Regolamento (CE) n. 71/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009 , che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009

32009R0071Regulation23 gen 2009

del 23 gennaio 2009

che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità 2 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 stabilisce le norme per l'attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento per la campagna 2008-2009. L'attribuzione avviene in due fasi, denominate «fase n. 1» e «fase n. 2».

(2) Il quantitativo globale di granturco offerto all'intervento durante la fase n. 1, compresa tra il 1 o agosto e il 31 dicembre 2008, non ha superato il limite massimo stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008-2009.

(3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 687/2008, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008/2009 in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 è pari a 172 377 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20 .

Footnotes

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