Regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 della Commissione, del 15 gennaio 2026, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea

32026R0138Regulation8 apr 2026

del 15 gennaio 2026

recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli dell’Unione europea 1 , in particolare gli articoli 28 bis , 36 bis , 37 bis , 42 bis , 44 bis , 49 bis , 50 quater , 50 septies , 50 nonies , 51 bis , 70 bis , 73 bis , 75 bis , 98 bis e 105 bis ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 ha istituito un sistema specifico dell’Unione per la protezione dei disegni e modelli da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio»).

(2) Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ha adeguato i poteri e le competenze conferite alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento occorre adottare determinate norme mediante atti delegati e di esecuzione. Tali nuove norme dovrebbero sostituire quelle in vigore stabilite nel regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione 3 .

(3) Ai fini della certezza del diritto, della coerenza e della semplificazione, le norme da adottare mediante il presente regolamento dovrebbero essere allineate, per quanto possibile, alle norme applicabili ai marchi UE stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione 4 .

(4) Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di efficienza, e al fine di agevolare il deposito delle domande di disegni e modelli dell’UE, è fondamentale precisare, in modo chiaro ed esaustivo, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere contenute nelle domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE, comprese le domande multiple, evitando nel contempo oneri amministrativi superflui.

(5) Il regolamento (UE) 2024/2822 amplia le definizioni di disegno o modello e di prodotto per includervi nuovi disegni e modelli che non sono incorporati in oggetti fisici. Tenendo in considerazione i progressi tecnici relativi alla visualizzazione dei disegni e modelli e le esigenze dell’industria dell’Unione in relazione ai nuovi disegni e modelli digitali, è necessario consentire una rappresentazione dinamica e animata dei disegni e modelli con qualsiasi mezzo appropriato che utilizzi la tecnologia generalmente disponibile.

(6) È opportuno snellire le procedure per ridurre gli oneri amministrativi legati al deposito e al trattamento delle rivendicazioni di priorità. A tal fine, la documentazione da depositare per rivendicare la priorità di una domanda precedente dovrebbe consistere in una copia della domanda precedente.

(7) Per garantire la pubblicazione di tutte le informazioni sulla registrazione di un disegno o modello dell’UE necessarie per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, e considerato l’ampliamento dei mezzi tecnici per la rappresentazione visiva dei disegni e modelli, comprese le rappresentazioni dinamiche o animate, all’Ufficio dovrebbe essere consentito di pubblicare la registrazione di un disegno o modello dell’UE rendendone accessibile per via elettronica la rappresentazione.

(8) Per gli stessi motivi all’Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare certificati di registrazione in cui la rappresentazione del disegno o modello è fornita mediante l’accesso elettronico al fascicolo in questione.

(9) Il regolamento (UE) 2024/2822 consente di presentare richieste di modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE registrato in relazione a dettagli irrilevanti, abbandonando la possibilità di rinunciare parzialmente a un disegno o modello dell’UE registrato o di farne dichiarare la nullità parziale. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, è importante specificare in modo chiaro ed esaustivo le prescrizioni relative alle richieste di modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE registrato.

(10) Dovrebbero essere precisati gli importi massimi delle spese di rappresentanza sostenute dalla parte vincente nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, tenendo conto della necessità di assicurare che l’obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente, tra l’altro, per motivi tattici dall’altra parte.

(11) Per motivi di efficienza, per le proprie pubblicazioni periodiche l’Ufficio dovrebbe essere autorizzato a usare qualunque formato elettronico da esso supportato, tra cui le banche dati consultabili.

(12) È necessario garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra l’Ufficio e le autorità degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa, tenendo in adeguata considerazione le limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli.

(13) Al fine di semplificare i procedimenti dinanzi all’Ufficio dovrebbe essere possibile limitare la presentazione di traduzioni alle sezioni dei documenti pertinenti per il procedimento interessato. Allo stesso fine l’Ufficio dovrebbe essere autorizzato a esigere la prova che la traduzione corrisponde all’originale solo in caso di dubbio.

(14) Per motivi di efficienza, e tenuto conto della loro natura non complessa e del fatto che non statuiscono sul merito della causa, le decisioni dell’Ufficio sulla fissazione e sulla ripartizione delle spese, sulla ricevibilità e su alcune altre questioni procedurali relative alle domande di nullità di un disegno o modello dell’UE dovrebbero essere prese da un solo membro.

(15) Le modalità di esecuzione stabilite dal presente regolamento si riferiscono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 modificate dal regolamento (UE) 2024/2822 con effetto dal 1 o luglio 2026. È pertanto necessario che il presente regolamento diventi applicabile a decorrere dalla stessa data. Nel contempo è opportuno che determinati procedimenti avviati prima di tale data continuino a essere disciplinati, fino alla loro conclusione, da disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 2245/2002.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto della domanda

1. Oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene: a) il nome e l’indirizzo del richiedente; b) la cittadinanza del richiedente; c) qualora il richiedente abbia nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante o il numero di identificazione già assegnatogli dall’Ufficio; d) l’indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua a norma dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; e) la firma del richiedente o del suo rappresentante, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2026/137 della Commissione 5 .

2. Il nome e l’indirizzo di cui al paragrafo 1, lettera a), contengono il nome e l’indirizzo presso il quale il richiedente è domiciliato o stabilito o ha la propria sede. Per le persone fisiche devono essere indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche, nonché per gli enti di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, deve essere specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell’ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile, può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L’Ufficio può esigere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito dal direttore esecutivo. Per ciascun richiedente si deve indicare in linea di principio un solo indirizzo. Qualora ne vengano forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Qualora l’Ufficio abbia già assegnato un numero di identificazione, è sufficiente che il richiedente indichi il suo nome e tale numero.

3. Qualora il rappresentante di cui al paragrafo 1, lettera c), abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, è preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nella domanda non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto.

4. La descrizione unica di cui all’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 è costituita da non più di cento parole, che illustrano la rappresentazione del disegno o modello. La descrizione si riferisce unicamente alle caratteristiche presenti nella rappresentazione del disegno o modello. Essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico.

5. L’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 36, paragrafo 2, l’articolo 36, paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), l’articolo 42, paragrafo 1, e l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 si applicano mutatis mutandis a ciascuno dei disegni e modelli contenuti in una domanda multipla.

Articolo 2

Rappresentazione del disegno o modello

1. Il disegno o modello è rappresentato visivamente, in bianco e nero o a colori. La rappresentazione può essere statica, dinamica o animata ed è effettuata con qualsiasi mezzo adeguato, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, compresi disegni, fotografie, video, immagini o modellizzazione al computer.

2. La rappresentazione deve mostrare in maniera coerente tutte le caratteristiche del disegno o modello per cui è chiesta la protezione. L’oggetto della registrazione è determinato da tutte le caratteristiche visive di tutte le prospettive o riproduzioni combinate.

3. Il disegno o modello è rappresentato da solo, escludendo qualsiasi altro elemento. La rappresentazione del disegno o modello può tuttavia comprendere elementi per i quali non è chiesta la protezione, a condizione che siano identificati mediante l’uso di rinunce visive, come stabilito dal direttore esecutivo a norma dell’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002. Le rinunce visive devono essere applicate in modo coerente in tutte le prospettive.

Articolo 3

Rivendicazione della priorità

1. La documentazione da presentare a sostegno della rivendicazione della priorità a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 consiste in una copia della domanda anteriore. Conformemente all’articolo 4D, paragrafo 3, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi (Francia) il 20 marzo 1883, tale copia proviene dall’autorità che ha ricevuto la domanda anteriore e contiene le stesse informazioni della domanda originale, compresa la rappresentazione del disegno o modello, se del caso a colori. Essa riporta o è corredata di una dichiarazione contenente il numero di fascicolo e la data di deposito della domanda anteriore.

2. Qualora la lingua della domanda anteriore della quale rivendica la priorità non sia una delle lingue dell’Ufficio, il richiedente fornisce, se l’Ufficio ne fa richiesta, una traduzione della domanda anteriore nella lingua dell’Ufficio utilizzata come prima o seconda lingua della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE, entro il termine indicato dall’Ufficio.

Articolo 4

Priorità di esposizione

1. Qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di un’esposizione, il richiedente effettua una dichiarazione in tal senso che indichi la denominazione dell’esposizione e la data della prima divulgazione dei prodotti nei quali è incorporato o ai quali è applicato il disegno o modello.

2. La documentazione da presentare a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 è costituita da un certificato rilasciato durante l’esposizione dall’autorità responsabile della protezione della proprietà industriale presso l’esposizione. Tale certificato attesta che il disegno o modello incorporato nel prodotto o applicato allo stesso è stato divulgato durante l’esposizione. Esso indica inoltre la data di apertura dell’esposizione e la data della prima divulgazione del prodotto, se diversa dalla data di apertura. Il certificato include o fa esplicito riferimento alla rappresentazione del disegno o modello divulgata durante l’esposizione.

Articolo 5

Contenuto della pubblicazione di una registrazione

1. La pubblicazione della registrazione a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene le informazioni seguenti: a) il nome, la città e il paese del titolare del disegno o modello dell’UE registrato; b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante nominato dal titolare quando non si tratti di un rappresentante a termini dell’articolo 77, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002; c) la rappresentazione del disegno o modello a norma dell’articolo 2; se la rappresentazione del disegno o modello è a colori anche la pubblicazione deve essere a colori. È possibile pubblicare la rappresentazione del disegno o modello rendendola accessibile elettronicamente; d) all’occorrenza, la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002; e) l’indicazione dei prodotti ai quali si intende applicare o nei quali si intende incorporare il disegno o modello, preceduti dal numero delle pertinenti classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati di conseguenza; f) se del caso, il nome dell’autore o i nomi degli autori che fanno parte di un collettivo; o una dichiarazione attestante che l’autore o gli autori hanno rinunciato al diritto di essere citati; g) la data di deposito e di registrazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, il numero di fascicolo e, in caso di domanda multipla, il numero di fascicolo di ogni singolo disegno o modello; h) all’occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002; i) all’occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002; j) la data di registrazione del disegno o modello nel registro dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 72 («registro») e il numero di registrazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché la data di pubblicazione della registrazione; k) l’indicazione della lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e della seconda lingua indicata dal richiedente a norma dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; l) se del caso, la menzione del differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento.

2. In presenza di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale di cui al paragrafo 1, lettera b), si pubblicano soltanto il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole «e altri». Nel caso di due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto il domicilio eletto determinato a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Nel caso di un’associazione di rappresentanti designata conformemente all’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione 6 in combinato disposto con l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2026/137, si pubblicano soltanto la denominazione e l’indirizzo professionale dell’associazione.

3. Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, il contenuto della pubblicazione della registrazione è limitato alla menzione e alle informazioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

Articolo 6

Certificato di registrazione

1. Il certificato di registrazione rilasciato conformemente all’articolo 50 ter del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene le iscrizioni nel registro di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e la dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso. La rappresentazione del disegno o modello può essere incorporata nel certificato di registrazione fornendo accesso elettronico al fascicolo corrispondente.

2. Il certificato di registrazione è integrato, se del caso, da un estratto contenente tutte le iscrizioni da inserire nel registro, conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, e dalla dichiarazione che tali iscrizioni sono effettivamente presenti nel registro stesso.

Articolo 7

Contenuto della richiesta di modifica

Una richiesta di modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE registrato in relazione a dettagli irrilevanti a norma dell’articolo 50 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a) il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato;

b) il nome e l’indirizzo del titolare del disegno o modello dell’UE registrato conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;

c) l’indicazione delle caratteristiche da modificare e della prospettiva o delle prospettive da modificare o ritirare;

d) una rappresentazione del disegno o modello modificato, conformemente all’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 8

Contenuto della richiesta di modifica del nome o dell’indirizzo

1. La richiesta di modifica del nome o dell’indirizzo del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato a norma dell’articolo 50 octies del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato; b) il nome e l’indirizzo del titolare del disegno o modello dell’UE registrato quali risultano nel registro, a meno che l’Ufficio non abbia già assegnato al titolare un numero di identificazione, nel qual caso è sufficiente indicare tale numero e il nome del titolare; c) l’indicazione del nuovo nome e indirizzo del titolare del disegno o modello dell’UE registrato conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Ai fini di una richiesta di modifica del nome o dell’indirizzo del richiedente di un disegno o modello dell’UE si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, lettere b) e c). Tale richiesta contiene anche il numero della domanda relativa al disegno o modello dell’UE.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alla modifica del nome o dell’indirizzo del rappresentante registrato.

Articolo 9

Domanda di registrazione di un trasferimento

1. La domanda di registrazione di un trasferimento a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato; b) indicazioni sul nuovo titolare conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento; c) in caso di registrazione multipla, i dati relativi ai disegni e modelli registrati cui si riferisce il trasferimento, qualora quest’ultimo non interessi la totalità dei disegni e modelli; d) documenti giustificativi idonei ad accertare il trasferimento conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002; e) se del caso, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. Ai fini della richiesta di annotazione del trasferimento di una domanda di disegno o modello dell’UE si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, lettere da b) a e). Tale richiesta contiene anche il numero della domanda relativa al disegno o modello dell’UE. Il trasferimento è annotato nel fascicolo tenuto dall’Ufficio relativo alla domanda di disegno o modello dell’UE.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), costituisce prova sufficiente del trasferimento uno qualsiasi degli elementi seguenti: a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato e dal suo avente causa; b) se la domanda di registrazione del trasferimento è presentata dal titolare registrato, una dichiarazione firmata dall’avente causa con cui quest’ultimo accetta la registrazione del trasferimento; c) se la domanda di registrazione del trasferimento è presentata dall’avente causa, una dichiarazione, firmata dal titolare registrato, da cui risulti che quest’ultimo acconsente alla registrazione dell’avente causa; d) un documento o modulo di trasferimento compilato, come previsto all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2026/137, firmato dal titolare registrato e dall’avente causa. La domanda di registrazione di un trasferimento può essere firmata dai rappresentanti autorizzati delle parti, che possono essere lo stesso rappresentante per entrambe le parti.

Articolo 10

Rinuncia

1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato; b) il nome e l’indirizzo del titolare conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento; c) se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni e modelli contenuti in una registrazione multipla, l’indicazione dei disegni e modelli per i quali viene fatta la rinuncia.

2. Qualora nel registro sia iscritto il diritto di un terzo connesso al disegno o modello dell’UE registrato, è sufficiente, come prova del consenso del terzo alla rinuncia, una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare di tale diritto o da un suo rappresentante.

3. Qualora il diritto su un disegno o modello dell’UE registrato sia oggetto di un procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata da chi ha promosso l’azione o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso di chi ha promosso l’azione.

Articolo 11

Importi massimi delle spese

1. Le spese di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi: a) qualora la parte vincitrice non sia rappresentata da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625 in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2026/137, come segue: i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia, o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima; ii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all’allegato VII, articolo 13, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 7 ; b) le spese di viaggio dei rappresentanti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo; c) le spese di rappresentanza ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, sostenute dalla parte vincitrice, come segue: i) nei procedimenti relativi alla nullità di un disegno o modello dell’UE registrato: 450 EUR; ii) nei procedimenti di ricorso: 550 EUR; iii) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state citate a norma dell’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625 in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2026/137, gli importi di cui ai punti i) o ii) della presente lettera, maggiorati di 400 EUR.

2. In caso di pluralità di titolari di un disegno o modello dell’UE registrato o in caso di pluralità di richiedenti la nullità che abbiano depositato congiuntamente la domanda di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone.

3. Qualora la parte vincitrice sia stata rappresentata da più di un rappresentante ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone.

4. La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincitrice costi, spese od onorari diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 12

Pubblicazioni periodiche

1. Quando nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea vengono pubblicate informazioni dettagliate conformemente al regolamento (CE) n. 6/2002, al regolamento delegato (UE) 2026/137 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali informazioni quella riportata sul bollettino.

2. Tutte le informazioni dettagliate possono contenere riferimenti o essere collegate a dati già contenuti nella banca dati di cui all’articolo 72 bis del regolamento (CE) n. 6/2002 o nel registro.

3. Il Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea è pubblicato, se del caso, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

4. La Gazzetta ufficiale dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale può essere resa pubblica in qualunque formato elettronico supportato dall’Ufficio, tra cui le banche dati consultabili.

Articolo 13

Scambio di informazioni e comunicazioni

1. Fatto salvo l’articolo 152 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , l’Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni informazione utile sul deposito di domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE o nazionali, nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i disegni e modelli registrati per effetto delle stesse.

2. L’Ufficio e gli organi giurisdizionali o le autorità degli Stati membri si scambiano informazioni ai fini del regolamento (CE) n. 6/2002 direttamente o tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.

3. Lo scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene, ove possibile, per via elettronica.

4. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell’autorità che effettua le comunicazioni. Tali comunicazioni sono esenti da tasse.

Articolo 14

Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione

1. La consultazione dei fascicoli relativi alle domande di disegni e modelli dell’UE, o ai disegni e modelli dell’UE registrati, da parte di organi giurisdizionali o autorità degli Stati membri è effettuata, ove possibile, per via elettronica.

2. Quando trasmette agli organi giurisdizionali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri i fascicoli relativi a domande di disegni e modelli dell’UE o a disegni e modelli dell’UE registrati, l’Ufficio segnala le limitazioni alle quali è soggetta la consultazione di tali fascicoli a norma dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. Gli organi giurisdizionali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall’Ufficio. Tale consultazione è soggetta alle limitazioni stabilite dall’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 15

Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti

Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (CE) n. 6/2002, nel regolamento delegato (UE) 2026/137 o nel presente regolamento, l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all’Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, e nei casi in cui è necessario fornire una traduzione qualora la lingua di tali documenti non corrisponda alla lingua procedurale stabilita conformemente all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 16

Standard delle traduzioni

1. Qualora debba essere depositata presso l’Ufficio, la traduzione di un documento identifica il documento cui si riferisce e riproduce la struttura e il contenuto del documento originale. Qualora una parte abbia indicato che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni.

2. Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (CE) n. 6/2002, nel regolamento delegato (UE) 2026/137 o nel presente regolamento, un documento del quale deve essere depositata una traduzione è considerato non ricevuto dall’Ufficio nei seguenti casi: a) quando la traduzione non è pervenuta all’Ufficio entro il termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione; b) quando la dichiarazione di cui all’articolo 17 del presente regolamento non viene depositata entro il termine stabilito dall’Ufficio.

Articolo 17

Valore giuridico della traduzione

Salvo prova o indicazioni contrarie, l’Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l’Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002, secondo cui la traduzione corrisponde al testo originale.

Articolo 18

Decisioni prese da un solo membro di una divisione di annullamento

A norma dell’articolo 105 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, sono adottati da un solo membro di una divisione di annullamento i seguenti tipi di decisioni:

a) le decisioni sulla ripartizione delle spese di cui all’articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 6/2002;

b) le decisioni di fissazione dell’importo delle spese da rimborsare ai sensi dell’articolo 70 paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002;

c) le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito;

d) le decisioni sulla ricevibilità della domanda di nullità a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/137;

e) le decisioni di sospensione del procedimento a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002;

f) le decisioni di riunire o separare più procedimenti di nullità a norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2026/137.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Nonostante l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2026/137, il regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso nei casi in cui il presente regolamento non si applica a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, fino alla conclusione di tali procedimenti.

2. Gli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continuano ad applicarsi alle domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE depositate prima del 1 o luglio 2026, nonché alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell’Unione è stata effettuata prima di tale data.

3. L’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima del 1 o luglio 2026.

4. L’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai documenti giustificativi o alle traduzioni depositati prima del 1 o luglio 2026.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2026.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj .

2 Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione ( GU L, 2024/2822, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj ).

3 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari ( GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj ).

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ( GU L 104 del 24.4.2018, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj ).

5 Regolamento delegato (UE) 2026/137 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che integra il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea con norme che specificano i dettagli di determinati procedimenti riguardanti i disegni e modelli registrati e abroga il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione ((GU L, 2026/137, 19.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/137/oj ).

6 Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 ( GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj ).

7 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj ).

8 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ( GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj ).

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (). 2

  3. Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (, ELI: ). 2

  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (, ELI: ). 2

  5. Regolamento delegato (UE) 2026/137 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che integra il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea con norme che specificano i dettagli di determinati procedimenti riguardanti i disegni e modelli registrati e abroga il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione ((GU L, 2026/137, 19.3.2026, ELI: ). 2

  6. Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (, ELI: ). 2

  7. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (, ELI: ). 2

  8. Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (, ELI: ). 2

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