Regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

32009R0329Regulation13 mag 2009

del 22 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali 1 , in particolare l’articolo 17, lettere b), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di queste statistiche è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 2 .

(2) Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali 3 contiene le definizioni delle variabili.

(3) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 4 , dispone che gli Stati membri effettuino studi per valutare la fattibilità della trasmissione delle variabili ore di lavoro e retribuzioni lorde per i settori del commercio al dettaglio e degli altri servizi.

(4) Ai fini della politica monetaria della Comunità, è necessario sviluppare le statistiche congiunturali specie per quanto riguarda i servizi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in campi di particolare importanza per lo studio del ciclo economico.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/98.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 5 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 del 19 maggio 1998 sono modificati come indicato nell’allegato I del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

1 GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1 .

2 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 .

3 GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15 .

4 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1 .

5 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .

1. L’allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: a) alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 1, nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 Ore di lavoro 230 Retribuzioni lorde» b) alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. La trasmissione della variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) con correzione per i giorni lavorativi è richiesta al più tardi dal 31 marzo 2015. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 18.» c) alla lettera e) («Periodo di riferimento»), nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 trimestre 230 trimestre» d) alla lettera f) («Livello di dettaglio»), il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. La variabile relativa al fatturato (n. 120) e quelle relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) devono essere trasmesse secondo i livelli di dettaglio definiti ai punti 2 e 3. La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa secondo il livello di dettaglio definito al punto 4. Le variabili relative alle ore di lavoro (n. 220) e alle retribuzioni lorde (n. 230) devono essere trasmesse secondo la divisione 47 della NACE Rev. 2.» e) alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea. Le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) devono essere trasmesse entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.»; f) alla lettera i) («Primo anno di riferimento»), è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) è al più tardi il primo trimestre 2010 con effetto dall’introduzione dell’anno base 2010 nel 2013.»

2. L’allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: a) alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 1, nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 Ore di lavoro 230 Retribuzioni lorde» b) alla lettera d) («Forma»), punto 2, è aggiunto il comma seguente: «La variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) deve essere trasmessa con correzione per i giorni lavorativi al più tardi dal 31 marzo 2015.» c) alla lettera f) («Livello di dettaglio»), punto 2, è aggiunto il comma seguente: «Le variabili relative alle ore di lavoro (n. 220) e alle retribuzioni lorde (n. 230) sono trasmesse secondo i seguenti raggruppamenti della NACE Rev. 2: — divisioni 45 e 46; — sezioni H, I e J; — somma di 69, 70.2, 71, 73 e 74; — somma di 78, 79, 80, 81.2 e 82.» d) alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), nella tabella sono inserite le seguenti variabili: «220 3 mesi 230 3 mesi» e) alla lettera i) («Primo periodo di riferimento»), è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) è al più tardi il primo trimestre 2010 con effetto dall’introduzione dell’anno base 2010 nel 2013.»

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2