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32009R0299•Regolamento (CE) n. 299/2009 della Commissione, dell' 8 aprile 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32009R0299Regulation29 apr 2009
dell'8 aprile 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| —: varie perle di plastica e elementi di bigiotteria da infilare, | 9503 00 70 | La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 70 . La forma in cui il prodotto è presentato e il valore dei singoli componenti indicano chiaramente che l'assortimento è da utilizzare come giocattolo (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9503 , penultimo paragrafo). È esclusa la classificazione come minuterie di fantasia della voce 7117 in quanto il prodotto, una volta assemblato, presenta l'aspetto e le caratteristiche di un giocattolo. L'assortimento va pertanto classificato nel codice NC 9503 00 70 fra gli altri giocattoli presentati in assortimenti o in panoplie. |
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