Regolamento (CE) n. 349/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

32009R0349Regulation18 mag 2009

del 24 aprile 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .

2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .

(1)(2)(3)
Prodotto in polvere costituito di (% di peso):

acido-L-ascorbico (vitamina C)
97

idrossipropilmetil-cellulosa
3
L'aggiunta di idrossipropilmetil-cellulosa non è necessaria per la preservazione o il trasporto di vitamina C.
Il prodotto è adeguato per un uso specifico (produzione di pastiglie di vitamine) piuttosto che per l'uso generale.
2106 90 92La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dalla dicitura dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 .
L'aggiunta di idrossipropilmetil-cellulosa (rivestimento e agente antiagglutinante) altera la natura del prodotto a base di vitamina C e rende il prodotto tecnicamente idoneo alla produzione di pastiglie contenenti vitamine.
Cfr. anche la nota esplicativa SA della voce 2936 , terzo paragrafo.
Il preparato non è destinato ad uso terapeutico o profilattico ai sensi del capitolo 30.

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.