del 30 marzo 2026
recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il 28 luglio 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all’acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Per realizzare pienamente tale diritto nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero migliorare l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, in particolare migliorando la qualità sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee destinate all’estrazione di acqua potabile attuando la direttiva 2000/60/CE 3 e tramite l’attuazione effettiva delle direttive (UE) 2020/2184 4 e (UE) 2024/3019 5 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) L’inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l’accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché per la salute umana. La fissazione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche.
(3) Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente dal titolo «Europe’s state of water 2024» (Lo stato delle acque in Europa nel 2024), nel 2021 gli Stati membri segnalavano che circa il 90 % della superficie dei corpi idrici sotterranei era in buono stato quantitativo e circa il 75 % era in buono stato chimico, mentre il 40 % dei corpi idrici superficiali presentava uno stato ecologico buono o elevato e il 38 % un buono stato chimico. Come indicato nella 7a relazione di attuazione della Commissione (2024) che valuta il terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, i motivi sono molteplici. Per quanto concerne lo stato chimico, alcune tendenze positive sono mascherate dalla contaminazione storica e diffusa da mercurio e altri inquinanti bioaccumulabili e tossici ubiquitari o sono state offuscate da nuove problematiche emergenti in materia di inquinamento. Per quanto concerne lo stato ecologico, alcuni elementi di qualità biologica hanno registrato miglioramenti. Tuttavia i fiumi, i laghi e le acque costiere dell’Unione sono ancora soggetti a pressioni significative e, anche quando sono adottate misure efficaci, i progressi potrebbero non essere visibili a breve termine nei risultati del monitoraggio, dato che la natura richiede tempo sufficiente per ricostituirsi.
(4) Nel complesso, le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del 2019 delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE 6 , 2007/60/CE 7 e 2008/105/CE 8 del Parlamento europeo e del Consiglio («controllo dell’adeguatezza») indicano che tali direttive sono ampiamente adeguate allo scopo, seppure con qualche margine di miglioramento. Dalle conclusioni risulta che finora, in linea generale, tali direttive hanno portato a un livello più elevato di protezione dei corpi idrici e a una migliore gestione del rischio di alluvioni. Di contro, emerge anche che attualmente oltre la metà di tutti i corpi idrici europei è soggetta a esenzioni a norma della direttiva 2000/60/CE, il che indica che gli Stati membri devono affrontare una sfida alquanto impegnativa per conseguire l’obiettivo di un buono stato delle acque e, in particolare, per rispettare gli standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie entro i termini stabiliti. Nel controllo dell’adeguatezza si conclude inoltre che la lentezza dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi delle direttive può essere attribuita, tra l’altro, a un’attuazione lenta, dovuta in parte alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti e all’insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nella legislazione settoriale.
(5) Come indicato nella valutazione della Commissione del 4 febbraio 2025 sull’attuazione della direttiva 2000/60/CE basata sul terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri, le risorse idriche dell’Unione continuano a subire pressioni notevoli a causa della cattiva gestione strutturale, dell’uso non sostenibile del suolo, delle variazioni idromorfologiche, dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, dell’aumento della domanda di acqua e dell’urbanizzazione. Le pressioni più significative sui corpi idrici superficiali in tutti gli Stati membri che hanno presentato relazioni, in ordine decrescente rispetto alla percentuale di corpi idrici interessati, sono: inquinamento provocato dalle deposizioni atmosferiche, variazioni idromorfologiche dovute a drenaggio e irrigazione finalizzati all’agricoltura, all’energia idroelettrica, alla protezione dalle alluvioni, alla navigazione o alla fornitura di acqua potabile e inquinamento provocato dall’agricoltura. Analogamente, le maggiori pressioni sui corpi idrici sotterranei sono, in primo luogo, l’inquinamento agricolo diffuso, dovuto ad esempio all’uso di pesticidi e fertilizzanti, e, in secondo luogo, in ordine decrescente, l’estrazione per l’approvvigionamento idrico pubblico, per l’agricoltura, per l’uso industriale e per altre finalità. Affrontare tali pressioni combinate è essenziale per garantire la gestione sostenibile e la protezione dei corpi idrici. A tal fine sono necessari approcci integrati che promuovano la riduzione dell’inquinamento alla fonte e la bonifica dell’inquinamento esistente, il ripristino degli ecosistemi, l’adozione di tecnologie efficienti per l’uso dell’acqua nonché l’attuazione di pratiche sostenibili in tutti i settori. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il coordinamento tra le politiche settoriali e in materia di acque allo scopo di ridurre gli impatti negativi sulle risorse idriche e sostenere il conseguimento di un buono stato ecologico, quantitativo e chimico come indicato nella direttiva 2000/60/CE.
(6) A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
(7) Nel cercare di raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente e nell’attuare il piano d’azione per l’inquinamento zero di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”», l’Unione dovrebbe tenere conto della varietà delle situazioni nelle sue diverse regioni, dell’impatto sulla sicurezza alimentare, sulla produzione e sull’accessibilità economica degli alimenti, nonché di un’alimentazione sana e sostenibile.
(8) La comunicazione della commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo delinea una strategia volta a garantire un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l’inquinamento. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» e il piano d’azione per l’inquinamento zero» affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Altre politiche particolarmente pertinenti e complementari sono illustrate nelle comunicazioni della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare», del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati», del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita», del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l’Europa», del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» e del 4 giugno 2025 dal titolo «Strategia europea sulla resilienza idrica».
(9) Conseguire un «buono stato dei corpi idrici» e garantire la disponibilità dell’acqua sono obiettivi trasversali che spesso non sono perseguiti in maniera sufficientemente coerente. Una gestione sostenibile delle risorse idriche dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell’Unione riguardanti i settori che utilizzano acqua.
(10) La direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee. Tale quadro prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello dell’Unione. La direttiva 2008/105/CE istituisce SQA a livello dell’Unione per le 45 sostanze prioritarie che erano elencate nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti che erano già disciplinati a livello dell’Unione prima che tale allegato fosse introdotto con la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . La direttiva 2006/118/CE stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell’Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi nonché criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione di detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE.
(11) Si dovrebbe garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie siano arrestati o gradualmente eliminati entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall’inserimento di una data sostanza prioritaria nell’elenco delle sostanze pericolose di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si dovrebbe applicare fatta salva l’applicazione di scadenze più rigorose previste da altre normative applicabili dell’Unione.
(12) L’inserimento di sostanze nella parte A dell’allegato I della direttiva 2008/105/CE o nell’allegato I o nella parte B dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che tali sostanze comportano per gli esseri umani e l’ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie al monitoraggio dell’elenco di controllo, la conoscenza dell’(eco)tossicità delle sostanze, nonché la conoscenza di persistenza, bioaccumulo, mobilità, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.
(13) La Commissione ha riesaminato l’elenco delle sostanze prioritarie che figurava nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della stessa e all’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, come pure gli elenchi di sostanze che figurano nell’allegato I e nella parte B dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE conformemente all’articolo 10 della stessa e ha concluso, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, che è opportuno modificare tali elenchi aggiungendo nuove sostanze, fissando SQA o norme di qualità delle acque sotterranee per tali nuove sostanze aggiunte, rivedendo gli SQA per alcune sostanze già incluse per allinearli ai progressi scientifici e definendo SQA per il biota o i sedimenti per alcune sostanze già incluse e le nuove sostanze aggiunte. La Commissione ha inoltre individuato altre sostanze che potrebbero accumularsi nei sedimenti o nel biota e ha precisato che è opportuno monitorarne le tendenze in questi comparti. Il riesame degli elenchi di sostanze si è basato su un’ampia consultazione con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, dei gruppi di portatori di interessi e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.
(14) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l’autorizzazione o l’approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l’uso o altri processi, e la gestione dei rifiuti. Pertanto la fissazione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra altri atti normativi dell’Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell’inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , i regolamenti (CE) n. 1907/2006 11 e (CE) n. 1107/2009 12 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/128/CE 13 e 2010/75/UE 14 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (UE) n. 528/2012 15 e (UE) 2019/6 16 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2024/3019, ed è coerente con essi. Al fine di conseguire gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dare priorità, ove possibile, sia nelle loro azioni che nei rispettivi programmi di misure, alle misure di controllo alla fonte nonché alla loro applicazione. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra tutte le componenti della legislazione nazionale e dell’Unione che riguardano le emissioni inquinanti alla fonte, in modo da ridurre l’inquinamento portandolo a livelli non ritenuti nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali.
(15) Nuove evidenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti farmaceutici. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell’Unione sono state rilevate PFAS, in quantità nettamente superiore ai valori soglia nazionali in un numero considerevole di siti. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco degli inquinanti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e i suoi derivati sono già inseriti nell’elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco delle sostanze prioritarie. Anche il monitoraggio volontario delle acque sotterranee e il monitoraggio dell’elenco di controllo effettuato a norma dell’articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE hanno confermato che nelle acque sotterranee e superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte, a seconda dei casi, all’elenco degli inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE o all’elenco delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per quanto riguarda le acque sotterranee, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di affrontare il rischio cumulativo derivante dai prodotti farmaceutici, fissando norme di qualità per la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione. Per tale motivo è opportuno aggiungere nell’allegato V della direttiva 2006/118/CE «somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione». Per quanto riguarda le acque superficiali, il rischio cumulativo derivante dai farmaci estrogeni dovrebbe essere affrontato mediante un monitoraggio basato sugli effetti e, tenuto conto dei dati provenienti dal monitoraggio più recente e in corso dell’elenco di controllo, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare standard per la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione; per tale motivo è opportuno aggiungere nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE «somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione». La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard per il totale dei prodotti farmaceutici, avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare anche la totalità delle PFAS (parametro «PFAS – totale») nelle acque sotterranee utilizzando le linee guida adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le linee guida e i risultati ottenuti dagli Stati membri ai fini della definizione di un metodo di monitoraggio del parametro «PFAS – totale» specificamente nelle acque sotterranee e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe adeguare tale metodo per facilitare il monitoraggio del parametro «PFAS – totale» nelle acque superficiali e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard di qualità per il parametro «PFAS – totale» nelle acque sotterranee e superficiali in occasione del prossimo riesame degli elenchi di inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE e all’allegato I della direttiva 2008/105/CE.
(16) Il bisfenolo A dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE e designato come sostanza pericolosa prioritaria. L’evidenza scientifica indica che i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina e che, pertanto, usarne uno al posto di un altro potrebbe non apportare i benefici previsti. Inoltre, le miscele di bisfenoli potrebbero comportare un rischio cumulativo. In occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l’elenco dei bisfenoli in generale e valutare la possibilità di fissare un SQA per la totalità dei bisfenoli (parametro «Bisfenoli —totale») o quanto meno per la somma dei bisfenoli selezionati (parametro «Somma di bisfenoli»), includendo almeno il bisfenolo B e il bisfenolo S, avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. Il parametro «Somma di bisfenoli» dovrebbe pertanto comparire nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all’opportunità di individuare e monitorare almeno il bisfenolo B e il bisfenolo S come inquinanti specifici dei bacini idrografici, laddove potenzialmente pertinente, e comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE per garantire che il rischio derivante dalla somma di tali bisfenoli e del bisfenolo A possa essere adeguatamente valutato in occasione del prossimo riesame. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di stabilire norme di qualità per il parametro «Bisfenoli – totale» e per il parametro «Somma di bisfenoli» nella direttiva 2006/118/CE.
(17) Tenuto conto del fatto che le acque sotterranee sono la principale fonte di acqua potabile nell’Unione, è essenziale garantire che le norme di qualità stabilite nella direttiva 2006/118/CE sostengano il conseguimento dei valori di parametro fissati per l’acqua potabile dalla direttiva (UE) 2020/2184. Sebbene possa essere opportuno armonizzare le norme per le PFAS, è stato recentemente dimostrato che il valore del parametro relativo alla somma di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 non è in linea con gli ultimi sviluppi scientifici per quanto riguarda l’elenco delle PFAS da considerare in via prioritaria, la tossicità di tali sostanze e le differenze di tossicità tra le varie sostanze di questa famiglia. In assenza di un accordo completo e definitivo sulle norme per le PFAS, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE è stabilita una norma di qualità per il gruppo di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 mediante riferimento al valore del parametro stabilito per tale gruppo nella direttiva (UE) 2020/2184, al fine di garantire che qualsiasi modifica della composizione di tale gruppo o di tale valore sia automaticamente integrata nella direttiva 2006/118/CE. Per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere aggiunta una norma di qualità per la somma delle quattro PFAS che destano maggiore preoccupazione, conformemente al valore proposto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare ( European Food Safety Authority – EFSA). Per lo stesso motivo, è della massima importanza che i valori di parametro per le PFAS di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 siano prontamente riesaminati e riveduti, ove opportuno, e, in tal caso, che vengano allineate anche le norme di qualità di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE.
(18) Tenuto conto della tossicità dell’acido trifluoroacetico (TFA), della sua persistenza e ampia diffusione nell’ambiente e delle sue numerose fonti, compreso l’uso di pesticidi PFAS e gas refrigeranti contenenti fluoro, è estremamente importante affrontare la questione della sua presenza sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, il TFA dovrebbe pertanto essere incluso in una somma di 25 PFAS con un SQA nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. In occasione del prossimo riesame, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare un SQA distinto per il TFA nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per quanto riguarda le acque sotterranee, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA – considerato separatamente o come parte di una somma –, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche in materia di TFA, compreso il lavoro svolto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( European Chemicals Agency – ECHA), dall’ EFSA e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). È opportuno altresì tenere conto delle future modifiche della direttiva (UE) 2020/2184.
(19) È necessario acquisire maggiori conoscenze sulla presenza, l’importanza e la sensibilità degli ecosistemi delle acque sotterranee al fine di proteggerli adeguatamente. In sede di attuazione o revisione delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE è pertanto opportuno incoraggiare, finanziare e condurre ulteriori ricerche scientifiche, i cui risultati dovrebbero essere diffusi, e ove necessario presi in considerazione, insieme alle conoscenze esistenti. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE al fine di definire una metodologia per individuare gli ecosistemi delle acque sotterranee. Non appena sia disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicarla e, ove necessario, fissare standard più rigorosi per proteggere tali ecosistemi.
(20) La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie al fine di impedire il peggioramento della loro qualità e ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In tale contesto, le microplastiche sono state identificate come potenziale rischio per la salute umana, ma sono necessari maggiori dati di monitoraggio per confermare la necessità di fissare standard di qualità per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena siano disponibili metodi adeguati a tale scopo. In tale contesto è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell’acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184.
(21) i decessi riconducibili a infezioni da resistenza agli antimicrobici nel 2019, in tutto il mondo, siano compresi tra 900 000 e 1,7 milioni. Allo stesso tempo, sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microrganismi e geni resistenti agli antimicrobici nell’ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza agli antimicrobici, ma il monitoraggio è stato scarso. È opportuno includere negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee, nonché sottoporre a monitoraggio, anche indicatori adeguati alla presenza, all’evoluzione o alla trasmissione della resistenza agli antimicrobici, non appena saranno sviluppati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l’Europa», che affronta anch’essa tale problema.
(22) Le direttive 2006/118/CE e 2008/105/CE dovrebbero includere ciascuna un allegato che elenchi le sostanze, i gruppi di sostanze e gli indicatori selezionati da prendere in considerazione, da parte della Commissione, in occasione del prossimo riesame di tali direttive, in attesa che siano metodologie di monitoraggio affidabili e standard di qualità o soglie di allerta adeguati e che venga confermato in via definitiva che essi presentano un rischio per le acque sotterranee o superficiali o proveniente da tali acque. Tale conferma potrebbe, se necessario, essere ottenuta includendo le sostanze, i gruppi di sostanze o gli indicatori nel pertinente elenco di controllo.
(23) I metodi di analisi chimica convenzionali utilizzati per il monitoraggio delle sostanze ai sensi delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE non possono, in linea generale, determinare il rischio cumulativo derivante dalle miscele di sostanze. Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell’importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogenica esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare tali metodi per valutare gli effetti cumulativi delle sostanze ad azione estrogenica nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze farmaceutiche ad azione estrogenica di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca le specifiche tecniche per monitorare le sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare una relazione sul confronto dei risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti utilizzando metodi convenzionali e la relativa analisi dovrebbe essere utilizzata per valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti generino dati sufficientemente solidi e accurati e possano quindi essere utilizzati come metodi di screening affidabili. L’utilizzo di tali metodi di screening presenterebbe il vantaggio di poter includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogenica aventi effetti simili, non solo di quelle elencate nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, e potrebbero anche sostituire il monitoraggio sostanza per sostanza in molti siti. È opportuno definire il concetto di soglie di allerta basate sugli effetti. La definizione di buono stato chimico delle acque superficiali nella direttiva 2000/60/CE dovrebbe essere modificata affinché in futuro possa comprendere anche le soglie di allerta eventualmente fissate per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.
(24) Mentre la direttiva 2006/118/CE affronta in una certa misura il rischio derivante dalle miscele di pesticidi con una norma di qualità per il totale dei pesticidi, la direttiva 2008/105/CE non copre il rischio derivante da tali miscele. Per far fronte almeno in parte a tale rischio cumulativo, è pertanto opportuno fissare un SQA per la somma dei pesticidi già inclusi nell’elenco delle sostanze prioritarie da monitorare nelle acque e tale SQA dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione dello stato chimico. Per tenere maggiormente conto del rischio derivante dalle miscele in futuro, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare standard per la somma o le somme di pesticidi selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione e possibilmente in relazione a un maggior numero di pesticidi rispetto a quelli elencati singolarmente nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per tale motivo è opportuno aggiungere in un nuovo allegato di tale direttiva «somma (somme) di pesticidi selezionati per modalità d’azione». Nel fissare un SQA per il totale dei pesticidi, la Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio, avvalendosi di un metodo di monitoraggio adeguato. Poiché le norme di qualità generiche di 0,1 μg/L e 0,5 μg/L per i singoli pesticidi e per il totale dei pesticidi nelle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE sono state stabilite negli anni 1980 e presentano limiti dovuti alla sensibilità dei metodi di analisi disponibili all’epoca, potrebbero non offrire una protezione sufficiente della salute umana o dell’ambiente. In occasione del prossimo riesame dell’elenco degli inquinanti nelle acque sotterranee, la Commissione dovrebbe pertanto riesaminare tali valori.
(25) A seguito del riesame dell’elenco delle sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato una serie di sostanze che potrebbe stralciare dall’elenco in quanto non presentano più un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione. Tuttavia, poiché tali sostanze presentano ancora un rischio in alcuni Stati membri, è opportuno includerle, con i rispettivi SQA, in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE. Gli Stati membri dovrebbero continuare a monitorare tali sostanze qualora le identificassero come inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale e ad applicare di conseguenza gli SQA. È stata presa in considerazione l’eventualità di deselezionare alcune altre sostanze, le quali però sono state mantenute nell’elenco data la necessità di stabilire se le rispettive concentrazioni mostrino una tendenza al ribasso. Per alcune di esse, il monitoraggio in conformità delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE contribuisce anche all’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 17 («convenzione di Stoccolma»), firmata a Stoccolma il 22 maggio 2001, e dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .
(26) Conformemente alla convenzione di Stoccolma e al regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri sono obbligati a garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti. Gli Stati membri sono tenuti a monitorare la presenza di inquinanti organici persistenti nell’ambiente in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1021 in attuazione delle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione di Stoccolma.
(27) Finora gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che non sono classificati come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE dovevano rispettare SQA nazionali ed erano conteggiati come elementi di qualità fisico-chimica a sostegno della valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Gli Stati membri potevano inoltre fissare i propri valori soglia per le acque sotterranee, anche per le sostanze sintetiche antropogeniche. Questa flessibilità ha portato a risultati non ottimali in termini sia di comparabilità dello stato dei corpi idrici tra gli Stati membri che di protezione dell’ambiente. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di raggiungere un accordo a livello dell’Unione sugli SQA e sui valori soglia da applicare a tali sostanze se sono fonte di preoccupazione su scala nazionale come anche istituire registri dei valori soglia applicabili nell’allegato II della direttiva 2006/118/CE e degli SQA applicabili in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli SQA e i valori soglia armonizzati solo per valutare lo stato dei loro corpi idrici nei distretti idrografici in cui sia stato individuato un rischio derivante da tali sostanze.
(28) Inoltre, l’inserimento degli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella definizione di stato chimico delle acque superficiali garantisce un approccio più coordinato, coerente e trasparente in termini di monitoraggio e valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e delle relative informazioni destinate al pubblico. Favorisce anche un approccio più mirato all’individuazione e all’attuazione di misure per affrontare tutte le questioni relative alle sostanze chimiche in prospettiva olistica e in modo più efficace ed efficiente. È pertanto opportuno modificare le definizioni di «stato ecologico» e «stato chimico» come pure ampliare il significato di «stato chimico» per includere anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che finora rientravano nella definizione di «stato ecologico» di cui all’allegato V della direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza è opportuno includere nella direttiva 2008/105/CE il concetto di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le relative procedure. Lo stato di un corpo idrico non dovrebbe essere considerato deteriorato solo a causa di tale modifica.
(29) I meccanismi dell’elenco di controllo delle acque superficiali e sotterranee mirano a raccogliere informazioni sulla presenza e sulla distribuzione di sostanze potenzialmente preoccupanti nell’ambiente acquatico per le quali finora sono state raccolte scarse informazioni e spesso non sono disponibili metodi di analisi standardizzati. Inoltre, per le sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, i metodi di analisi disponibili sul mercato non sempre sono sufficientemente sensibili per raggiungere gli standard di qualità proposti. Lo sviluppo di nuovi metodi e il monitoraggio di un maggior numero di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori è impegnativo e comporta costi più elevati, ma anche la necessità di rafforzare la capacità amministrativa negli Stati membri, in particolare quelli con minori risorse. In tal senso, l’istituzione di un centro di monitoraggio comune incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri potrebbe aiutare questi ultimi a svolgere tale compito impegnativo, alleviandone gli oneri finanziari e amministrativi. La Commissione dovrebbe valutare le opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di tale centro di monitoraggio. L’utilizzo di tale centro dovrebbe essere volontario e accessibile a tutti gli Stati membri interessati, fatti salvi i provvedimenti già presi a livello nazionale.
(30) Varie sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno chiarito il concetto di deterioramento dello stato. È pertanto opportuno introdurre nella direttiva 2000/60/CE una definizione di deterioramento dello stato. Come indicato nell’allegato V della medesima direttiva, lo stato di un corpo idrico superficiale comprende sia il suo stato ecologico sia quello chimico e lo stato di un corpo idrico sotterraneo è determinato dal suo stato sia quantitativo sia chimico. Anziché fare riferimento a ciascuno di tali elementi separatamente nella definizione, si dovrebbe fare semplicemente riferimento all’allegato V di tale direttiva. Se lo stato di un elemento di qualità delle acque superficiali a cui è attribuita la valutazione «cattivo» o «mancato conseguimento dello stato buono» o lo stato di un elemento di qualità delle acque sotterranee a cui è attribuita la valutazione «scarso» si deteriora ulteriormente, tale deterioramento dovrebbe essere considerato anche un deterioramento dello stato del corpo idrico.
(31) Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, combinate con aggiunte agli elenchi delle sostanze e standard più rigorosi per gli inquinanti esistenti, hanno reso più difficile l’applicazione del principio di non deterioramento di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare per i progetti che hanno un impatto negativo a breve termine sui corpi idrici o per i progetti e le attività che hanno un impatto negativo sui corpi idrici a causa del trasferimento di acque o sedimenti contenenti inquinanti. Nel caso di progetti che hanno un impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, è essenziale confermare che l’impatto negativo su tali elementi di qualità non è più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni. Per accertare che l’impatto negativo non sia più presente, gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere delle modalità di monitoraggio esistenti. Tuttavia, tali modalità potrebbero non essere sufficienti, ad esempio quando lo stato è solitamente determinato mediante estrapolazione o se gli elementi di qualità interessati non sono quelli ritenuti più sensibili alle pressioni e agli impatti ordinari e pertanto non regolarmente monitorati. In tali casi, la verifica ex post dovrebbe essere effettuata attraverso un monitoraggio supplementare e mirato. Nel caso di progetti o attività che hanno un impatto negativo sui corpi idrici a seguito del trasferimento di acque o sedimenti inquinati, le concentrazioni di inquinanti nel corpo idrico donatore potrebbero diminuire e quelle nel corpo idrico ricevente potrebbero aumentare anche in assenza di una variazione complessiva del bilancio di massa degli inquinanti. Tali attività comprendono lo scarico di acque di drenaggio contaminate provenienti da lavori di costruzione o il trasferimento di sedimenti dragati per la protezione dalle alluvioni o per la navigazione e dovrebbero essere consentite, a condizione che siano soddisfatti vari criteri. Tali criteri dovrebbero includere un obbligo che preveda che tutte le misure praticabili, compreso il trattamento, volte ad attenuare gli effetti negativi siano adottate, che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente sia già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte delle sostanze trasferite, in particolare le sostanze più persistenti e bioaccumulabili come le PFAS, e che le informazioni sui criteri e i motivi del trasferimento siano fornite nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico. I criteri sono intesi a garantire il mantenimento del livello generale di tutela della salute umana e dell’ambiente previsto dalla direttiva 2000/60/CE. Il trasferimento di acque o sedimenti inquinati non dovrebbe pregiudicare la qualità delle fonti di acqua potabile e dovrebbe pertanto essere definita una zona adiacente ai punti di estrazione per la produzione di acqua potabile in cui siano necessarie precauzioni più rigorose. Qualora gli Stati membri abbiano già definito zone di salvaguardia a norma dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE o dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184, tali zone potrebbero servire allo scopo.
(32) La transizione verde e altre attività di interesse pubblico, come nei settori della sicurezza e della difesa, richiedono investimenti consistenti nelle nuove tecnologie e nel loro sviluppo, il che può essere potenzialmente difficile da conciliare con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, ad esempio se richiedono l’estrazione e l’uso di materie prime critiche che comportano emissioni di sostanze che destano nuove preoccupazioni. È importante valutare i potenziali rischi per l’ambiente o la salute umana derivanti da tali sostanze. Tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione al momento di inserire sostanze negli elenchi di controllo. È altrettanto importante individuare i potenziali conflitti tra tali obiettivi generali ed elaborare risposte adeguate. Ciò potrebbe avvenire nell’ambito della relazione sull’attuazione elaborata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2000/60/CE.
(33) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV della direttiva 2006/118/CE concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze all’aumento significative e durature.
(34) Vista la necessità di adeguarsi rapidamente alle conoscenze scientifiche e tecniche come anche di garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell’Unione per quanto riguarda la procedura per ottenere gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato II, parte B, della direttiva 2008/105/CE.
(35) Il riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie figurante nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che varie sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell’Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale allegato. Tali sostanze dovrebbero quindi essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti.
(36) Per garantire condizioni di parità nell’Unione e rendere comparabile lo stato dei corpi idrici tra gli Stati membri è necessario armonizzare i valori soglia nazionali per alcuni inquinanti sintetici antropogenici delle acque sotterranee. Ove necessario, è opportuno stabilire valori soglia a livello dell’Unione per gli inquinanti di origine antropica o per i prodotti della loro degradazione o decomposizione, a condizione che tali inquinanti e prodotti di degradazione non siano presenti naturalmente nelle acque sotterranee oppure, se esistono controparti naturali identiche, che i loro livelli di fondo naturale siano, al massimo, bassi. Tali valori soglia dovrebbero essere inclusi nel registro dei valori soglia armonizzati per le sostanze sintetiche antropogeniche nelle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale in una nuova parte D dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE. È opportuno includere un valore soglia armonizzato per le singole sostanze farmaceutiche che dovrebbe essere applicato dagli Stati membri a qualsiasi sostanza attiva farmaceutica che si ritenga presenti un rischio a livello nazionale, a meno che non sia stato fissato uno standard o un valore limite più rigoroso specificamente per tale sostanza a livello dell’Unione o nazionale.
(37) Tutte le disposizioni della direttiva 2006/118/CE che riguardano la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee dovrebbero essere adattate tenendo conto dell’introduzione della terza categoria di valori soglia armonizzati in una nuova parte D dell’allegato II di detta direttiva, che si aggiunge alle norme di qualità stabilite nell’allegato I della medesima e ai valori soglia nazionali fissati secondo la metodologia di cui all’allegato II, parte A, della medesima.
(38) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell’Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all’ECHA un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell’individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e degli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nell’ottenimento di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi ( Committee for Risk Assessment – RAC) e il comitato per l’analisi socioeconomica ( Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all’ECHA formulando pareri. L’ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da offrire maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all’elaborazione di SQA o valori soglia a livello nazionale o dell’Unione. Quando ricava valori soglia per le sostanze farmaceutiche, l’ECHA dovrebbe mantenere stretti contatti con l’Agenzia europea per i medicinali ( European Medicines Agency – EMA).
(39) Dal controllo dell’adeguatezza è emersa la necessità di una comunicazione elettronica più frequente e semplificata per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa dell’Unione in materia di acque. Dato che il suo ruolo prevede anche di monitorare a cadenza più regolare lo stato dell’inquinamento descritto nel piano d’azione per l’inquinamento zero, l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dovrebbe favorire questa comunicazione più frequente e semplificata dei dati di monitoraggio da parte degli Stati membri. È importante che tali informazioni ambientali essenziali siano messe tempestivamente a disposizione del pubblico e della Commissione. Fatti salvi gli obblighi in materia di frequenza del monitoraggio di cui alle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE e nella misura in cui gli obblighi di monitoraggio previsti da tali direttive abbiano condotto alla generazione di nuovi dati di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA i seguenti dati: i) ogni tre anni, i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali raccolti e validati nei tre anni precedenti; e ii) ogni due anni, i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee raccolti e validati nei due anni precedenti. Tale processo dovrebbe avere luogo attraverso i meccanismi elettronici esistenti di trasmissione dei dati, come il sistema Reportnet dell’AEA, con automazione al momento della presentazione, in linea con i pertinenti flussi di dati del sistema d’informazione sulle acque per l’Europa - stato dell’ambiente. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA, con cadenza annuale, i dati di monitoraggio sugli elementi di qualità chimica. La comunicazione dello stato continuerà ad essere effettuata nei piani di gestione dei bacini idrografici, presentati ogni sei anni. Si prevedono oneri amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a rendere pubbliche le categorie tematiche di dati territoriali nell’ambito delle direttive 2007/2/CE 19 e (UE) 2019/1024 20 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(40) La valutazione dello stato a norma della direttiva 2000/60/CE si basa sul principio «one out, all out» e dovrebbe rimanere tale. È pertanto importante che gli Stati membri adottino tutte le misure possibili per conseguire un buono stato o un buon potenziale, a seconda dei casi, in relazione a ciascun singolo elemento di qualità pertinente. Allo stesso tempo, per garantire che i progressi o la mancanza di progressi riguardo ai singoli elementi di qualità siano visibili, anche quando non tutti raggiungono un buono stato o un buon potenziale, e che si possano comparare i progressi o la mancanza di progressi nei vari Stati membri, è opportuno elaborare e armonizzare a livello dell’Unione indicatori di progresso per la presentazione e la comunicazione uniformi, da parte degli Stati membri, dello stato o del potenziale di tali singoli elementi di qualità in modo disaggregato. Tali indicatori di progresso dovrebbero essere interpretati fatti salvi i risultati ottenuti dall’applicazione del principio «one out, all out».
(41) Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all’AEA conformemente alla normativa dell’Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella fase di preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all’abolizione delle relazioni provvisorie che riferiscono i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi di misure, rivelatesi inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare maggiori sforzi nella comunicazione delle emissioni che fino a poco tempo fa non erano contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali, benché rientrino nella comunicazione delle emissioni prevista dall’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.
(42) Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea 22 , firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti delegati, che sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo, e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti di esecuzione, che sono atti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto da tale trattato.
(43) Il potere conferito dall’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l’adozione di norme che la integrano. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. Il potere conferito nell’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda condizioni uniformi per l’attuazione di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione.
(44) Il potere conferito dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti dell’allegato II, parti A e C, nonché degli allegati III e IV della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati.
(45) È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori sugli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 23 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(46) Il potere conferito dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l’adozione di specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque e mira, pertanto, a garantire condizioni uniformi per l’attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione. Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere conferito dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. I poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .
(47) Gli esperti degli Stati membri dovrebbero continuare a essere coinvolti nella regolare cooperazione promossa nel quadro della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE, in particolare nei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della stessa, e pertanto dovrebbero essere strettamente coinvolti specialmente nella revisione degli elenchi di controllo, nell’aggiornamento degli elenchi degli inquinanti e nella definizione dei formati di comunicazione.
(48) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/60/CE per definire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V di tale direttiva, elaborare formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), di tale direttiva nonché adottare indicatori di progresso che consentano di confrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(49) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/118/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare un elenco di controllo delle acque sotterranee e stabilire un elenco dei metaboliti rilevanti e non rilevanti delle sostanze dei pesticidi. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(50) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/105/CE è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare formati uniformi per la comunicazione all’AEA delle emissioni da fonti puntuali non contemplate dal regolamento (UE) 2024/1244 e delle emissioni diffuse. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(51) È necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici nel campo del monitoraggio dello stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell’allegato V della direttiva 2000/60/CE. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, sistemi di monitoraggio online della qualità dell’acqua o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nonché dall’analisi e dall’elaborazione avanzata dei dati. Conformemente alla strategia digitale europea, compresi i suoi obiettivi per una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e delle imprese, gli Stati membri sono incoraggiati a sfruttare il potenziale della digitalizzazione ai fini della gestione delle risorse idriche e, in particolare, del monitoraggio della qualità dell’acqua. È importante valutare la fattibilità tecnica ed economica dell’utilizzo di sistemi online per il monitoraggio continuo, preciso e in tempo reale della qualità dell’acqua ed elaborare, se del caso, orientamenti sulla loro applicazione. Ciò potrebbe avvenire nel contesto della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE, con l’obiettivo di assistere gli Stati membri nella digitalizzazione, ove possibile e opportuno, delle loro tecniche di monitoraggio della qualità dell’acqua. Gli Stati membri che hanno adottato misure per digitalizzare le tecniche di monitoraggio sono incoraggiati a includere una sintesi di tali misure nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici.
(52) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la diffusione di strumenti digitali quali le tecnologie di telerilevamento e l’osservazione della Terra, come i servizi Copernicus.
(53) Le autorità competenti dovrebbero sostenere la formazione, i programmi di sviluppo delle competenze e gli investimenti nel capitale umano per sostenere l’efficace attuazione delle migliori tecnologie e di soluzioni innovative nel quadro della direttiva 2000/60/CE.
(54) Conformemente alla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale 25 , firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, i membri del pubblico interessato devono avere accesso alla giustizia al fine di contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la salute e il benessere delle persone. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l’accesso alla giustizia a norma della direttiva 2000/60/CE conformemente a tale convenzione. Inoltre, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
(55) Considerato l’aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l’inquinamento accidentale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente interessati siano informati senza ritardo di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell’evento o dell’incidente. È necessario anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione transfrontaliera in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Se gli Stati membri hanno già instaurato una cooperazione efficace, occorre tenerne conto. Qualora sia necessario un intervento dell’Unione, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che agevolerà il coordinamento della prestazione dell’assistenza necessaria attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all’articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Inoltre, tenuto conto del fatto che i distretti idrografici possono estendersi anche al di là del territorio dell’Unione, è importante garantire che gli Stati membri attuino effettivamente la direttiva 2000/60/CE nei rispettivi territori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per istituire un coordinamento adeguato con i paesi terzi interessati, il che contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi stabiliti in tale direttiva per tali distretti idrografici specifici.
(56) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla possibilità di includere un meccanismo di responsabilità estesa del produttore nella direttiva 2000/60/CE. In tale relazione dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita in particolare nell’attuazione delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore nella legislazione dell’Unione in materia di trattamento delle acque reflue urbane, rifiuti e plastica monouso.
(57) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE.
(58) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell’ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell’inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2000/60/CE
La direttiva 2000/60/CE è così modificata:
- l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 della presente direttiva attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva, e per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell’Unione in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell’Unione, l’acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184.» ;
- l’articolo 12 è sostituito dal seguente: « Articolo 12 Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro 1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, ne dà notifica alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato e, quando è interessato un distretto idrografico internazionale, a ogni struttura di coordinamento competente individuata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e formula raccomandazioni per risolverlo. 2. Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l’origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli. Gli Stati membri si rispondono vicendevolmente in modo tempestivo e comunque non oltre tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed è invitata a parteciparvi. Ove opportuno, tenuto conto dei piani comunicati a norma dell’articolo 15, la Commissione valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell’Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici. 4. La Commissione presenta le sue osservazioni, entro un termine di sei mesi, in merito alle eventuali raccomandazioni ricevute dagli Stati membri nel contesto della cooperazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. Ove uno Stato membro debba far fronte a circostanze eccezionali di origine naturale o antropica o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o episodi di inquinamento significativi, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici situati in altri Stati membri, esso provvede a che le autorità competenti per i corpi idrici interessati in tali Stati membri nonché qualsiasi struttura di coordinamento competente per un distretto idrografico internazionale individuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, e la Commissione siano informate senza ritardo, che sia messa in atto, se non esiste già, la necessaria cooperazione tra gli Stati membri interessati e che tale cooperazione sia usata per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti e per mobilitare la risposta alle emergenze, secondo il caso.» ;
- all’articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;
-
all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
-
all’articolo 18, il paragrafo 4 è soppresso;
-
è inserito il seguente articolo: « Articolo 19 bis Relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore Entro l’11 maggio 2029, la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione valuta in particolare la fattibilità di imporre ai produttori l’obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della presente direttiva qualora immettano sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.» ;
-
gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti: « Articolo 20 Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l’allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell’analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati. Articolo 20 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 maggio 2026. 3. La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 21 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio . 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»;"
-
all’articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva sono considerati norme di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.» ;
-
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
-
l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
-
gli allegati IX e X sono soppressi.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2006/118/CE
La direttiva 2006/118/CE è così modificata:
- il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee» ;
-
è inserito l’articolo seguente: « Articolo 8 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ;
-
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: « Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio . 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011; Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»;"
-
l’articolo 10 è soppresso;
-
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato III della presente direttiva;
-
l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato IV della presente direttiva;
- il testo che figura nell’allegato V della presente direttiva è aggiunto come allegato V.
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2008/105/CE
La direttiva 2008/105/CE è così modificata:
- il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» ;
-
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite 1. Sulla base delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, ciascuno Stato membro istituisce un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutte le sostanze individuate dallo Stato membro come inquinanti specifici dei bacini idrografici per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del suo territorio. Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati per via elettronica, su base annuale, nel portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell’articolo 7 di tale regolamento. 4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito dei riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui devono essere ultimati i riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. Nell’ambito di tali aggiornamenti, gli Stati membri provvedono affinché anche le emissioni da fonti puntuali nell’acqua che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 o che sono inferiori alle soglie di comunicazione annuale ivi stabilite, nonché le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse quali definite all’articolo 3, punto 12), di tale regolamento, siano comunicate per via elettronica alla Commissione al fine di essere rese disponibili nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento, almeno ogni sei anni, e aggregate a livello di ciascun distretto idrografico o parte di esso all’interno del territorio di uno Stato membro. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione di cui al presente paragrafo, terzo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. Al momento di elaborare tale atto di esecuzione, la Commissione è assistita, se necessario, dall’AEA. 6. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE contengano un riferimento chiaro o un link a tutte le informazioni sulle emissioni nell’acqua pubblicate nel portale sulle emissioni industriali a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ( GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).»;"
-
all’articolo 7 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 o (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/128/CE o 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 528/2012 o (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio , la Commissione valuta, tenendo conto dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e nel quadro della relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della stessa, se le misure in vigore a livello dell’Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l’obiettivo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj )." Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj )." Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj )." Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj )." Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj )." Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj )." Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).»;"
- è inserito l’articolo seguente: « Articolo 8 quinquies Inquinanti specifici dei bacini idrografici 1. Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie elencate nell’allegato II, parte A, della presente direttiva ove stabiliscano che tali inquinanti presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell’allegato II, parte B, della presente direttiva. Entro il 22 dicembre 2027 gli Stati membri informano la Commissione in merito al loro elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e agli SQA fissati a norma del primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente al primo comma del presente paragrafo e dei corrispondenti SQA sono inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici da elaborare a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. 2. Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli SQA fissati a livello dell’Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva presentino un rischio. 3. Un corpo idrico consegue il buono stato chimico delle acque superficiali ai sensi della definizione dell’articolo 2, punto 24), della direttiva 2000/60/CE se rispetta gli SQA nazionali applicabili o, a seconda del caso, gli SQA fissati a livello dell’Unione.» ;
-
l’articolo 10 è soppresso;
-
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato VI della presente direttiva;
-
il testo che figura nell’allegato VII della presente direttiva è aggiunto come allegato II;
-
il testo che figura nell’allegato VIII della presente direttiva è aggiunto come allegato III.
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU
1 Parere del 22 febbraio 2023 ( GU C 146 del 27.4.2023, pag. 41 ).
2 Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
3 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ).
4 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj ).
5 Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj ).
6 Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj ).
7 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ( GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj ).
8 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj ).
9 Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE ( GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1 , http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj ).
10 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj ).
11 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
12 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj ).
13 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj ).
14 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).
15 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj ).
16 Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).
17 GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj .
18 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj ).
19 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ( GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj ).
20 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico ( GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj ).
21 Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ( GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).
22 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign .
23 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
24 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
25 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj .
26 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ).
L’allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato:
- i punti da 1.1.1 a 1.1.4 sono sostituiti dai seguenti: «1.1.1. Fiumi Elementi biologici Composizione e abbondanza della flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Regime idrologico massa e dinamica del flusso idrico connessione con i corpi idrici sotterranei Continuità fluviale Condizioni morfologiche variazione della profondità e della larghezza dell’alveo struttura e substrato dell’alveo struttura della zona ripariale Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Stato di acidificazione Condizioni dei nutrienti 1.1.2. Laghi Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell’altra flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Regime idrologico massa e dinamica del flusso idrico tempo di residenza connessione con il corpo idrico sotterraneo Condizioni morfologiche variazione della profondità del lago massa, struttura e substrato del letto struttura della zona ripariale Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Trasparenza Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Stato di acidificazione Condizioni dei nutrienti 1.1.3. Acque di transizione Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell’altra flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione e abbondanza della fauna ittica Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Condizioni morfologiche variazione della profondità massa, struttura e substrato del letto struttura della zona intercotidale Regime di marea flusso di acqua dolce esposizione alle onde Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Trasparenza Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Condizioni dei nutrienti 1.1.4. Acque costiere Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell’altra flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Condizioni morfologiche variazione della profondità struttura e substrato del letto costiero struttura della zona intercotidale Regime di marea direzione delle correnti dominanti esposizione alle onde Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Trasparenza Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Condizioni dei nutrienti»;
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il punto 1.2.6 è soppresso;
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al punto 1.3 sono aggiunti i commi seguenti: «Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, di telerilevamento o altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi di qualità e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento e di misurazione locali. Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening e valutazione a lungo termine, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il “mancato raggiungimento del buono stato”, e purché sia effettuata l’analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, laddove si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di monitoraggio basati sugli effetti.»;
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al punto 1.3.4, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La frequenza del monitoraggio è adattata, se necessario, tenendo conto della variabilità dei parametri derivante dalla variazione delle condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da tenere conto dell’incidenza delle variazioni stagionali nell’uso delle sostanze o nei livelli delle acque sui risultati del monitoraggio e assicurare quindi che i risultati riflettano efficacemente eventuali cambiamenti nel corpo idrico causati dalla pressione antropica e dalle variazioni climatiche. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie la cui concentrazione è suscettibile di raggiungere un picco nell’arco di brevi periodi a seguito di fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, durante tali periodi di picco il monitoraggio è effettuato a intervalli più brevi rispetto alle altre sostanze, se necessario, in modo da garantire la disponibilità di informazioni adeguate sulla concentrazione di tali sostanze.»;
-
al punto 1.3.4, nella tabella, nella sesta riga della rubrica «Fisico-chimica», la voce «Altri inquinanti» è sostituita da «Inquinanti specifici dei bacini idrografici»;
- al punto 1.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Un corpo idrico è classificato “in buono stato chimico” se presenta un buono stato chimico delle acque superficiali quale definito all’articolo 2, punto 24). In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.»;
- al punto 2.2.1 è aggiunto il comma seguente: «Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, telerilevamento o altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.»;
-
al punto 2.4.1 è aggiunto il comma seguente: «Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, di telerilevamento o di altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.»;
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al punto 2.4.3 «Monitoraggio operativo», la sezione «Frequenza temporale del monitoraggio» è sostituita dalla seguente: «Frequenza temporale del monitoraggio Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza con una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, compresi, se del caso, gli impatti delle variazioni stagionali nell’uso delle sostanze e delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine che potrebbero incidere sui parametri per lo stato chimico, e con una frequenza minima di una volta all’anno, a meno che le conoscenze tecniche e i pareri degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi, in particolare se si può dimostrare che negli anni successivi non è stato rilevato alcun superamento o tendenza duratura all’aumento per un determinato parametro.»;
L’allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato:
- i punti 11 e 12 sono soppressi;
L’allegato I della direttiva 2006/118/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I NORME DI QUALITÀ PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E INDICATORI DI INQUINAMENTO Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità delle acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da tale corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all’articolo 3 e all’allegato II della presente direttiva. A condizione che sia disponibile una metodologia affidabile per valutare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee, sono stabilite norme di qualità più rigorose anche per i corpi idrici sotterranei in cui tali ecosistemi sono presenti, a meno che le norme di qualità delle acque sotterranee non siano state stabilite per tutelare la salute umana e siano già sufficientemente rigorose per proteggere tali ecosistemi. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS 1 Numero UE 2 Norma di qualità 3 [μg/l salvo indicazione contraria] 1 Nitrati Nutrienti non applicabile non applicabile 50 mg/l 2 Sostanze attive nei pesticidi, compresi i rispettivi metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione 4 Pesticidi non applicabile non applicabile 0,1 (singolo) 0,5 (totale) 5 3 PFAS 3.1 Somma di PFAS Sostanze industriali Cfr. nota 6 Cfr. nota 6 Il valore di parametro definito nell’allegato I, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184 6 3.2 Somma di 4 PFAS 7 Sostanze industriali Cfr. nota 7 Cfr. nota 7 0,0044 7 4 Carbamazepina Prodotti farmaceutici 298-46-4 non applicabile 2,5 12 5 Sulfametossazolo Prodotti farmaceutici 723-46-6 non applicabile 0,1 12 6 Primidone Prodotti farmaceutici 125-33-7 2,5 12 7 Metaboliti non rilevanti dei pesticidi 4 Pesticidi non applicabile non applicabile 1 o fino a 5 8 (singolo) 5 9 o 12,5 10 (totale) 11 8 Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze) Sostanze industriali 79-01-6 e 127-18-4 201-167-4 e 204-825-9 10 (totale) 13 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). 3 Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. 4 Con “pesticidi” si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale parametro, gli Stati membri monitorano le sostanze attive presenti nei pesticidi attualmente o precedentemente utilizzati sul loro territorio e qualsiasi sostanza che risulta presente a seguito di inquinamento transfrontaliero, nonché i rispettivi metaboliti rilevanti e non rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione, basandosi, se disponibile, sull’elenco da istituire a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, della presente direttiva. Gli Stati membri possono interrompere il monitoraggio di sostanze attive specifiche e dei rispettivi metaboliti se essi non sono più utilizzati nel loro territorio, a condizione che il monitoraggio effettuato in passato abbia costantemente dimostrato che tali sostanze e metaboliti non sono presenti nel corpo idrico sotterraneo. Un metabolita di pesticidi è considerato rilevante se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche comparabili a quelle della sostanza attiva madre in termini di tossicità per l’organismo nocivo bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori o per l’ambiente. 5 Con “totale” si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nell’ambito della procedura di monitoraggio, compresi i rispettivi metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione. 6 Questa voce si riferisce alle PFAS elencate nell’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184. Il parametro e la norma di qualità sono aggiornati conformemente alle modifiche di tale direttiva. 7 Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS e il numero UE: acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), (CAS 355-46-4, UE 206-587-1); acido perfluoroottansolfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8); acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9); acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3). Per la somma di 4 PFAS, i numeri CAS elencati si riferiscono solo alla forma protonata delle singole PFAS, mentre la somma si applica alla concentrazione totale delle sostanze disciolte, comprese le forme protonate e deprotonate e i rispettivi isomeri lineari e ramificati. 8 Gli Stati membri applicano una norma di qualità predefinita di 1 μg/l, a meno che non forniscano prove attendibili, anche tratte da prove di tossicità acuta e cronica effettuate sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile, che giustifichino una norma più o meno rigorosa, nel qual caso applicano tale norma fino a un massimo di 5 μg/l. 9 La concentrazione totale di metaboliti non rilevanti dei pesticidi per ciascuno dei quali si applica la norma di qualità predefinita di 1 μg/l, o una norma più rigorosa, non deve superare 5 μg/l. 10 La concentrazione totale di metaboliti non rilevanti dei pesticidi per ciascuno dei quali si applicano le norme superiori a 1 μg/l e fino a 5 μg/l non deve superare 12,5 μg/l. 11 Con “totale” si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti dei pesticidi in ciascuna singola categoria di norma di qualità individuati e quantificati nell’ambito della procedura di monitoraggio, che dovrebbe comprendere almeno i metaboliti non rilevanti dei pesticidi elencati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 bis. 12 Quando è disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri valutano la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee nei corpi idrici sotterranei le cui caratteristiche potrebbero favorirne l’esistenza e fissano, se tali ecosistemi sono presenti, e in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un valore soglia più rigoroso per tale sostanza, adeguato a proteggere detti ecosistemi. 13 Con “totale” si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.».
L’allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:
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nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Conformemente all’articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino alla Commissione i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento.»;
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nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. sostanze sintetiche antropogeniche Tricloroetilene Tetracloroetilene comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.»;"
-
nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali hanno stabilito valori soglia»;
comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.»;
comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.
Nella direttiva 2006/118/CE è aggiunto l’allegato seguente:
«ALLEGATO V SOSTANZE OGGETTO DI RIESAME PER L’EVENTUALE INSERIMENTO NELL’ALLEGATO I CON UNA NORMA DI QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE A LIVELLO DELL’UNIONE (1) (2) (3) (4) (5) (6) Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS 1 Numero UE 2 Valore soglia [μg/l salvo indicazione contraria] Somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione Prodotti farmaceutici Somma di bisfenoli Sostanze industriali 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).».
L’allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato:
- il titolo è sostituito dal seguente: «STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI»;
Nella direttiva 2008/105/CE è aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO II STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI PARTE A: ELENCO INDICATIVO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente acquatico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organostannici. 4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutagene o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell’ambiente acquatico o attraverso di esso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e composti. 8. Arsenico e composti. 9. Biocidi e prodotti fitosanitari. 10. Materiale in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche. 11. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l’uomo o il bestiame. PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi: a) identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione; b) raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco)tossicità, in particolare sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata; c) estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA; d) confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante. PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS 1 Numero UE 2 SQA-AA 3 Acque superficiali interne 4 [μg/l] SQA-AA 3 Altre acque superficiali [μg/l] SQA-CMA 5 Acque superficiali interne 4 [μg/l] SQA-CMA 5 Altre acque superficiali [μg/l] SQA Biota 6 [μg/kg peso umido] o SQA Sedimenti se così indicato [μg/kg peso secco] 1 Alacloro 7 Pesticidi 15972-60-8 240-110-8 0,3 0,3 0,7 0,7 2 Tetracloruro di carbonio 7 Sostanze industriali 56-23-5 200-262-8 12 12 non applicabile non applicabile 3 Clorfenvinfos 7 Pesticidi 470-90-6 207-432-0 0,1 0,1 0,3 0,3 4 Simazina 7 Pesticidi 122-34-9 204-535-2 1 1 4 4 5 Triclorobenzeni 7 Sostanze industriali - solventi 12002-48-1 234-413-4 0,4 0,4 non applicabile non applicabile 6 Atrazina 7 Pesticidi - diserbanti 1912-24-9 217-617-8 0,6 0,6 2,0 2,0 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). 3 Questo parametro rappresenta l’SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. 4 Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 5 Questo parametro rappresenta l’SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura “non applicabile” in questa colonna indica che si considera che i valori SQA-AA proteggano dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta. 6 Se è indicato un SQA per il biota, lo si applica al posto dell’SQA per l’acqua, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un’altra matrice, purché l’SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l’SQA per il biota è riferito ai pesci. 7 Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.».
Nella direttiva 2008/105/CE è aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO III SOSTANZE OGGETTO DI RIESAME PER L’EVENTUALE IDENTIFICAZIONE COME SOSTANZE PRIORITARIE Nome della sostanza Numero CAS 1 Numero UE 2 Somma di bisfenoli non applicabile non applicabile Somma (somme) di pesticidi selezionati per modalità d’azione non applicabile non applicabile Somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione non applicabile non applicabile 1 CAS: Chemical Abstracts Service. 2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).».