Regolamento (CE) n. 150/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

32009R0150Regulation22 feb 2009

del 20 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 2 stabilisce le norme che disciplinano la procedura di gara per le restituzioni all'esportazione relativamente al burro naturale in blocchi di cui al codice ex ex 0405 10 19 9700, al butteroil in contenitori di cui al codice ex ex 0405 90 10 9000 e al latte scremato in polvere di cui al codice ex ex 0402 10 19 9000.

(2) Una gara permanente è aperta per determinare le restituzioni all'esportazione relativamente ai suddetti prodotti lattieri. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 619/2008, vi è un periodo di gara al mese. Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero, le gare per la determinazione delle restituzioni all'esportazione devono essere indette due volte all'anno.

(3) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 619/2008.

(4) L'impellente necessità di proporre un'efficace misura di sostegno del mercato fa sì che il presente regolamento debba entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 619/2008 è modificato come segue:

  1. al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dai seguenti termini: «Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del martedì che precede la data di chiusura di cui al terzo comma, con le seguenti eccezioni:»;

  2. al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dai seguenti termini: «Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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