progetti
32010R0025•Regolamento (UE) n. 25/2010 della Commissione, del 13 gennaio 2010 , recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell’aiuto agli agricoltori in Grecia per il 2009
32010R0025Regulation1 gen 2009
del 13 gennaio 2010
recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell’aiuto agli agricoltori in Grecia per il 2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 1 , in particolare l’articolo 142, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 2 , prevede all’articolo 21 l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto o dei documenti giustificativi, dei contratti o delle dichiarazioni determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto.
(2) A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 gli Stati membri devono provvedere affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo che la domanda unica sia corredata dei documenti che consentono di identificare le parcelle per permettere l’attuazione del sistema di controllo. Inoltre, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, fra cui gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda e la loro ubicazione.
(3) Per ovviare alle carenze nell’identificazione delle parcelle agricole che sono state riscontrate regolarmente in passato, nel 2009 è stato per la prima volta chiesto agli agricoltori greci, ai fini dell’ammissibilità della loro domanda, di identificare le parcelle agricole interessate anche in un formato digitale, oltre che nel formato alfanumerico che era l’unico obbligatorio negli anni precedenti.
(4) La Grecia ha tuttavia dovuto affrontare circostanze eccezionali nella gestione della domanda unica per il 2009. L’attuazione pratica di tale identificazione digitale è stata notevolmente ritardata a causa di problemi inaspettati, dovuti alle gravi difficoltà tecniche incontrate.
(5) Il processo di digitalizzazione, a prescindere dalla sua complessità tecnica intrinseca, è stato ostacolato dalla situazione generale delle parcelle agricole in Grecia, largamente disseminate e non chiaramente delimitate. Per assicurare un’attuazione armoniosa e precisa del processo di digitalizzazione era pertanto necessario che gli agricoltori disponessero di capacità specifiche e di conoscenze approfondite.
(6) A tale riguardo sono risultate necessarie ampie informazioni e consulenze da parte dei competenti organismi pubblici e privati interessati. La formazione adeguata degli agricoltori greci ha richiesto una preparazione lunga e su vasta scala.
(7) Si è inoltre verificata, soprattutto nelle zone più isolate, una serie di problemi gravi e persistenti di messa in rete e di collegamento.
(8) Questa situazione ha compromesso in misura significativa la possibilità degli agricoltori greci di presentare entro il termine fissato all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 una domanda unica che, a partire dal 2009, comprende anche un’identificazione in formato digitale delle parcelle agricole. Solo un numero esiguo di agricoltori è stato infatti in grado di rispettare il requisito dell’identificazione digitale entro il termine prescritto. Numerosi altri agricoltori hanno completato successivamente la loro domanda aggiungendo tale identificazione.
(9) Vista la situazione, è opportuno non applicare per il 2009 nessuna delle riduzioni o esclusioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 a motivo del ritardo nell’identificazione digitale delle parcelle agricole, purché tale identificazione sia inserita nella domanda unica degli agricoltori entro una data che tenga conto sia del fatto che numerosi agricoltori greci hanno nel frattempo potuto completare i dati mancanti, sia della necessità di garantire un rapido trattamento delle domande ricevute per il 2009, evitando inutili ritardi nel ciclo delle spese. Sembra appropriato fissare il 31 gennaio 2010 quale data ultima entro cui gli agricoltori sono autorizzati a fornire l’identificazione digitale. Tuttavia, per tener conto dei loro problemi specifici di collegamento e di trasporto, è opportuno che gli agricoltori delle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo 3 , siano autorizzati a fornire tale identificazione entro il 15 febbraio 2010.
(10) Dal momento che la deroga proposta deve comprendere le domande presentate per il 2009, occorre che il presente regolamento sia applicato retroattivamente.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, limitatamente alle domande presentate nel 2009 in Grecia non è applicata nessuna riduzione o esclusione a motivo del ritardo nell’identificazione digitale delle parcelle agricole, purché tale identificazione digitale sia inserita nella domanda unica degli agricoltori entro il 31 gennaio 2010. Tuttavia, per gli agricoltori delle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 il termine ultimo per inserire tale identificazione digitale nella domanda unica è il 15 febbraio 2010.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
Esso scade il 16 febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16 .
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 .
3 GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1 .
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.