Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009 , relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE )

32009R0322Regulation11 mag 2009

del 20 aprile 2009

relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali 1 , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 2 , in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale.

(2) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) L’impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG S-15136) è stato autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione 3 ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione 4 , per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione 5 , per i suini da ingrasso e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione 6 e per 10 anni per le anatre dal regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione 7 . A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell’allegato I del presente regolamento.

(6) L’impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole, i suini da ingrasso e i suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione 8 ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione 9 e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione 10 . A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole e ai suinetti svezzati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell’allegato II del presente regolamento.

(7) L’impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti (svezzati) e le anatre da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004, per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione 11 e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1206/2005. A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle anatre da ingrasso e ai suinetti svezzati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell’allegato III del presente regolamento.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 .

2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 .

3 GU L 57 del 2.3.2005, pag. 3 .

4 GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8 .

5 GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12 .

6 GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 22 .

7 GU L 73 del 13.3.2007, pag. 1 .

8 GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15 .

9 GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24 .

10 GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12 .

11 GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6 .

Numero CE Additivo Formula chimica, descrizione Specie o categorie animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione Unità di attività/kg di alimento per animali completo Enzimi «E 1606 Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG-S-15136), con un’attività minima di: in forma solida e liquida: 100 IU 1 /g o ml Galline ovaiole — 10 IU — 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 10 IU 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di arabinoxilano contenenti per esempio oltre il 40 % di frumento o orzo. A tempo indeterminato

1 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla al minuto con pH 4,5 e a 30 °C.»

Numero CE Additivo Formula chimica, descrizione Specie o categorie animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione Unità di attività/kg di alimento per animali completo Enzimi «E 1617 Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) con un’attività minima di: in forma solida: 6 000 EPU 1 /g in forma liquida: 6 000 EPU/ml Galline ovaiole — 1 050 EPU — 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 050 -1 500 EPU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento o granturco. A tempo indeterminato Suinetti (svezzati) — 1 500 EPU — 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 500 -3 000 EPU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento. 4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a 35 kg. A tempo indeterminato

1 1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 4,7 e a 30 °C.»

Numero CE Additivo Formula chimica, descrizione Specie o categorie animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione Unità di attività/kg di alimento per animali completo Enzimi «E 1604 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi CE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Penicillium funiculosum (IMI SD101) con un’attività minima di: in polvere: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U 1 /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U 2 /g in forma liquida: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml Endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml Anatre da ingrasso — Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U — 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 60 % di frumento. A tempo indeterminato Suinetti (svezzati) - Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U - 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo o il 20 % di frumento. 4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a 35 kg. A tempo indeterminato

1 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano d’orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.

2 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.»

Footnotes

  1. 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano d’orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C. 2 3 4 5 6 7 8

  2. 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.» 2 3 4

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