del 14 gennaio 2026
che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione 2 stabilisce le norme per il funzionamento del registro dell’Unione, istituito a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .
(2) Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi in capo agli Stati membri per quanto riguarda i loro contributi minimi all’obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.
(3) In base all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842, il registro dell’Unione deve assicurare una contabilizzazione accurata delle operazioni effettuate in applicazione del medesimo regolamento.
(4) Il regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 per aumentare l’obiettivo unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 (da una riduzione del 30 % a una riduzione del 40 % rispetto ai livelli del 2005) e per adeguare alcuni requisiti applicabili all’uso degli strumenti di flessibilità offerti agli Stati membri dal medesimo regolamento.
(5) Il regolamento (UE) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di notificare alla Commissione, nel 2023, la loro intenzione di avvalersi, o di avvalersi ulteriormente, di una cancellazione limitata di quote EU ETS per adempiere ai loro obblighi ai sensi del regolamento («flessibilità ETS») e di rivedere nel 2024 e nel 2027 le loro intenzioni notificate, non solo al ribasso, come avveniva inizialmente, ma anche al rialzo. È pertanto opportuno modificare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/1122 relative alla creazione di assegnazioni annuali di emissioni nel conto totale unionale AEA allegato II. Poiché non esiste una definizione vera e propria del termine «emissioni in eccesso» ai fini dell’uso della flessibilità ETS da parte degli Stati membri, è opportuno sostituire questo termine con la formula da utilizzare per determinare se e in quale misura lo Stato membro può utilizzare la flessibilità ETS per adempiere ai propri obblighi in un determinato anno.
(6) Il regolamento (UE) 2018/842 impone agli Stati membri di informare il comitato sui cambiamenti climatici prima di trasferire le AEA ad altri Stati membri. È pertanto opportuno riprodurre anche le condizioni modificate relative alla trasferibilità delle AEA.
(7) A fini di chiarezza e coerenza tra i diversi capi del regolamento delegato (UE) 2019/1122, occorre sostituire il termine «unità di mitigazione Suolo» e il suo acronimo «LMU» con, rispettivamente, «unità di assorbimento Suolo» e «LRU» (Land Removal Units )
(8) Il regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato per quanto riguarda il limite massimo di AEA prese a prestito, riportate e trasferite ex ante ad altri Stati membri e per quanto riguarda il limite massimo degli assorbimenti netti utilizzabili risultanti dal settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF», Land Use, Land Use Change and Forestry ). È pertanto necessario riprodurre queste modifiche nel regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(9) La costituzione della riserva di sicurezza è subordinata al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che l’Unione si è posta per il 2030 nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2018/842. Il nuovo obiettivo dell’Unione per le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe quindi trovare riscontro nei requisiti per la creazione di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR.
(10) L’annullamento dei trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri dovrebbe essere effettuato alle stesse condizioni, con gli opportuni adeguamenti, applicabili all’annullamento dell’assegnazione di quote generiche o del trasporto aereo avviata involontariamente o erroneamente da un amministratore nazionale. Occorre quindi rettificare nell’articolo 59 vicies , paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 il riferimento giuridico errato all’articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8, del medesimo regolamento.
(11) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato e rettificato:
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l’articolo 59 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 59 ter Unità di assegnazione annuale di emissioni Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e dei loro impegni e obiettivi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5 bis , all’articolo 6, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.» ;
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all’articolo 59 septies , paragrafi 1 e 2, il pezzo di frase «unità di mitigazione Suolo (LMU, Land Mitigation Units )» e l’abbreviazione «LMU», rispettivamente, sono sostituiti da «LRU»;
- all’articolo 59 decies , lettera b), il numero percentuale «10» è sostituito da «7,5»;
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all’articolo 59 quindecies , la percentuale «70 %» è sostituita da «60 %»;
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all’articolo 59 sexdecies , paragrafo 1, lettera g), punto v), l’abbreviazione «LMU» è sostituita da «LRU»;
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all’articolo 59 octodecies è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Se lo Stato membro comunica una revisione al rialzo della percentuale a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA allegato II.» ;
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l’articolo 59 vicies è sostituito dal seguente: «Articolo 59 vicies 1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55 mutatis mutandis. 2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale.» ;
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nell’allegato I, tabella I-II («conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis»), prima riga, l’abbreviazione «LMU» è sostituita da «LRU».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
1 GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj .
2 Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ( GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj ).
3 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
4 Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 ( GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj ).