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32009R0151•Regolamento (CE) n. 151/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari
32009R0151Regulation22 feb 2009
del 20 febbraio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione 2 stabilisce le norme relative alla procedura di gara concernente le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari. A norma dell'articolo 2, talune destinazioni sono escluse dalla concessione di restituzioni all'esportazione.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 57/2009 della Commissione, del 22 gennaio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 3 , sono escluse dalla concessione di restituzioni, a decorrere dal 23 gennaio 2009, le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 4 .
(3) Il regolamento (CE) n. 619/2008 deve essere quindi modificato di conseguenza.
(4) Data la necessità di allineare quanto prima possibile le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione mediante procedura di gara a quelle escluse dal beneficio delle restituzioni comuni, occorre prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008 è aggiunta la seguente lettera d):
«d) le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione .
GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 .» "
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20 .
3 GU L 19 del 23.1.2009, pag. 5 .
4 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 .
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