Regolamento (CE) n. 286/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]

32009R0286Regulation28 apr 2009

del 7 aprile 2009

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande di registrazione delle denominazioni «Melva de Andalucía» e «Caballa de Andalucía» presentate dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Ovos Moles de Aveiro» presentata dal Portogallo e la domanda di registrazione della denominazione «Castagna di Vallerano» presentata dall'Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 .

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 .

2 GU C 177 del 12.7.2008, pag. 18 (Melva de Andalucía), GU C 177 del 12.7.2008, pag. 21 (Caballa de Andalucía), GU C 184 del 22.7.2008, pag. 42 (Ovos Moles de Aveiro), GU C 190 del 29.7.2008, pag. 7 (Castagna di Vallerano).

1. Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato: Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati ITALIA Castagna di Vallerano (DOP) Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati SPAGNA Melva de Andalucía (IGP) Caballa de Andalucía (IGP)

2. Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento: Classe 2.4. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria PORTOGALLO Ovos Moles de Aveiro (IGP)

Footnotes

  1. . 2

  2. (Melva de Andalucía), (Caballa de Andalucía), (Ovos Moles de Aveiro), (Castagna di Vallerano). 2

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