Regolamento delegato (UE) 2026/135 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di cani, gatti e furetti

32026R0135Regulation14 apr 2026

del 20 gennaio 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 1 , in particolare l’articolo 234, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese tra l’altro norme per l’ingresso di animali nell’Unione. In particolare la parte V, capo 1, sezione 1, di tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di animali e ai movimenti e alla movimentazione di tali animali dopo il loro ingresso.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione 2 integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda tra l’altro l’ingresso nell’Unione, nonché i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinate specie e categorie di animali. In particolare la parte II, titolo 5, di tale regolamento delegato stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti.

(3) L’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile impiantato in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione 3 .

(4) L’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se tali animali soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale stabilite in detto articolo. Tali prescrizioni prevedono che gli animali siano vaccinati contro la rabbia e siano stati sottoposti, con esito favorevole, a una prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e, nel caso di partite di cani introdotte in Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l’ Echinococcus multilocularis , che i cani siano adeguatamente trattati contro tale infestazione. L’articolo stabilisce inoltre le condizioni alle quali è possibile derogare all’obbligo di esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia nel caso dei cani, dei gatti e dei furetti.

(5) L’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche relative a cani, gatti e furetti destinati all’ingresso nell’Unione, comprese prescrizioni dettagliate per quanto riguarda la validità della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e le misure di riduzione dei rischi per l’ Echinococcus multilocularis .

(6) Le prescrizioni tecniche relative ai transponder iniettabili, le prescrizioni in materia di sanità animale riguardanti i requisiti di validità per i vaccini antirabbici, la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e le condizioni per la deroga all’obbligo di esecuzione di tale prova e le misure di riduzione dei rischi per l’ Echinococcus multilocularis stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 tengono conto delle norme previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 come pure dal regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione 5 e dal regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione 6 , entrambi adottati nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013, e contengono vari rimandi a tali atti.

(7) Il regolamento (UE) n. 576/2013, che stabiliva le norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, è stato abrogato dall’articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. L’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(8) Le norme relative ai requisiti di validità per i vaccini antirabbici e per la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 come pure le misure di riduzione dei rischi per l’ Echinococcus multilocularis si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di diffusione di tali malattie elencate attraverso i movimenti di cani, gatti e furetti. È pertanto opportuno mantenere le disposizioni principali di tali norme nel regolamento delegato (UE) 2020/692, quale modificato dal presente regolamento, aggiornandole tuttavia per tenere conto dell’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nella loro applicazione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato dal presente regolamento in modo da stabilire norme dettagliate per quanto riguarda la validità della vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti, la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e le misure contro l’ Echinococcus multilocularis quando tali animali entrano nell’Unione da paesi terzi o territori.

(9) Inoltre, poiché le norme relative all’identificazione di cani, gatti e furetti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2026/132 della Commissione 7 , è necessario aggiornare le norme di cui all’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(10) Poiché il periodo transitorio relativo all’abrogazione del regolamento (UE) n. 576/2013 cesserà il 21 aprile 2026, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 22 aprile 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

  1. all’articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile impiantato, impiantato da un veterinario di cui all’articolo 70, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni stabilite all’articolo 70, lettera a), e all’articolo 70 bis , lettere a) e b), di detto regolamento delegato.» ;
2)a): al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e conformemente alle seguenti condizioni: i) gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; ii) il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; iii) il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; iv) qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; v) le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; b) sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia che soddisfa le seguenti condizioni: i) la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1; ii) la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»; Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ( GU L, 2026/131 del 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj )." — «a) — sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e conformemente alle seguenti condizioni: i) gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; ii) il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; iii) il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; iv) qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; v) le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; — i) — gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; — ii) — il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; — iii) — il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; — iv) — qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; — v) — le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; — b) — sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia che soddisfa le seguenti condizioni: i) la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1; ii) la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»; — i) — la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1; — ii) — la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
«a): sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e conformemente alle seguenti condizioni: i) gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; ii) il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; iii) il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; iv) qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; v) le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; — i) — gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; — ii) — il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; — iii) — il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; — iv) — qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; — v) — le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
i): gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
ii): il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
iii): il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;
iv): qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;
v): le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
b): sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia che soddisfa le seguenti condizioni: i) la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1; ii) la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»; — i) — la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1; — ii) — la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
i): la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;
ii): la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
a)«a): sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e conformemente alle seguenti condizioni: i) gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; ii) il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; iii) il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; iv) qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; v) le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; — i) — gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; — ii) — il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; — iii) — il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; — iv) — qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; — v) — le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
i): gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
ii): il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
iii): il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;
iv): qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;
v): le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
«a)i): gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;i)gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;ii)il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;iii)il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;iv)qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;v)le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;b)i): la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;i)la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;ii)la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i cani, i gatti e i furetti che sono originari di paesi terzi o territori o loro zone che figurano nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione , oppure che sono originari di detti paesi terzi o territori o loro zone e vi transitano, e per i quali non sono imposte condizioni specifiche di cui alla colonna 5 di tale tabella sono autorizzati a entrare nell’Unione senza essere sottoposti alla prova di titolazione per la rabbia.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ).»;"
c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ingresso di partite di cani in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’ Echinococcus multilocularis è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;
b)
le seguenti informazioni relative al trattamento devono essere certificate dal veterinario che lo somministra nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), che accompagna gli animali nell’Unione:
i)
il codice alfanumerico del transponder del cane;
ii)
il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis ;
iii)
il nome del fabbricante del prodotto;
iv)
la data e l’ora del trattamento;
v)
il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
a)sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;b)i): il codice alfanumerico del transponder del cane;i)il codice alfanumerico del transponder del cane;ii)il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis ;iii)il nome del fabbricante del prodotto;iv)la data e l’ora del trattamento;v)il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
a)«a): sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della rabbia da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 e conformemente alle seguenti condizioni: i) gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; ii) il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; iii) il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; iv) qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; v) le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione; — i) — gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria; — ii) — il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; — iii) — il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia; — iv) — qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria; — v) — le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
i): gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
ii): il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
iii): il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;
iv): qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;
v): le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
«a)i): gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;i)gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;ii)il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;iii)il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;iv)qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;v)le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;b)i): la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;i)la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;ii)la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
«a)i): gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;i)gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;ii)il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;iii)il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;iv)qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;v)le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
i)gli animali devono avere almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
ii)il vaccino deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
iii)il giorno della spedizione nell’Unione, devono essere trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria contro l’infezione da virus della rabbia;
iv)qualunque vaccinazione successiva contro l’infezione da virus della rabbia deve essere stata eseguita entro il periodo di validità della vaccinazione precedente, in caso contrario deve essere considerata come vaccinazione primaria;
v)le date di somministrazione del vaccino e i periodi di validità delle vaccinazioni pertinenti sono indicati nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione del vaccino non precede la data di identificazione degli animali. A tale certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione;
b)i): la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;i)la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;ii)la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
i)la prova deve essere effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1;
ii)la data del campione di sangue è indicata sul certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e a tale certificato deve essere allegata una relazione ufficiale del laboratorio designato che attesti i risultati della prova.»;
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i cani, i gatti e i furetti che sono originari di paesi terzi o territori o loro zone che figurano nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione , oppure che sono originari di detti paesi terzi o territori o loro zone e vi transitano, e per i quali non sono imposte condizioni specifiche di cui alla colonna 5 di tale tabella sono autorizzati a entrare nell’Unione senza essere sottoposti alla prova di titolazione per la rabbia.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj ).»;"
c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ingresso di partite di cani in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’ Echinococcus multilocularis è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;
b)
le seguenti informazioni relative al trattamento devono essere certificate dal veterinario che lo somministra nel certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), che accompagna gli animali nell’Unione:
i)
il codice alfanumerico del transponder del cane;
ii)
il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis ;
iii)
il nome del fabbricante del prodotto;
iv)
la data e l’ora del trattamento;
v)
il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
a)sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;b)i): il codice alfanumerico del transponder del cane;i)il codice alfanumerico del transponder del cane;ii)il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis ;iii)il nome del fabbricante del prodotto;iv)la data e l’ora del trattamento;v)il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
a)sono stati trattati da un veterinario contro tale infestazione conformemente all’allegato XXI, punto 2, entro il termine ivi previsto;
b)i): il codice alfanumerico del transponder del cane;i)il codice alfanumerico del transponder del cane;ii)il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis ;iii)il nome del fabbricante del prodotto;iv)la data e l’ora del trattamento;v)il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
i)il codice alfanumerico del transponder del cane;
ii)il nome del prodotto contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis ;
iii)il nome del fabbricante del prodotto;
iv)la data e l’ora del trattamento;
v)il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.»
  1. l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj .

2 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj ).

3 Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj ).

4 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ( GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj ).

5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj ).

6 Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 ( GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj ).

7 Regolamento delegato (UE) 2026/132 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda le norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti ( GU L, 2026/132 del 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/132/oj ).

«ALLEGATO XXI PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CANI, GATTI E FURETTI DESTINATI ALL’INGRESSO NELL’UNIONE 1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA La prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia: a) è effettuata senza indebito ritardo dopo il campionamento su un campione prelevato da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione primaria, oppure nell’ambito di una serie di vaccinazioni valide in corso, e non meno di 90 giorni prima della data di rilascio del certificato sanitario che accompagna la partita di animali nell’Unione; b) misura un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml utilizzando un metodo prescritto nella parte pertinente del capitolo concernente la rabbia del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH); c) è eseguita in uno dei laboratori seguenti: i) un laboratorio ufficiale designato conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di cui l’autorità competente ha comunicato alla Commissione il nome e i recapiti; oppure ii) un laboratorio situato in un paese terzo o territorio elencato nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, designato dall’autorità competente del paese terzo come laboratorio che soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di cui l’autorità competente ha comunicato alla Commissione il nome e i recapiti; d) è certificata da una relazione ufficiale del laboratorio designato di cui alla lettera c) per quanto riguarda i risultati della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Una relazione fornita a decorrere dal 1 o gennaio 2028 presenta una caratteristica di sicurezza sotto forma di codice che consente di verificarne l’autenticità sulle apposite pagine Internet del laboratorio designato ed è allegata al certificato sanitario di cui alla lettera a); e) non deve necessariamente essere rinnovata su un animale che, sottoposto con risultati soddisfacenti alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità della vaccinazione primaria di cui alla lettera a) e di tutte le vaccinazioni successive valide della serie. 2. TRATTAMENTO CONTRO L’INFESTAZIONE DA ECHINOCCOCUS MULTILOCULARIS Prima dell’ingresso in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’ Echinococcus multilocularis i cani sono trattati contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis come segue: a) il trattamento consiste in un medicinale veterinario autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di altre sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre con un’efficienza almeno pari a quella del praziquantel la quantità di forme intestinali mature e immature dell’ Echinococcus multilocularis nei cani; b) il prodotto è somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima dell’ingresso in tale Stato membro o zona. »

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (, ELI: ). 2

  3. Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (, ELI: ). 2

  4. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (, ELI: ). 2

  5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (, ELI: ). 2

  6. Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (, ELI: ). 2

  7. Regolamento delegato (UE) 2026/132 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda le norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti (). 2

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