Regolamento delegato (UE) 2026/59 della Commissione, del 6 gennaio 2026, che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007

32026R0059Regulation15 apr 2026

del 6 gennaio 2026

che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1 o settembre 2007

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/2031 mira a fornire protezione contro la diffusione di organismi nocivi per le piante nel territorio dell’Unione, stabilendo misure per prevenirne l’introduzione e la diffusione. L’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento prevede prescrizioni specifiche per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio di legno. Tale materiale da imballaggio di legno deve essere conforme alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15) «Regulation of Wood Packaging Material in International Trade» 2 , che garantisce che tale materiale sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione 3 ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto concerne condizioni speciali riguardanti l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1 o settembre 2007. Il regolamento delegato (UE) 2022/1456 non è più in vigore dal 31 luglio 2025.

(3) L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1456 prevedeva che lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisse alla Commissione e agli altri Stati membri, su base annuale, informazioni relative al numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’articolo 3 di tale regolamento.

(4) Poiché la validità del regolamento delegato (UE) 2022/1456 è scaduta, è opportuno adottare nuove norme per permettere anche in futuro l’introduzione delle suddette scatole di munizioni a determinate condizioni.

(5) Il 31 luglio 2024 gli Stati Uniti d’America hanno chiesto una proroga della deroga di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1456. Gli Stati Uniti d’America hanno giustificato la richiesta spiegando che tale programma offriva un’opzione efficace per lo spostamento di scorte di munizioni da otto grandi magazzini.

(6) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America, delle comunicazioni relative alle importazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1456 e dei pareri espressi dal gruppo di esperti «Questioni fitosanitarie» della Commissione, consultato il 21 gennaio 2025, la Commissione ha concluso che l’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1456 all’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America è sufficiente a garantire la riduzione a un livello accettabile del rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione.

(7) Le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1456 dovrebbero pertanto essere mantenute nel presente regolamento. Tale materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America dovrebbe pertanto poter essere introdotto, immagazzinato e spostato nel territorio dell’Unione, purché soddisfi le condizioni stabilite nel presente regolamento.

(8) Al fine di garantire controlli efficaci e una panoramica dei potenziali rischi fitosanitari, gli operatori che spostano o immagazzinano materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America dopo i controlli pertinenti dovrebbero notificare all’autorità competente interessata lo spostamento o l’immagazzinamento delle scatole in questione.

(9) Al fine di garantire una risposta rapida a qualsiasi potenziale rischio fitosanitario derivante dal materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, gli Stati membri dovrebbero immediatamente informarsi reciprocamente e informare la Commissione quando vengono a conoscenza di una partita non conforme alle prescrizioni riguardanti le condizioni per l’introduzione nell’Unione stabilite nel presente regolamento. Ai fini della valutazione dell’applicazione del presente regolamento essi dovrebbero inoltre fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, su base annuale, informazioni sulle importazioni effettuate.

(10) Le condizioni per la deroga introdotta dal presente regolamento dovrebbero applicarsi fino al 31 dicembre 2030 per permettere di riesaminare l’attuazione delle sue misure e di valutare se dette misure affrontino efficacemente il rischio fitosanitario connesso all’importazione di tale materiale da imballaggio in legno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto della deroga

Il materiale da imballaggio in legno in forma di scatole in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate prima del 1 o settembre 2007 e originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti («scatole»), è esentato dalle prescrizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 se soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Obbligo di notifica

1. Almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista nel territorio dell’Unione di una partita di cui all’articolo 1, l’importatore notifica alle autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata la propria intenzione di introdurre tale partita. Entro lo stesso termine l’importatore trasmette la stessa notifica anche alle autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto d’entrata.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti: a) la data dell’introduzione prevista; b) un inventario della partita interessata che identifica le scatole che ne fanno parte; c) il nome e l’indirizzo dell’importatore; d) l’indirizzo del punto d’entrata dell’introduzione prevista; e) l’indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto d’entrata.

Articolo 3

Controlli da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata di una partita di cui all’articolo 1 controllano la presenza e la completezza del documento di cui all’allegato, punto 7). Esse controllano inoltre la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna partita ai seguenti punti dell’allegato: a) punti 1) e 2), riguardanti l’apposizione dei corrispondenti marchi; b) punto 3), riguardante le scatole riparate; c) punto 4), riguardante l’assenza di corteccia; d) punto 5), riguardante il tenore di umidità;

2. In deroga al paragrafo 1, se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto d’entrata, le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento effettuano il controllo di cui a tale paragrafo.

Articolo 4

Immagazzinamento e spostamento delle scatole

1. Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.

2. Qualsiasi spostamento delle scatole può avvenire soltanto in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.

Articolo 5

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna partita non conforme alle condizioni di cui all’allegato. Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente viene a conoscenza di tale non conformità.

Articolo 6

Comunicazioni relative alle importazioni

Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative al numero di partite introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’articolo 3 effettuati tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 7

Data di scadenza

Il presente regolamento non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2030.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

1 GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj .

2 Norme adottate (ISPM) - Convenzione internazionale per la protezione delle piante .

3 Regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1 o settembre 2007 ( GU L 229 del 5.9.2022, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1456/oj ).

Le scatole di cui all’articolo 1 devono soddisfare le condizioni seguenti:

  1. sono contrassegnate da un marchio attestante che sono state fabbricate entro il 31 agosto 2007;

  2. sono contrassegnate da un marchio che segnala che sono state trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall’agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America;

  3. nel caso in cui le scatole siano state riparate dopo la fabbricazione, il legno utilizzato a tal fine soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

4)a): presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza);a)presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza);b)se presentano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm 2 ;
a)presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza);
b)se presentano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm 2 ;
  1. il loro tenore di umidità non supera il 20 %;

  2. sono state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa;

  3. sono accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti attestante la conformità alle condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6).

Footnotes

  1. , ELI: . 2

  2. . 2

  3. Regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007 (, ELI: ). 2

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