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32009R0329 ΓÇó Regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009R0329Regulation13 mag 2009
del 22 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali 1 , in particolare l’articolo 17, lettere b), d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di queste statistiche è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 2 .
(2) Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali 3 contiene le definizioni delle variabili.
(3) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 4 , dispone che gli Stati membri effettuino studi per valutare la fattibilità della trasmissione delle variabili ore di lavoro e retribuzioni lorde per i settori del commercio al dettaglio e degli altri servizi.
(4) Ai fini della politica monetaria della Comunità, è necessario sviluppare le statistiche congiunturali specie per quanto riguarda i servizi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in campi di particolare importanza per lo studio del ciclo economico.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/98.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 5 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo unico
Gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 del 19 maggio 1998 sono modificati come indicato nell’allegato I del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1 .
2 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 .
3 GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15 .
4 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1 .
5 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
1. L’allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: a) alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 1, nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 Ore di lavoro 230 Retribuzioni lorde» b) alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. La trasmissione della variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) con correzione per i giorni lavorativi è richiesta al più tardi dal 31 marzo 2015. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 18.» c) alla lettera e) («Periodo di riferimento»), nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 trimestre 230 trimestre» d) alla lettera f) («Livello di dettaglio»), il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. La variabile relativa al fatturato (n. 120) e quelle relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) devono essere trasmesse secondo i livelli di dettaglio definiti ai punti 2 e 3. La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa secondo il livello di dettaglio definito al punto 4. Le variabili relative alle ore di lavoro (n. 220) e alle retribuzioni lorde (n. 230) devono essere trasmesse secondo la divisione 47 della NACE Rev. 2.» e) alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea. Le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) devono essere trasmesse entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.»; f) alla lettera i) («Primo anno di riferimento»), è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) è al più tardi il primo trimestre 2010 con effetto dall’introduzione dell’anno base 2010 nel 2013.»
2. L’allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: a) alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 1, nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 Ore di lavoro 230 Retribuzioni lorde» b) alla lettera d) («Forma»), punto 2, è aggiunto il comma seguente: «La variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) deve essere trasmessa con correzione per i giorni lavorativi al più tardi dal 31 marzo 2015.» c) alla lettera f) («Livello di dettaglio»), punto 2, è aggiunto il comma seguente: «Le variabili relative alle ore di lavoro (n. 220) e alle retribuzioni lorde (n. 230) sono trasmesse secondo i seguenti raggruppamenti della NACE Rev. 2: — divisioni 45 e 46; — sezioni H, I e J; — somma di 69, 70.2, 71, 73 e 74; — somma di 78, 79, 80, 81.2 e 82.» d) alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 3 mesi 230 3 mesi» e) alla lettera i) («Primo periodo di riferimento»), è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) è al più tardi il primo trimestre 2010 con effetto dall’introduzione dell’anno base 2010 nel 2013.»