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32009R0097•Regolamento (CE) n. 97/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009 , che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda l'uso del modulo flessibile (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009R0097Regulation23 feb 2009
del 2 febbraio 2009
che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda l'uso del modulo flessibile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 295/2008 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.
(2) Occorre pianificare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'uso del modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) di detto regolamento e deciderne il campo di applicazione, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da svolgere e i requisiti di qualità.
(3) L'accesso al finanziamento rappresenta un problema di rilievo nella maggior parte degli Stati membri e al tempo stesso nella Comunità. È evidente che le imprese europee soffrono di un deficit di finanziamento, in particolare nel caso di forte crescita o se possono essere qualificate come giovani imprese. Statistiche specifiche sono quindi necessarie per consentire di analizzare la situazione di queste imprese rispetto a quella dell'insieme delle piccole e medie imprese. Nella misura del possibile, occorre estrarre questi dati dalle fonti esistenti.
(4) Gli ulteriori dettagli tecnici eventualmente necessari formeranno oggetto di orientamenti e raccomandazioni elaborati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 295/2008 è utilizzato per produrre statistiche relative all'accesso delle imprese al finanziamento. Il campo di applicazione della raccolta di dati è costituito da imprese non finanziarie con 10-249 addetti nel 2005 e ancora attivi nel 2008, che impiegano 10 o più persone nel periodo di riferimento di cui all'articolo 6; le subpopolazioni sono rappresentate da imprese in forte espansione (tasso di crescita medio dell'occupazione su base annua superiore al 20 % dal 2005 al 2008) e le «gazzelle» (imprese a forte crescita aventi un'età massima di cinque anni), create nel 2003 o nel 2004.
Al fine di limitare l'onere che grava sulle imprese e i costi sostenuti dagli Stati membri, occorre utilizzare, nel limite del possibile, i dati esistenti delle fonti amministrative.
Le caratteristiche comprese nella raccolta dei dati sono le seguenti:
a) l'importanza della struttura della proprietà all'atto dell'avviamento dell'impresa e al momento dell'osservazione per l'accesso al finanziamento;
b) il grado e il tasso di riuscita dei tentativi di ottenere vari tipi di finanziamento interno ed esterno e i motivi per i quali non sono stati ottenuti;
c) il livello delle garanzie per i prestiti alle imprese;
d) la percezione da parte del proprietario/direttore del costo e dell'onere legati all'ottenimento di prestiti e della situazione finanziaria dell'impresa;
e) l'importanza della scelta dell'istituzione finanziaria (prossimità geografica, in particolare nel caso di situazioni transfrontaliere, proprietario straniero o nazionale, stato anteriore di cliente, ecc.);
f) il rapporto indebitamento/fatturato e le altre correlazioni fra le caratteristiche finanziarie nei conti delle imprese e la loro importanza per la futura crescita dell'impresa;
g) la percezione dei fabbisogni in materia di finanziamento per il futuro, le forme che esso assumerà e i motivi di questi fabbisogni;
h) il legame percepito fra le opzioni di finanziamento e la loro disponibilità e le prospettive per la crescita dell'occupazione;
i) la percezione dell'onere amministrativo globale che grava sulle imprese;
j) lo sforzo da compiere per compilare un eventuale questionario sull'accesso al finanziamento.
Le attività coperte sono i seguenti aggregati della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea, stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 (NACE Rev. 2), nella misura in cui esse costituiscono attività di mercato:
a) da B a E (industria);
b) F (costruzione);
c) da G a N [servizi, aggregati ad eccezione di J, K (servizi finanziari) e M];
d) J (servizi ICT);
e) M (servizi professionali, scientifici e tecnici).
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri trasmettono i risultati relativi alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento, compresi i dati riservati, alla Commissione (Eurostat) in conformità delle disposizioni comunitarie esistenti in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto 3 .
Queste disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nella misura in cui essi comprendono dati confidenziali. I dati sono trasmessi per via elettronica. Il formato di trasmissione deve essere conforme alle norme di scambio di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica al punto di accesso unico gestito dalla Commissione (Eurostat).
Il periodo di riferimento è quel periodo del 2010 nel corso del quale i dati saranno estratti da fonti esistenti o raccolti presso le imprese.
Lo standard di qualità è costituito dalla trasmissione di serie di dati che coprono il seguente numero di unità statistiche per Stato membro partecipante:
— Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito: rispettivamente 1 800 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
— Belgio, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Svezia: rispettivamente 900 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
— Danimarca e Finlandia: rispettivamente 500 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
— Lettonia e Lituania: rispettivamente 300 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti,
— Cipro e Malta: rispettivamente 233 imprese rispondenti o l'equivalente in dati esistenti.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2009. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13 .
2 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 .
3 GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1 .
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