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32009R0295 ΓÇó Regolamento (CE) n. 295/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32009R0295Regulation29 apr 2009
del 18 marzo 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 .
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| —: una porta USB; | 8521 90 00 | Classificazione a norma delle regole generali n. 1, n. 2, lettera a), n. 3, lettera b), e n. 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8521 and 8521 90 00 . Poiché l'apparecchio ha tutti i dispositivi elettronici necessari per svolgere le funzioni della voce 8521 , ad eccezione dell'hard disk, e poiché non è possibile utilizzare tali componenti, anche in assenza di hard disk, per funzioni diverse dalla registrazione e dalla riproduzione di suono e di immagini, si deve considerare che possiede, in virtù della regola generale n. 2, lettera a), il carattere essenziale di un prodotto completo o finito della voce 8521 . Pertanto il fatto che l'apparecchio non incorpori un hard disk fisso non impedisce che sia classificato come prodotto completo o finito. È quindi esclusa la classificazione alla voce 8522 , come parte riconoscibile, destinata esclusivamente o principalmente ad un apparecchio della voce 8521 . Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato alla voce 8521 come apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione. Il cacciavite deve essere classificato insieme all'apparecchio, per il montaggio o la manutenzione dello stesso, in virtù della nota complementare 1 alla sezione XVI. |