Regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

32011R0354Regulation1 lug 2008

del 12 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra 1 , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2) Il 16 giugno 2008 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra 2 (di seguito: «l’accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio 3 . L’accordo interinale prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso è entrato in vigore il 1 o luglio 2008.

(3) A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina beneficiano all’importazione nell’Unione europea di un’aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari dell’Unione.

(4) I contingenti tariffari previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall’accordo interinale sono annuali e sono stati adottati per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all’apertura dei contingenti tariffari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.

(5) È opportuno che tale gestione comune garantisca l’accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari per tutti gli importatori dell’Unione europea nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire l’efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Ciò richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(6) I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 4 .

(7) Dato che l’accordo interinale entra in vigore il 1 o luglio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pesci e i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno dell’Unione europea, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali dell’Unione indicati nel medesimo allegato.

Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali, i prodotti devono essere accompagnati da una prova dell’origine, in conformità del protocollo n. 2 dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1 .

2 GU L 169 del 30.6.2008, pag. 13 .

3 GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10 .

4 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d’ordineCodice NCSuddivisione TARICDesignazione delle merciVolume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)Aliquota del dazio contingentale
09.15940301 91 10Trote ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana60 tonnellateEsenzione
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19 130
ex 0304 19 9110
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19 230
ex 0304 99 2111 , 12 , 20
ex 0305 10 0010
ex 0305 30 9050
0305 49 45
ex 0305 59 8061
ex 0305 69 8061
09.15950301 93 00Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana130 tonnellateEsenzione
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 19 120
ex 0304 19 9120
ex 0304 29 19 220
ex 0304 99 2116
ex 0305 10 0020
ex 0305 30 9060
ex 0305 49 8030
ex 0305 59 8063
ex 0305 69 8063
09.1596ex 0301 99 8080Orate di mare delle specie ( Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana30 tonnellateEsenzione
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 19 3980
ex 0304 19 9977
ex 0304 29 9950
ex 0304 99 9920
ex 0305 10 0030
ex 0305 30 9070
ex 0305 49 8040
ex 0305 59 8065
ex 0305 69 8065
09.1597ex 0301 99 8022Spigole ( Dicentrarchus labrax ) vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana30 tonnellateEsenzione
0302 69 94
ex 0303 77 0010
ex 0304 19 3985
ex 0304 19 9979
ex 0304 29 9960
ex 0304 99 9970
ex 0305 10 0040
ex 0305 30 9080
ex 0305 49 8050
ex 0305 59 8067
ex 0305 69 8067
09.15981604 13 11Preparazioni e conserve di sardine50 tonnellate6 %
1604 13 19
ex 1604 20 5010 , 19
09.15991604 16 00Preparazioni e conserve di acciughe50 tonnellate12,5 %
1604 20 40

1 Dal 1 o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 19 19 è diventato ex 0304 19 18 .

2 Dal 1 o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 29 19 è diventato ex 0304 29 18 .

Footnotes

  1. Dal 1o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 19 19 è diventato ex 0304 19 18 . 2 3 4 5

  2. Dal 1o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 29 19 è diventato ex 0304 29 18 . 2 3 4 5

  3. . 2

  4. . 2