Regolamento (CE) n. 373/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009 , recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

32009R0373Regulation8 mag 2009

del 7 maggio 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari 2 , prevede un procedimento di gara permanente.

(2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli 3 , e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 5 maggio 2009.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 5 maggio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2009.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2009. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20 .

3 GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69 .

ProdottoRestituzione all'esportazione/codice della nomenclaturaImporto massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008
Burroex ex 0405 10 19 970060,00
Butteroilex ex 0405 90 10 900073,00

Footnotes

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