Regolamento (CE) n. 147/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009 , recante delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso (Versione codificata)

32009R0147Regulation13 mar 2009

del 20 febbraio 2009

recante delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso

(Versione codificata)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) È opportuno definire le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all’esportazione nei settori dei cereali e del riso.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune per i mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all’allegato I, parte I, lettere a), b) e c), e all’allegato I, parte II, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all’esportazione sono definite all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2145/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20 .

3 V. allegato II.

Zona I

a) Marocco Algeria Tunisia

b) Egitto Israele Libano Siria Turchia Sahara occidentale

c) Libia

Zona II

a) Norvegia Isole Færøer Islanda

b) Russia (settentrionale) Bielorussia

Zona III

a) Bosnia-Erzegovina Croazia Territorio dell’ex Iugoslavia, a esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina

b) Albania

c) Russia (meridionale) Armenia Georgia Azerbaigian Repubblica di Moldova Ucraina Kazakistan Kirghizistan Uzbekistan Tagikistan Turkmenistan

Zona IV

a) Messico Paesi e territori dell’America centrale (diversi dagli ACP)

b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto Rico e PTOM)

c) Paesi e territori dell’America del Sud (costa atlantica, diversi dagli PTOM)

d) Paesi e territori dell’America del Sud (costa pacifica)

Zona V

Repubblica del Sudafrica

Zona VI

Paesi e territori della penisola arabica

Giordania

Iraq

Iran

Zona VII

a) Afghanistan Pakistan India (compreso il Sikkim) Nepal Sri Lanka Bangladesh Myanmar Bhutan Isole dell’Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM)

b) Tailandia Cambogia Laos Giappone Indonesia Malaysia Filippine

c) Altri paesi e territori d’Asia e d’Oceania (diversi dagli PTOM) Australia Nuova Zelanda

Zona VIII

a) (Paesi ACP) Angola Antigua e Barbuda Bahama Barbados Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Repubblica centrafricana Comore (esclusa Mayotte) Congo Costa d’Avorio Gibuti Dominica Etiopia Figi Gabon Gambia Ghana Grenada Guinea Guinea-Bissau Guinea equatoriale Guiana Haiti Giamaica Kenia Kiribati Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Maurizio Mauritania Mozambico Namibia Niger Nigeria Uganda Papua Nuova Guinea Repubblica Dominicana Ruanda San Cristoforo e Nevis San Vincenzo e isole Grenadine Santa Lucia Salomone (isole) Samoa São Tomé e Príncipe Senegal Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Suriname Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu Vanuatu Repubblica democratica del Congo Zambia Zimbabwe

b) (PTOM) Polinesia francese Nuova Caledonia e dipendenze Wallis e Futuna Terre australi e antartiche francesi Saint-Pierre e Miquelon Mayotte Antille olandesi Aruba Groenlandia Anguilla Isole Cayman Isole Falkland Isole Georgia del Sud e Sandwich australi Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Montserrat Pitcairn Sant’Elena e dipendenze Territorio antartico britannico Territorio britannico dell’Oceano Indiano

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione
( GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20 ).
Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione
( GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48 ).
limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione
( GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18 ).
limitatamente all’articolo 3
Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione
( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).
limitatamente all’articolo 2

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2145/92Presente regolamento
Articolo 1, primo commaArticolo 1
Articolo 1, secondo comma
Articolo 2
Articolo 2, primo commaArticolo 3
Articolo 2, secondo comma
AllegatoAllegato I
Allegato II
Allegato III

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. V. allegato II. 2

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