Regolamento (CE) n. 175/2009 del Consiglio, del 5 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

32009R0175Regulation6 mar 2009

del 5 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2009/175/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2009, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq 1 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq 2 , stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinati beni ed attività dell’Iraq. Detti regimi specifici sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2008.

(2) A norma della risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della posizione comune 2009/175/PESC, entrambi i regimi specifici devono rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2009. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue:

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2009. Per il Consiglio Il presidente M. ŘÍMAN

1 Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

2 GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6 .

Footnotes

  1. Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale. 2

  2. . 2

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