Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009 , che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

32009R0110Regulation7 feb 2009

del 5 febbraio 2009

che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi 1 , in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 519/94 2 il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2) Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina.

(3) Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

(4) Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

(5) Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009. Per la Commissione Catherine ASHTON Membro della Commissione

1 GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1 .

2 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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