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32009R0121•Regolamento (CE) n. 121/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 , che fissa l'importo supplementare da versare in Bulgaria per le pesche destinate alla trasformazione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007-2008 conformemente al regolamento (CE) n. 679/2007
32009R0121Regulation13 feb 2009
del 9 febbraio 2009
che fissa l'importo supplementare da versare in Bulgaria per le pesche destinate alla trasformazione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007-2008 conformemente al regolamento (CE) n. 679/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto il regolamento (CE) n. 679/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007-2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione 1 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 2 , la Bulgaria ha notificato alla Commissione che 119,46 tonnellate di pesche avevano beneficiato di un aiuto alla trasformazione nel quadro del suddetto regime per la campagna 2007-2008. Il limite di trasformazione fissato per questo Stato membro nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio 3 non è perciò stato superato. Un importo supplementare di 11,92 EUR per tonnellata dovrà di conseguenza essere versato per i suddetti quantitativi.
(2) Per la campagna di commercializzazione 2007-2008, i produttori della Romania non hanno presentato domande di aiuto per le pesche destinate alla trasformazione. In tale Stato membro non è pertanto necessario versare alcun importo supplementare per la suddetta campagna,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'importo supplementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 679/2007, pari a 11,92 EUR per tonnellata di pesche destinate alla trasformazione, è versato in Bulgaria successivamente alla campagna di commercializzazione 2007-2008.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 157 del 19.6.2007, pag. 12 .
2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 .
3 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 .
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