Regolamento (CE) n. 98/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

32009R0098Regulation23 feb 2009

del 2 febbraio 2009

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite de La Alcarria» presentata dalla Spagna, le domande di registrazione delle denominazioni «Radicchio di Verona» e «Zafferano di Sardegna» presentate dall’Italia e la domanda di registrazione della denominazione «Huîtres Marennes Oléron» presentata dalla Francia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 .

2 GU C 112 del 7.5.2008, pag. 39 (Aceite de La Alcarria), GU C 114 del 9.5.2008, pag. 11 (Radicchio di Verona), GU C 117 del 14.5.2008, pag. 39 (Zafferano di Sardegna), GU C 118 del 15.5.2008, pag. 35 (Huîtres Marennes Oléron).

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Aceite de La Alcarria (DOP)

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Radicchio di Verona (IGP)

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FRANCIA

Huîtres Marennes Oléron (IGP)

Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

ITALIA

Zafferano di Sardegna (DOP)

Footnotes

  1. . 2

  2. (Aceite de La Alcarria), (Radicchio di Verona), (Zafferano di Sardegna), (Huîtres Marennes Oléron). 2

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