL – che non sono contemplati dal quadro normativo di segnalazione su base continuativa o periodica, le operazioni relative ai servizi di bilanciamento del gas non ancora contemplate dal quadro normativo di segnalazione su base continuativa e le informazioni dettagliate sulle allocazioni primarie di capacità qualora non siano state presentate offerte di acquisto e il processo di allocazione non abbia dato luogo all’allocazione di capacità dovrebbero essere segnalati all’Agenzia solo dietro sua richiesta motivata. In linea di principio è meno probabile che queste operazioni relative a prodotti energetici all’ingrosso incidano sui prezzi dell’energia all’ingrosso, o determinino da sole abusi di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.
(11) I mercati organizzati ( organised marketplace , OMP), su richiesta dell’Agenzia, le danno accesso senza ritardo al book di negoziazione in modo che possa monitorare le negoziazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso. Per garantire la certezza del diritto queste richieste dovrebbero essere sempre motivate, ad esempio per il sospetto che una determinata condotta possa costituire una violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011, e rispettare il principio di proporzionalità.
(12) Tra le informazioni che gli operatori di mercato devono segnalare all’Agenzia a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 vi sono le informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. L’Agenzia non dovrebbe utilizzare le informazioni sulle esposizioni degli operatori di mercato per valutare le loro strategie di copertura, ma dovrebbe analizzarle insieme agli altri dati che riceve a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 per individuare potenziali casi di abusi di mercato o fugare i sospetti di abusi. Le informazioni da segnalare dovrebbero includere le posizioni degli operatori di mercato derivanti dalla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso e, su richiesta dell’Agenzia e al fine di stabilire le esposizioni, informazioni sui loro volumi previsti di produzione e consumo di energia elettrica o gas naturale – compreso il GNL– sulla base dei contratti stipulati con i clienti. È opportuno trasmettere le informazioni relative alle posizioni nelle operazioni con consegna fisica o regolamento in contanti entro 18 mesi, per ciascuno dei 18 mesi successivi all’ultimo giorno di ciascun periodo di segnalazione. Dato che tale obbligo è proiettato verso il futuro, non dovrebbe essere richiesta la segnalazione dei dati relativi al mercato a pronti del giorno prima o infragiornaliero. Il calcolo delle posizioni incluse nella segnalazione dovrebbe essere effettuato una sola volta, l’ultimo giorno del periodo di segnalazione. Tenuto conto del principio di proporzionalità e al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori di mercato, l’obbligo di segnalazione non dovrebbe applicarsi agli operatori di mercato che non raggiungono una determinata soglia per quanto riguarda i volumi di energia pertinenti per la negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso. I gestori dei sistemi di trasmissione o trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL che acquistano gas naturale o energia elettrica esclusivamente per le esigenze tecnologiche o operative del sistema che gestiscono dovrebbero segnalare le informazioni relative alle loro esposizioni solo su richiesta dell’Agenzia.
(13) Qualsiasi registrazione di operazioni sul mercato dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, deve essere segnalata all’Agenzia tramite meccanismi di segnalazione registrati (RRM). Questo significa che tutti i dati segnalati dai mercati organizzati, vale a dire per le operazioni concluse sul mercato pertinente, come pure i dati segnalati dagli operatori di mercato, vale a dire per le operazioni concluse fuori borsa, devono essere segnalati all’Agenzia tramite RRM. Al fine di garantire l’efficacia del processo di segnalazione, l’Agenzia dovrebbe redigere e mantenere aggiornato un elenco dei mercati organizzati.
(14) L’articolo 8, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1227/2011, che stabilisce i soggetti tenuti a fornire informazioni sulle operazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso, opera una distinzione tra mercati organizzati e sistemi di riscontro delle operazioni. Un sistema di riscontro delle operazioni facilita la conclusione di operazioni consentendo l’abbinamento degli ordini di compravendita di prodotti energetici all’ingrosso. Alcuni sistemi di riscontro delle operazioni facilitano l’abbinamento degli ordini effettuati in diversi mercati organizzati, anche attraverso i cosiddetti ordini generati dal sistema. Ad esempio il coupling unico infragiornaliero, introdotto dal regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione 3 , è un sistema di riscontro delle operazioni che collega due o più mercati organizzati. Sebbene non debbano essere considerati mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni che collegano due o più mercati organizzati generano informazioni che questi ultimi devono segnalare a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e che sono necessarie ai fini di un’efficace vigilanza del mercato. Nel caso del coupling unico infragiornaliero, ad esempio, un algoritmo del sistema di riscontro delle operazioni ottimizza l’allocazione transfrontaliera delle capacità aggregando tutti gli ordini presentati dagli operatori di mercato attraverso i singoli gestori del mercato elettrico designati ( nominated electricity market operators , NEMO), che sono considerati mercati organizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, e allo stesso tempo tenendo conto dei limiti imposti dalla capacità transfrontaliera disponibile. Attraverso questo algoritmo il sistema di coupling unico infragiornaliero facilita l’abbinamento degli ordini tra più NEMO. Non sempre i singoli mercati organizzati dispongono delle informazioni supplementari generate nel contesto del processo di abbinamento. Pertanto, nel caso specifico di un sistema di riscontro delle operazioni che collega due o più mercati organizzati, per consentire a questi ultimi di adempiere ai loro obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011, le informazioni supplementari generate a livello di sistema di riscontro delle operazioni dovrebbero essere segnalate all’Agenzia dal gestore del sistema di riscontro delle operazioni, su richiesta e per conto dei mercati organizzati, oppure dai pertinenti mercati organizzati, purché le informazioni richieste siano messe a loro disposizione dal gestore del sistema di riscontro delle operazioni. Le informazioni richieste a livello di sistemi di riscontro delle operazioni non dovrebbero tuttavia andare al di là delle informazioni sulle operazioni di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011. Una volta richieste, le informazioni dovrebbero essere segnalate all’Agenzia su base continuativa.
(15) Se la stessa serie di dati relativi a una determinata operazione è segnalata nell’ambito di quadri legislativi diversi si parla di «doppia segnalazione». Al fine di evitare doppie segnalazioni l’Agenzia dovrebbe raccogliere le informazioni dettagliate sui derivati delle operazioni relative alla fornitura, al trasporto o allo stoccaggio di energia elettrica, idrogeno o gas naturale che sono state segnalate in conformità della regolamentazione finanziaria applicabile ai repertori di dati sulle negoziazioni o alle autorità di regolamentazione finanziaria a partire da tali fonti. Ciononostante, i mercati organizzati o i sistemi di riscontro delle operazioni che hanno segnalato le informazioni dettagliate su tali derivati conformemente a norme finanziarie dovrebbero poter segnalare, fatto salvo il loro consenso, le stesse informazioni anche all’Agenzia.
(16) Per una segnalazione efficiente e un monitoraggio mirato è necessario distinguere tra contratti standard e non standard oggetto di attività di negoziazione degli operatori di mercato. Poiché i prezzi delle operazioni relative ai contratti standard fungono anche da prezzi di riferimento per la negoziazione di contratti non standard, l’Agenzia dovrebbe ricevere informazioni sulle operazioni relative ai contratti standard su base continuativa e al più tardi due giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione, l’emissione dell’ordine o il pertinente evento del ciclo di vita, a seconda dei casi. Le informazioni dettagliate sulle operazioni relative ai contratti non standard dovrebbero essere segnalate al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la conclusione, la modifica o la cessazione della negoziazione, a seconda dei casi. I dati di mercato del GNL dovrebbero essere presentati all’Agenzia quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile.
(17) Gli operatori di mercato devono inoltre segnalare all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione, su loro richiesta e su base regolare, i dati relativi alla disponibilità e all’utilizzo delle infrastrutture di produzione e di trasporto dell’energia, compreso il GNL, e degli impianti di stoccaggio, così come i dati relativi alle regolazioni degli sbilanciamenti. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione per gli operatori di mercato e per un migliore utilizzo delle fonti di dati esistenti, le segnalazioni dovrebbero coinvolgere i gestori dei sistemi di trasmissione o trasporto, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica («ENTSO per l’energia elettrica»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («ENTSO per il gas»), i gestori dei sistemi GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale. Se del caso, dovrebbero coinvolgere anche i gestori dei sistemi di distribuzione e i responsabili del bilanciamento. La periodicità delle segnalazioni varia a seconda dell’importanza e della disponibilità dei dati. Poiché le informazioni sono raccolte principalmente da fonti esistenti, al fine di garantire una segnalazione tempestiva limitando nel contempo l’onere per le parti che segnalano i dati, i tempi di segnalazione dovrebbero rispecchiare i termini stabiliti nel regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione 4 e nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , e le informazioni dovrebbero essere segnalate non appena sono disponibili sulle pertinenti piattaforme per la trasparenza a livello dell’UE oppure entro due giorni da quando sono messe a disposizione dei pertinenti gestori di cui sopra. I requisiti di segnalazione dovrebbero rispettare l’obbligo dell’Agenzia di non rendere pubbliche le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e di pubblicare o rendere disponibili unicamente le informazioni che non siano suscettibili di creare distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia all’ingrosso.
(18) È importante che le parti che segnalano i dati abbiano una comprensione chiara in merito alle informazioni dettagliate che sono tenute a segnalare. A tal fine l’Agenzia dovrebbe illustrare il contenuto delle informazioni da segnalare in un manuale d’uso. Essa dovrebbe inoltre accertarsi che le informazioni siano segnalate in formati elettronici facilmente accessibili per le parti che segnalano i dati.
(19) Al fine di garantire la continuità e la sicurezza dei trasferimenti di dati completi, ogni parte che segnala dati dovrebbe essere responsabile delle informazioni sotto il suo controllo, compresa l’autenticazione delle fonti dei dati, verificare l’esattezza e la completezza dei dati e garantire la continuità delle attività commerciali. Gli operatori di mercato e i mercati organizzati dovrebbero mettere in atto procedure per garantire la completezza e l’accuratezza dei dati trasmessi attraverso gli RRM e la tempestività delle segnalazioni.
(20) L’Agenzia dovrebbe poter chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti agli operatori di mercato e alle parti che segnalano i dati in relazione ai dati da segnalare, in modo da poter svolgere i propri compiti a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. A tale riguardo, l’Agenzia dovrebbe poter chiedere l’accesso alle operazioni bilaterali originarie concluse dagli operatori di mercato al fine di verificare se i dati sono stati segnalati correttamente e di valutare ulteriori informazioni pertinenti non incluse nella segnalazione iniziale.
(21) Al fine di concedere alle parti che segnalano i dati il tempo necessario per prepararsi ai nuovi obblighi di segnalazione stabiliti dal presente regolamento, è opportuno differire l’applicazione di determinate disposizioni. La tipologia e la fonte dei dati da segnalare possono influenzare le risorse e i tempi che le parti che segnalano i dati devono investire nella preparazione della trasmissione dei dati. Pertanto, e per garantire che i dati siano segnalati in modo efficiente il prima possibile, è opportuno fissare date di applicazione distinte per ciascun nuovo obbligo, in base alle procedure che le parti che segnalano i dati devono seguire. Per prima dovrebbe essere segnalata l’esposizione, seguita dai dati di mercato del GNL, e infine dagli altri nuovi elementi obbligatori, ad esempio le regolazioni degli sbilanciamenti, le operazioni segnalate periodicamente, le informazioni dei sistemi di riscontro delle operazioni e quelle delle piattaforme per le informazioni privilegiate. L’applicazione scaglionata della segnalazione dei dati aiuta inoltre l’Agenzia a ripartire meglio le sue risorse per prepararsi a ricevere le informazioni. Nel frattempo, per garantire la continuità delle attività commerciali, la segnalazione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 dovrebbe continuare fino all’entrata in applicazione delle nuove disposizioni pertinenti.
(22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .
(23) Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento dovrebbero essere conservati dall’Agenzia per i periodi indicati nella sua politica di conservazione, nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725.
(24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1227/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme per la trasmissione dei dati all’Agenzia. Esso definisce le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai dati di mercato del GNL, alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso e ai dati fondamentali. Esso stabilisce inoltre canali adeguati per la segnalazione dei dati e definisce i tempi e la periodicità della loro segnalazione. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «dati fondamentali»: le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso degli impianti GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; (2) «contratto standard»: un contratto relativo a un prodotto energetico all’ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato; (3) «contratto non standard»: un contratto relativo a un prodotto energetico all’ingrosso non ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato; (4) «gruppo»: un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ; (5) «operazione infragruppo»: un’operazione relativa a prodotti energetici all’ingrosso conclusa con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento; (6) «fuori borsa (OTC)»: qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un mercato organizzato; (7) «nomina» ( nomination ): a) per l’energia elettrica, la notifica dell’uso della capacità interzonale da parte di un titolare di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione; b) per il gas naturale, la comunicazione preliminare da parte dell’utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso; (8) «energia di bilanciamento»: energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione per effettuare il bilanciamento; (9) «capacità di bilanciamento»: volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto; (10) «servizio di bilanciamento»: a) per l’energia elettrica, un servizio fornito al gestore del sistema di trasmissione che consiste nella fornitura di capacità di bilanciamento, di energia di bilanciamento o di entrambe; b) per il gas naturale, un servizio fornito al gestore del sistema di trasporto per soddisfare fluttuazioni a breve termine nella domanda o offerta del gas naturale; (11) «unità di consumo»: una risorsa che riceve energia elettrica, gas naturale o idrogeno per uso proprio; (12) «unità di produzione»: un impianto di produzione di energia elettrica costituito da un’unica unità di generazione o da un insieme di unità di generazione; (13) «responsabili del bilanciamento»: lo stesso significato di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ; (14) «operazione»: qualsiasi negoziazione e ordine di compravendita, abbinato o non abbinato, o qualsiasi contratto bilaterale e la sua esecuzione in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, compreso qualsiasi evento del ciclo di vita di tale negoziazione, ordine di compravendita o contratto bilaterale; (15) «evento del ciclo di vita»: qualsiasi modifica, cancellazione, correzione, cessazione anticipata o, se del caso, esecuzione di qualsiasi negoziazione, ordine di compravendita, abbinato o non abbinato, o contratto bilaterale in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso; (16) «sistema di riscontro delle operazioni»: un sistema che facilita l’abbinamento degli ordini di compravendita di prodotti energetici all’ingrosso e in cui l’operazione è conclusa al di fuori del sistema di riscontro delle operazioni; (17) «impianto di stoccaggio»: a) per l’energia elettrica, un impianto di stoccaggio dell’energia quale definito all’articolo 2, punto 60), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ; b) per il gas naturale, un impianto di stoccaggio del gas naturale quale definito all’articolo 2, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ; (18) «sistema di entrata-uscita»: il sistema di entrata-uscita quale definito all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2024/1788; (19) «meccanismo di capacità»: un meccanismo di capacità quale definito all’articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/943; (20) «idrogeno rinnovabile»: l’idrogeno classificabile come biogas ai sensi dell’articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , e l’idrogeno classificabile come combustibile rinnovabile di origine non biologica ai sensi dell’articolo 2, punto 36), della medesima direttiva; (21) «idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l’idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2024/1788; (22) «ridispacciamento»: ridispacciamento quale definito all’articolo 2, punto 26), del regolamento (UE) 2019/943; (23) «contratti per differenza»: contratti per differenza quali definiti all’articolo 2, punto 76), del regolamento (UE) 2019/943.
CAPO II OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI Articolo 3 Operazioni da segnalare su base continuativa Le seguenti operazioni relative ai prodotti energetici all’ingrosso sono segnalate all’Agenzia su base continuativa nei tempi stabiliti all’articolo 10: a) per quanto riguarda i prodotti energetici all’ingrosso relativi alla fornitura o allo stoccaggio di energia elettrica o alla fornitura di gas naturale con consegna nell’Unione oppure relativi alla fornitura o allo stoccaggio di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell’Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero: i) qualsiasi operazione relativa alla fornitura o allo stoccaggio di energia elettrica o alla fornitura di gas naturale, emessa o negoziata in tutti gli orizzonti temporali, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione, e indipendentemente dal fatto che sia messa all’asta o negoziata su base continua; ii) qualsiasi operazione relativa a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( future ), swap , contratti a termine ( forward ) e altri derivati che riguardano l’energia elettrica o il gas naturale, compresi i contratti per differenza, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione; b) per quanto riguarda i prodotti energetici all’ingrosso relativi alla trasmissione di energia elettrica o al trasporto di gas naturale nell’Unione: i) le operazioni relative al trasporto di gas naturale tra sistemi di entrata-uscita nell’Unione e tra sistemi di entrata-uscita nell’Unione e sistemi di trasporto al di fuori dell’Unione, o le operazioni relative alla trasmissione di energia elettrica a seguito dell’allocazione primaria di capacità da parte o per conto del gestore del sistema di trasmissione, compresi i diritti di capacità fisica o finanziaria; ii) le operazioni relative al trasporto di gas naturale tra sistemi di entrata-uscita nell’Unione e tra sistemi di entrata-uscita nell’Unione e sistemi di trasporto al di fuori dell’Unione, o le operazioni relative alla trasmissione di energia elettrica tra operatori di mercato sui mercati secondari, che comportano diritti, opzioni e obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tale capacità; iii) le operazioni relative a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( future ), contratti a termine ( forward ), swap e altri derivati che riguardano il trasporto dell’energia elettrica o del gas naturale, compresi i contratti per differenza, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione. Articolo 4 Operazioni da segnalare su base periodica 1. Le operazioni relative ai prodotti energetici all’ingrosso di cui ai paragrafi da 2 a 8 sono segnalate all’Agenzia su base periodica. 2. Le operazioni relative alla fornitura o allo stoccaggio di energia elettrica o alla fornitura di gas naturale a una singola unità di consumo con capacità tecnica di consumo pari o superiore a 600 GWh/anno, a meno che non siano concluse in un mercato organizzato, sono segnalate ogni sei mesi e al più tardi l’ultimo giorno del primo mese del semestre successivo. Il fornitore ottiene dai suoi clienti finali la conferma che l’unità di consumo in questione ha una capacità tecnica di consumo pari o superiore a 600 GWh/anno. 3. Le operazioni relative ai meccanismi di capacità che comportano l’obbligo di offrire un contratto per la fornitura di energia elettrica con consegna nell’Unione sono segnalate su base annuale e al più tardi l’ultimo giorno del primo mese dell’anno successivo. 4. Le operazioni relative ai servizi di bilanciamento in relazione ai mercati dell’energia elettrica, indipendentemente dalla loro attivazione, sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui hanno avuto luogo. La segnalazione include informazioni che indicano se l’offerta è stata accettata e, se del caso, il momento dell’attivazione. La quantità di energia di bilanciamento attivata è segnalata in forma aggregata e, se del caso, con una granularità di 15 minuti. 5. Le operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale nell’Unione concluse per un periodo pari o superiore a 12 mesi, a seguito di un’allocazione primaria di capacità da parte o per conto del gestore del sistema di stoccaggio, che comportano diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo. 6. Le operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale nell’Unione concluse per un periodo pari o superiore a 12 mesi, a seguito di un’assegnazione secondaria di capacità, che comportano diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo. 7. Le operazioni relative a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( future ), contratti a termine ( forward ), swap e altri derivati che riguardano lo stoccaggio di gas naturale nell’Unione sono segnalate su base mensile e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto luogo le operazioni. 8. Le seguenti operazioni sono segnalate all’Agenzia una volta all’anno e al più tardi l’ultimo giorno del primo mese dell’anno successivo, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di conclusione: a) operazioni relative alla fornitura di idrogeno con consegna nell’Unione; b) operazioni relative al trasporto di idrogeno nell’Unione e tra le reti di trasporto nell’Unione e le reti di trasporto al di fuori dell’Unione; c) operazioni relative allo stoccaggio di idrogeno nell’Unione; d) operazioni relative a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( future ), contratti a termine ( forward ), swap e altri derivati delle operazioni, compresi i contratti per differenza, in relazione alla fornitura, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno nell’Unione; e) operazioni relative a servizi di bilanciamento nel settore dell’idrogeno, compresi i mercati della capacità di bilanciamento e dell’energia di bilanciamento. 9. Le seguenti operazioni sono esenti dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 8: a) operazioni relative alla consegna fisica di idrogeno prodotto da un singolo impianto di produzione di idrogeno con una capacità di produzione pari o inferiore a 50 MW; b) operazioni relative alla fornitura o al trasporto di idrogeno in reti dell’idrogeno geograficamente limitate ai sensi dell’articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1788; c) operazioni relative alla fornitura di idrogeno a una singola unità di consumo con capacità tecnica di consumo inferiore a 600 GWh/anno. 10. Gli operatori di mercato che effettuano unicamente le operazioni di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), del presente articolo non sono tenuti a registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 11. Gli operatori di mercato che concludono le operazioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 tengono un registro delle informazioni dettagliate relative a tali operazioni per almeno cinque anni dopo averle concluse. Quest’obbligo non si applica alle operazioni di cui al paragrafo 9. Articolo 5 Operazioni da segnalare su richiesta dell’Agenzia 1. Le seguenti operazioni relative a prodotti energetici all’ingrosso che riguardano l’energia elettrica o il gas naturale sono segnalate solo su richiesta motivata dell’Agenzia e su base ad hoc: a) operazioni infragruppo, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; b) operazioni concernenti la consegna fisica dell’energia elettrica prodotta da una singola unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; c) operazioni concernenti la consegna fisica del gas naturale prodotto da un singolo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 20 MW, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; d) operazioni relative alle reti di gasdotti a monte quali definite all’articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2024/1788, a meno che non siano concluse su mercati organizzati; e) operazioni relative allo stoccaggio di gas naturale e non contemplate dall’articolo 4 del presente regolamento; f) operazioni relative a misure di ridispacciamento basate sul mercato concluse tra i gestori dei sistemi di trasmissione e gli operatori di mercato, salvo se già disciplinate dagli articoli 3 o 4 del presente regolamento; g) ordini effettuati a voce dai broker nel quadro dei relativi servizi e non figuranti su schermi elettronici; h) operazioni relative a servizi di bilanciamento del gas non ancora segnalate a norma dell’articolo 3; i) informazioni dettagliate sulle allocazioni primarie di capacità qualora non siano state presentate offerte e il processo di allocazione non abbia dato luogo all’allocazione di capacità. 2. Gli operatori di mercato che effettuano unicamente le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), o d), del presente articolo non sono tenuti a registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 3. Gli operatori di mercato che concludono le operazioni di cui al paragrafo 1 tengono un registro delle informazioni dettagliate relative a tali operazioni per almeno cinque anni dopo averle concluse. 4. Se formula una richiesta ad hoc a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’Agenzia ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l’operatore di mercato è registrato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Articolo 6 Segnalazione delle esposizioni 1. Gli operatori di mercato segnalano all’Agenzia le posizioni derivanti dalla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso una volta ogni trimestre («periodo di riferimento») e al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo all’ultimo giorno del periodo di riferimento. La prima segnalazione è effettuata nell’ottobre 2027. 2. La segnalazione di cui al paragrafo 1 riguarda le posizioni degli operatori di mercato nei prodotti energetici all’ingrosso con consegna fisica o regolamento in contanti entro i 18 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di svolgimento di tale attività, comprese le operazioni infragruppo. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 2: a) sono segnalate separatamente per l’energia elettrica e il gas naturale, compreso il GNL; b) sono segnalate per punto o zona di consegna definiti dall’Agenzia; c) sono segnalate per tipo di prodotto; d) sono distinte tra posizioni infragruppo e non infragruppo; e e) sono aggregate per mese, per ciascuno dei 18 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di riferimento, e calcolate l’ultimo giorno del periodo di riferimento. 4. Su richiesta dell’Agenzia, gli operatori di mercato soggetti all’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni: a) volume mensile previsto della produzione di energia elettrica o di gas naturale per punto o zona di consegna e per il periodo di riferimento definiti dall’Agenzia; e b) volume mensile previsto del consumo di energia elettrica o di gas naturale per punto o zona di consegna e per il periodo di riferimento definiti dall’Agenzia, sulla base dei contratti stipulati dall’operatore di mercato con i suoi clienti. 5. Gli operatori di mercato con posizioni di cui al paragrafo 2 inferiori a 600 GWh su base annua, valutate separatamente per l’energia elettrica e il gas naturale, non sono tenuti a presentare la segnalazione di cui al paragrafo 1. Gli operatori di mercato valutano se la soglia per i volumi di energia si applica loro su base annua alla fine di ogni anno civile. La soglia di 600 GWh è calcolata come somma dei valori mensili assoluti risultanti dal paragrafo 2. 6. I gestori dei sistemi di trasmissione o trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL che acquistano gas naturale o energia elettrica esclusivamente per le esigenze tecnologiche o operative del sistema che gestiscono segnalano le informazioni di cui al presente articolo solo su richiesta dell’Agenzia. 7. L’Agenzia può chiedere agli operatori di mercato di fornire informazioni e chiarimenti in relazione alle informazioni segnalate a norma del presente articolo. 8. L’Agenzia, su richiesta della Commissione, presenta a quest’ultima una relazione basata sulle informazioni segnalate a norma del presente articolo. Nella relazione l’Agenzia può valutare se, alla luce degli sviluppi del mercato dell’energia, il quadro normativo applicabile per la segnalazione delle esposizioni e i principi di segnalazione continui a essere adatto allo scopo di migliorare l’integrità e la trasparenza del mercato. Articolo 7 Informazioni dettagliate relative alle operazioni da segnalare 1. Le informazioni da segnalare a norma dell’articolo 3 includono: a) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 1 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard di fornitura o stoccaggio di energia elettrica o fornitura di gas naturale; b) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 2 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti non standard di fornitura o stoccaggio di energia elettrica o fornitura di gas naturale; c) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 3 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard e non standard di trasmissione di energia elettrica; d) le informazioni dettagliate di cui alla tabella 4 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard e non standard di trasporto di gas naturale; e) se del caso, le informazioni dettagliate di cui alla tabella 5 dell’allegato, per le operazioni concernenti i contratti standard di fornitura o trasporto di energia elettrica o gas naturale conformemente all’articolo 9. Le informazioni dettagliate sulle operazioni concluse nell’ambito di contratti non standard, compresa la loro esecuzione, che comportano almeno un volume e un prezzo definitivi sono segnalate utilizzando la tabella 1 dell’allegato. 2. Le segnalazioni a norma degli articoli 7 quater e 7 quinquies del regolamento (UE) n. 1227/2011 comprendono le informazioni dettagliate di cui alla tabella 1 dell’allegato. 3. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 8, comprendono: a) il codice con cui l’Agenzia registra gli operatori di mercato che effettuano l’operazione; b) la data e l’ora dell’operazione; c) se del caso, le informazioni sul profilo di consegna; d) se del caso, il tipo di idrogeno, ad esempio idrogeno rinnovabile o idrogeno a basse emissioni di carbonio; e) il prezzo e la quantità; f) il punto o la zona di consegna; g) le informazioni sul contratto negoziato. 4. L’Agenzia definisce i dettagli tecnici delle informazioni da segnalare di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 4, 5 e 6 in un manuale d’uso e, previa consultazione dei portatori di interessi e della Commissione, li rende disponibili al pubblico al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. L’Agenzia consulta le parti interessate e la Commissione sugli aggiornamenti dei contenuti del manuale d’uso. Gli operatori di mercato trasmettono le informazioni da segnalare all’Agenzia attenendosi al manuale d’uso. Articolo 8 Canali di segnalazione delle operazioni 1. In relazione alle operazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, i mercati organizzati segnalano all’Agenzia i dati relativi ai book di negoziazione, compresi gli ordini abbinati e non abbinati, le negoziazioni e gli eventi del ciclo di vita che avvengono sul mercato organizzato. Con riferimento all’articolo 3, lettera a), i mercati organizzati iniziano a segnalare all’Agenzia, su sua richiesta, le informazioni dettagliate sugli ordini generati dal sistema. Con riferimento all’articolo 3, lettera b), punto i), il mercato organizzato segnala all’Agenzia anche le informazioni dettagliate sulle allocazioni primarie di capacità qualora il processo di allocazione non abbia dato luogo all’allocazione di capacità. Con riferimento all’articolo 3, lettera b), punto ii), i mercati organizzati segnalano all’Agenzia le operazioni effettuate o registrate sulla loro piattaforma a seguito dell’allocazione secondaria, indipendentemente dal luogo in cui essa è effettuata. I mercati organizzati segnalano all’Agenzia i dati di cui al presente paragrafo per conto di tutti gli operatori di mercato attivi sulla loro piattaforma, adempiendo in tal modo agli obblighi di segnalazione di detti operatori di mercato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Gli operatori di mercato non segnalano tali dati all’Agenzia. 2. L’Agenzia indica i motivi alla base di qualsiasi richiesta di accesso al book di negoziazione presentata conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 bis , lettera b), del regolamento (UE) n. 1227/2011 La richiesta rispetta il principio di proporzionalità e garantisce la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute. L’Agenzia stabilisce caso per caso il termine entro il quale le deve essere concesso l’accesso al registro degli ordini. Tale termine è proporzionato alla natura della richiesta. 3. Su richiesta di un operatore di mercato, il mercato organizzato mette i pertinenti dati segnalati dell’operatore a sua disposizione su base continuativa, comprese le informazioni relative alla conformità dei dati alle norme di convalida dell’Agenzia. I mercati organizzati tengono un registro delle informazioni dettagliate sui dati segnalati conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 bis , del regolamento (UE) n. 1227/2011 per almeno cinque anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l’operazione. 4. Gli operatori di mercato segnalano all’Agenzia le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui agli articoli 3 e 4 che hanno avuto luogo al di fuori di un mercato organizzato. Gli operatori di mercato segnalano all’Agenzia le informazioni di cui all’articolo 6. 5. Affinché i mercati organizzati adempiano al loro obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, gli operatori di mercato forniscono al mercato organizzato dove ha luogo la negoziazione le informazioni che non sono ancora a sua disposizione. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono messe a disposizione del mercato organizzato al più tardi al momento della segnalazione di cui all’articolo 10 e sono comunicate all’Agenzia dal mercato organizzato nell’ambito dell’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6. Le informazioni relative ai prodotti energetici all’ingrosso che sono state segnalate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 o dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 sono fornite all’Agenzia, a seconda dei casi: a) dai repertori di dati sulle negoziazioni quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012; b) dai meccanismi di segnalazione autorizzati quali definiti all’articolo 2, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014; c) dalle autorità competenti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014; d) dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). 7. Se le persone hanno segnalato le informazioni dettagliate relative alle operazioni conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, i loro obblighi in materia di segnalazione di tali informazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono considerati assolti. 8. Se un RRM effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte segnali le informazioni dettagliate relative a un’operazione conclusa al di fuori di un mercato organizzato anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se l’operazione fosse stata segnalata separatamente da ciascuna controparte. 9. L’Agenzia può chiedere agli operatori di mercato, compresi gli operatori di mercato del GNL, e alle parti che segnalano i dati di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, ed eventualmente anche l’accesso ai contratti originali, in relazione ai dati da segnalare a norma del presente regolamento. 10. L’Agenzia redige e pubblica un elenco dei mercati organizzati al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. L’Agenzia aggiorna puntualmente tale elenco. 11. Per essere inclusi nell’elenco i mercati organizzati devono informare l’Agenzia e trasmettere i dati di riferimento identificativi prima della prima segnalazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento. In caso di modifiche, i mercati organizzati trasmettono tempestivamente gli aggiornamenti delle loro informazioni. I mercati organizzati già inclusi nell’elenco di mercati organizzati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 non devono informare nuovamente l’Agenzia. 12. Se un mercato organizzato non ha informato l’Agenzia a norma del paragrafo 11, quest’ultima può chiedergli le informazioni necessarie e includerlo nell’elenco. 13. L’Agenzia può chiedere ai mercati organizzati di fornire ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle informazioni trasmesse a norma del presente articolo. Articolo 9 Operazioni eseguite tramite sistemi di riscontro delle operazioni 1. Se le operazioni sono eseguite tramite sistemi di riscontro delle operazioni che collegano due o più mercati organizzati, le informazioni che devono essere segnalate all’Agenzia in relazione a tali operazioni a norma del presente regolamento sono segnalate, su richiesta dell’Agenzia, dai pertinenti mercati organizzati per adempiere ai loro obblighi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento. 2. Se i mercati organizzati non dispongono delle informazioni da segnalare di cui al paragrafo 1, ma tali informazioni sono a disposizione del sistema di riscontro delle operazioni il gestore del sistema, su richiesta dei mercati organizzati: a) segnala all’Agenzia, per conto dei mercati organizzati, le informazioni che non sono a loro disposizione; oppure b) fornisce ai mercati organizzati le informazioni che non sono a loro disposizione, così che possano segnalarle all’Agenzia. 3. Le informazioni da segnalare all’Agenzia conformemente al paragrafo 2 figurano nella tabella 5 dell’allegato. Articolo 10 Tempi di segnalazione delle operazioni 1. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’articolo 3, lettera a), relative ai contratti standard, sono segnalate il prima possibile e al più tardi due giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione, l’emissione dell’ordine o il verificarsi dell’evento del ciclo di vita. 2. Nel caso dei mercati d’asta, quando gli ordini non sono resi pubblicamente visibili, sono segnalati solo le negoziazioni concluse e gli ordini finali considerati nell’asta a norma dell’articolo 3, lettera a). Dette negoziazioni e detti ordini sono segnalati al più tardi due giorni lavorativi dopo la vendita all’asta. 3. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’articolo 3, lettera a), relative ai contratti non standard e alle operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, sono segnalate al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione o il verificarsi dell’evento del ciclo di vita. 4. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’articolo 3, lettera b), relative ai contratti standard sono segnalate il prima possibile e al più tardi due giorni lavorativi dopo che i risultati dell’allocazione sono diventati disponibili o dopo che si è verificato l’evento del ciclo di vita. 5. Le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui all’articolo 3, lettera b), relative ai contratti non standard sono segnalate il prima possibile e al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la conclusione della negoziazione o il verificarsi dell’evento del ciclo di vita. 6. I dati di mercato del GNL sono trasmessi all’Agenzia quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, al momento della conclusione dell’operazione tra le controparti o dell’emissione delle offerte di acquisto o di vendita.
CAPO III SEGNALAZIONE DEI DATI FONDAMENTALI Articolo 11 Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all’energia elettrica 1. L’ENTSO per l’energia elettrica segnala all’Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, consumo e trasmissione dell’energia elettrica, compresa l’eventuale indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti, di cui agli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 543/2013. Le informazioni sono segnalate mediante la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni di cui all’articolo 3 di tale regolamento. 2. L’ENTSO per l’energia elettrica mette a disposizione dell’Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena diventano disponibili sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni. Le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell’Agenzia in forma disaggregata, compresi il nome e l’ubicazione dell’unità di consumo interessata, al più tardi il giorno lavorativo successivo. Le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell’Agenzia al più tardi il giorno lavorativo successivo. 3. I gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine finali tra zone di offerta, specificando l’identità degli operatori di mercato interessati e il quantitativo previsto. Le informazioni sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi. 4. I gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, i dati sulle regolazioni degli sbilanciamenti, indicando gli sbilanciamenti, le posizioni finali, i volumi allocati e, se del caso, gli aggiustamenti degli sbilanciamenti. Queste informazioni sono fornite per ciascun responsabile del bilanciamento e periodo di regolazione degli sbilanciamenti, su base mensile, e al più tardi l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la regolazione degli sbilanciamenti. Se le informazioni di cui al primo comma non sono a disposizione del gestore del sistema di trasmissione ma sono a disposizione di un soggetto terzo in linea con l’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione 14 , il soggetto terzo fornisce al gestore del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti così che quest’ultimo le segnali all’Agenzia. 5. L’Agenzia può chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione, ai gestori dei sistemi di stoccaggio, ai gestori dei sistemi di distribuzione o agli RRM che si occupano della segnalazione per loro conto ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione ai dati che devono essere segnalati a norma del presente regolamento. Articolo 12 Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas naturale 1. L’ENTSO per il gas segnala all’Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti per il trasporto di gas naturale, compresa l’eventuale indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti, di cui all’allegato I, punto 3.3, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2024/1789. Le informazioni sono rese disponibili attraverso la piattaforma centrale a livello dell’Unione di cui all’allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento. L’ENTSO per il gas mette a disposizione dell’Agenzia le informazioni di cui al primo comma non appena diventano disponibili sulla piattaforma centrale a livello dell’Unione. 2. I gestori dei sistemi di trasporto del gas segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine del giorno prima e le rinomine finali delle capacità riservate, specificando l’identità degli operatori di mercato interessati e i quantitativi allocati. Le informazioni sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi. Le informazioni sono fornite per i seguenti punti del sistema di trasporto: a) tutti i punti di interconnessione; b) i punti di entrata degli impianti di produzione compresi i gasdotti upstream; c) i punti di uscita a cui è collegato un unico cliente; d) i punti di entrata e uscita degli stoccaggi; e) gli impianti GNL; f) gli hub fisici e virtuali. 3. I gestori dei sistemi GNL quali definiti all’articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2024/1788 segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ogni impianto GNL, le seguenti informazioni: a) la capacità tecnica dell’impianto GNL, con risoluzione giornaliera; b) la capacità contrattuale e disponibile dell’impianto GNL o, se gli impianti operano in gruppi, di ciascun gruppo di impianti GNL, con risoluzione giornaliera; c) il send-out e l’inventario dell’impianto GNL, con risoluzione giornaliera. 4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi. 5. I gestori dei sistemi GNL segnalano inoltre all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL: a) in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti: i) la data di scarico o carico; ii) i volumi scaricati o ricaricati per nave; iii) il nome del cliente finale; iv) il nome e la dimensione della nave che utilizza l’impianto; b) le operazioni di scarico o carico programmate negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l’operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall’operatore di mercato). 6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono messe a disposizione al più tardi due giorni lavorativi dopo le operazioni di carico e scarico. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b), sono messe a disposizione prima del mese a cui si riferiscono. 7. I gestori dei sistemi di stoccaggio, quali definiti all’articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2024/1788, segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ciascun impianto di stoccaggio o, nel caso di impianti gestiti in gruppo, per ciascun gruppo di impianti di stoccaggio, le seguenti informazioni mediante una piattaforma comune: a) la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell’impianto di stoccaggio; b) il quantitativo di gas naturale in giacenza alla fine del giorno gas naturale, le entrate (iniezioni) e le uscite (ritiri) per ciascun giorno gas naturale. 8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi. 9. I gestori del sistema di stoccaggio segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas naturale che l’operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas naturale. Le informazioni suddette sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi. 10. L’Agenzia può chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi GNL, ai gestori dei sistemi di stoccaggio, ai gestori dei sistemi di distribuzione o agli RRM che si occupano della segnalazione per loro conto ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione ai dati che devono essere segnalati a norma del presente regolamento. Articolo 13 Procedure di segnalazione 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, all’articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 9, 11 e 12 sono segnalate all’Agenzia tramite gli RRM. 2. Le IIP segnalano all’Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni pubblicate sulle loro piattaforme, in formato elettronico. Le informazioni segnalate comprendono le informazioni dettagliate di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/255 della Commissione 15 . 3. Nel segnalare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l’RRM o l’IIP che effettua la segnalazione per conto dell’operatore di mercato lo identifica utilizzando il codice di registrazione dell’ACER che l’operatore di mercato ha ricevuto o utilizzando il codice unico che l’operatore di mercato ha fornito durante la registrazione conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011. 4. L’Agenzia, previa consultazione dei portatori di interessi, definisce procedure, norme tecniche e formati elettronici basati sulle norme tecniche di settore stabilite per la segnalazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli operatori di mercato segnalano i dati pertinenti secondo tali formati. L’Agenzia consulta i portatori di interessi sugli aggiornamenti dei contenuti delle procedure, degli standard e dei formati elettronici.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 Responsabilità e requisiti tecnici e organizzativi per la segnalazione dei dati 1. Le persone tenute a segnalare dati a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono responsabili della completezza, dell’accuratezza e della tempestiva trasmissione dei dati all’Agenzia. Le persone di cui al primo comma non sono responsabili della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili a soggetti terzi. In tali casi il soggetto terzo è responsabile di tali mancanze, fatti salvi gli articoli 4 e 18 del regolamento (UE) n. 543/2013. 2. Le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, mettono in atto procedure per verificare la completezza e l’accuratezza dei dati che trasmettono tramite RRM e la tempestività della segnalazione. 3. Gli operatori di mercato tenuti a divulgare e segnalare le informazioni privilegiate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono responsabili della completezza, dell’accuratezza e della tempestiva divulgazione delle informazioni sull’IIP. Gli operatori di mercato non sono responsabili della mancata completezza, esattezza e tempestiva trasmissione dei dati che sono imputabili all’IIP. In tali casi l’IIP è responsabile di tali mancanze a norma del regolamento delegato (UE) 2026/255. 4. L’Agenzia monitora la completezza, l’accuratezza e la tempestiva trasmissione dei dati segnalati a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011. Articolo 15 Riesame da parte dell’Agenzia Entro il 1 o novembre 2030 l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione in cui valuta se, alla luce degli sviluppi nei mercati dell’energia all’ingrosso e negli scambi di idrogeno nell’Unione, le norme applicabili in materia di segnalazione dei dati di cui al presente regolamento, e in particolare le norme in materia di segnalazione dei dati sull’idrogeno, continuino a essere adatte allo scopo o se sia necessario apportare modifiche. Articolo 16 Abrogazione e disposizione transitoria 1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione è abrogato a decorrere dal 29 aprile 2026. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, l’articolo 3, l’articolo 11, paragrafo 1, e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 continuano ad applicarsi fino al 29 ottobre 2027. Le operazioni segnalate a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 non sono soggette agli obblighi di cui al presente regolamento. Gli aggiornamenti di tali operazioni effettuati dopo la data di applicazione devono rispettare gli obblighi del presente regolamento. In deroga al paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 5 e 9, e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 continuano ad applicarsi fino al 29 aprile 2028. 3. Le operazioni concluse prima della data in cui diventa applicabile l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 4, che sono in essere a tale data e che non sono già state segnalate all’Agenzia devono essere segnalate all’Agenzia entro 90 giorni dalla data in cui diventa applicabile l’obbligo di segnalazione. Le informazioni dettagliate da segnalare conformemente al primo comma comprendono unicamente i dati che possono essere estratti dai registri esistenti degli operatori di mercato. Esse comprendono almeno i dati di cui all’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1788 e all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944. Articolo 17 Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 2. L’articolo 6 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Entro il 29 ottobre 2026, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’articolo 6. 3. L’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 29 ottobre 2027. L’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 5 e l’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 29 ottobre 2027. Entro il 29 ottobre 2026, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 6. 4. L’articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 7, l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafi 5 e 9 e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 aprile 2028. Entro il 29 aprile 2027, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 7, all’articolo 9, all’articolo 11, paragrafo 4 e all’articolo 12, paragrafi 5 e 9. L’articolo 4, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 1 o luglio 2028. Entro il 29 ottobre 2027, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’articolo 4, paragrafo 8.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj .
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso ( GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj ).
3 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ( GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj ).
4 Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj ).
5 Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 ( GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj ).
6 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
7 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj ).
8 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj ).
9 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj ).
10 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ( GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj ).
11 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj ).
12 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj ).
13 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj ).
14 Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico ( GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2195/oj ).
15 Regolamento delegato (UE) 2026/255 della Commissione, del 30 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi necessari all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per autorizzare e vigilare le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati ( GU L, 2026/255, 9.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/255/oj ).
Tabella 1
Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti standard per la fornitura o lo stoccaggio di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale e informazioni dettagliate sui dati di mercato del GNL
(formulario standard di segnalazione)
Tabella 2
Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti non standard per la fornitura o lo stoccaggio di energia elettrica o per la fornitura di gas naturale
(formulario non standard di segnalazione)
Tabella 3
Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso per quanto riguarda la trasmissione di energia elettrica
Tabella 4
Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso per quanto riguarda il trasporto di gas naturale
Tabella 5
Informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai contratti standard per la fornitura, la trasmissione o lo stoccaggio di energia elettrica o per la fornitura di gas naturale quando le operazioni sono eseguite tramite sistemi di riscontro delle operazioni che collegano due o più OMP