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32009R0070 ΓÇó Regolamento (CE) n. 70/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009R0070Regulation27 gen 2009
del 23 gennaio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione 2 sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. I Miglioramenti comprendono 35 modifiche ai principi contabili internazionali esistenti, suddivise in due parti: la Parte I contiene le modifiche che determinano cambiamenti relativi alla presentazione, alla rilevazione o alla valutazione, mentre la Parte II riguarda modifiche di carattere terminologico o redazionale.
(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 3 , il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(2) i Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(3) l'IFRS 1 è modificato conformemente alle modifiche all'IFRS 5 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(4) lo IAS 7 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 16 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(5) l'IFRS 7 e lo IAS 32 sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31, come indicato all'allegato del presente regolamento;
(6) lo IAS 16 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 40 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(7) lo IAS 41 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 20 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(8) l'IFRS 5, lo IAS 2 e lo IAS 36 sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 41, come indicato all'allegato del presente regolamento.
Le società applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1, punti 2 e da 4 a 8, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.
Le società applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1, punti 1 e 3 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 .
2 GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1 .
3 GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33 .
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
| Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards |
|---|
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
MIGLIORAMENTI AGLI IFRS
PARTE I
Modifiche all’International Financial Reporting Standard 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
Sono aggiunti i paragrafi 8A, 36A e 44C.
CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
8A Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i criteri enunciati nei paragrafi 6–8, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di minoranza nell’ex controllata.
Presentazione di attività operative cessate
36A Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cui quest’ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
44C I paragrafi 8A e 36A sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 o luglio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Tuttavia, l’entità non deve applicare le modifiche agli esercizi che hanno inizio prima del 1 o luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008). Se l’entità applica le modifiche prima del 1 o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare le modifiche prospetticamente a partire dalla data della prima applicazione dell’IFRS 5, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45 dello IAS 27 (modificato nel maggio 2008).
Appendice alle Modifiche all’IFRS 5
Modifiche all’IFRS 1
Le entità devono applicare le modifiche all’IFRS 1 riportate nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche all’IFRS 5.
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Il paragrafo 34C(c) è modificato ed è aggiunto il paragrafo 47L.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
Partecipazioni di minoranza
| 34C | (a): … | (a) | … | (c) | le disposizioni di cui ai paragrafi 34–37 per la contabilizzazione della perdita del controllo su una controllata e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||
| (c) | le disposizioni di cui ai paragrafi 34–37 per la contabilizzazione della perdita del controllo su una controllata e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
47L Il paragrafo 34C è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 o luglio 2009. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) in un periodo precedente, le modifiche devono essere applicate dal periodo precedente in questione.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 1
Presentazione del bilancio (rivista nella sostanza nel 2007)
I paragrafi 68 e 71 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 139C.
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
Attività correnti
68 Il ciclo operativo di un’entità è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell’ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi rientrano alcune attività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti.
Passività correnti
71 Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi rientrano alcune passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli scoperti bancari, la quota corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
139C I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 16
Immobili, impianti e macchinari
I paragrafi 6 e 69 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 68A e 81D.
DEFINIZIONI
6 I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati: … Il valore recuperabile è il valore più alto tra il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita e il valore d’uso di un bene. …
ELIMINAZIONE CONTABILE
68A Tuttavia, un’entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti e macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile quando cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono essere rilevati come ricavi conformemente allo IAS 18 Ricavi . L’IFRS 5 non si applica quando i beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività sono trasferiti tra le rimanenze.
69 La dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). Nello stabilire la data di dismissione di un elemento, l’entità applica i criteri di cui allo IAS 18 per la rilevazione dei ricavi della vendita di beni. Lo IAS 17 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
81D I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario .
Appendice alle Modifiche allo IAS 16
Modifiche allo IAS 7
Le entità devono applicare le modifiche allo IAS 7 riportate nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche allo IAS 16.
IAS 7 Rendiconto finanziario
Il paragrafo 14 è modificato. È aggiunto il paragrafo 55.
14 I flussi finanziari … … Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che vanno inseriti nella rilevazione dell’utile (perdita) d’esercizio. I flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento. Tuttavia, i pagamenti in contanti per produrre o acquisire attività possedute per la locazione ad altri e successivamente possedute per la vendita come descritto nel paragrafo 68A dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari sono flussi finanziari da attività operative. Gli incassi derivanti da locazioni e successive vendite di tali beni sono anch’essi flussi finanziari da attività operative.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
55 Il paragrafo 14 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica in un periodo precedente, deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente il paragrafo 68A dello IAS 16.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 19
Benefici per i dipendenti
I paragrafi 7, 8(b), 32B, 97, 98, 111 e 160 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 111A e 159D.
DEFINIZIONI
7 … I benefici a breve termine per i dipendenti sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che devono essere liquidati entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa. … Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che non devono essere liquidati entro i dodici mesi successivi al termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa. … Il rendimento delle attività a servizio di un piano è dato dall’interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività a servizio del piano insieme a utili o perdite, realizzati e non realizzati sulle attività a servizio del piano dedotti i costi di amministrazione del piano (diversi da quelli inclusi nelle ipotesi attuariali utilizzate per valutare l’obbligazione per benefici definiti) e qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso. … Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è la variazione del valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti relative all’attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti. La variazione deriva, nell’esercizio corrente, dall’introduzione o dalla modifica di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o di altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (quando l’introduzione o la modifica di benefici determina un incremento del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti) o negativo (quando la modifica dei benefici esistenti determina una riduzione del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti).
BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI
| 8 | (b): assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando la retribuzione per le assenze deve essere liquidata entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti prestano l’attività lavorativa relativa; | (b) | assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando la retribuzione per le assenze deve essere liquidata entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti prestano l’attività lavorativa relativa; |
|---|---|---|---|
| (b) | assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando la retribuzione per le assenze deve essere liquidata entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti prestano l’attività lavorativa relativa; |
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI A BENEFICI DEFINITI
Piani relativi a più datori di lavoro
| 32B | (a): … | (a) | … |
|---|---|---|---|
| (a) | … |
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
97 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate sorge quando l’entità avvia un piano a benefici definiti che attribuisce benefici a prestazioni di lavoro passate o modifica i benefici dovuti per prestazioni di lavoro passate nell’ambito di un piano a benefici definiti esistente. Tali cambiamenti rappresentano il corrispettivo dell’attività lavorativa prestata dal dipendente durante il periodo fino al momento in cui i benefici relativi sono acquisiti. Perciò, l’entità rileva il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate in quel periodo, indipendentemente dal fatto che il costo si riferisca al lavoro svolto dal dipendente nei periodi precedenti. L’entità misura il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate come variazione della passività conseguente alla modifica (vedere paragrafo 64). Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è negativo quando un’entità modifica i benefici attribuibili alle prestazioni di lavoro passate in modo tale che si determina una riduzione del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti.
| 98 | (a): l’effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull’obbligazione a pagare benefici per l’attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste); | (a) | l’effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull’obbligazione a pagare benefici per l’attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste); | (b) | le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l’entità ha un’obbligazione implicita ad accordare tali aumenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti); | (c) | le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali rilevati nel bilancio se l’entità deve, sulla base delle condizioni formali di un piano (o di un’obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione, utilizzare qualsiasi eccedenza del piano a beneficio dei partecipanti al piano, anche se l’incremento del beneficio non è stato ancora formalmente concesso [l’aumento risultante dell’obbligazione è una perdita attuariale e non un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, vedere paragrafo 85(b)]; | (d) | l’incremento dei benefici acquisiti quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per l’acquisizione (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che l’entità ha contabilizzato il costo stimato dei benefici come onere relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel momento della prestazione lavorativa); e | (e) | l’effetto delle modifiche al piano che riducono i benefici per il lavoro futuro (una riduzione). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | l’effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull’obbligazione a pagare benefici per l’attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste); | ||||||||||
| (b) | le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l’entità ha un’obbligazione implicita ad accordare tali aumenti (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti); | ||||||||||
| (c) | le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali rilevati nel bilancio se l’entità deve, sulla base delle condizioni formali di un piano (o di un’obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione, utilizzare qualsiasi eccedenza del piano a beneficio dei partecipanti al piano, anche se l’incremento del beneficio non è stato ancora formalmente concesso [l’aumento risultante dell’obbligazione è una perdita attuariale e non un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, vedere paragrafo 85(b)]; | ||||||||||
| (d) | l’incremento dei benefici acquisiti quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per l’acquisizione (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che l’entità ha contabilizzato il costo stimato dei benefici come onere relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel momento della prestazione lavorativa); e | ||||||||||
| (e) | l’effetto delle modifiche al piano che riducono i benefici per il lavoro futuro (una riduzione). |
Riduzioni ed estinzioni
| 111 | (a): è impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione significativa del numero di dipendenti compresi nel piano; o | (a) | è impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione significativa del numero di dipendenti compresi nel piano; o | (b) | modifica le condizioni di un piano a benefici definiti cosicché un elemento significativo dell’anzianità successiva dei dipendenti in servizio non darà più diritto a benefici o darà diritto, soltanto, a benefici ridotti. |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | è impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione significativa del numero di dipendenti compresi nel piano; o | ||||
| (b) | modifica le condizioni di un piano a benefici definiti cosicché un elemento significativo dell’anzianità successiva dei dipendenti in servizio non darà più diritto a benefici o darà diritto, soltanto, a benefici ridotti. |
111A Quando una modifica del piano riduce i benefici, solo l’effetto della riduzione sulle prestazioni future è una riduzione. L’effetto di una riduzione per prestazioni di lavoro passate è un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate negativo.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
159D I paragrafi 7, 8(b), 32B, 97, 98 e 111 sono stati modificati ed il paragrafo 111A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. Un’entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 7, 8(b) e 32B a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Un’entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 97, 98, 111 e 111A alle variazioni dei benefici che si verificano il 1 o gennaio 2009 o in data successiva.
160 Lo IAS 8 si applica quando un’entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159-159D. Nell’applicare tali variazioni retroattivamente, come disposto dallo IAS 8, l’entità tratta tali cambiamenti come se essi fossero stati applicati allo stesso tempo del resto del Principio, salvo che l’entità possa indicare gli importi richiesti dal paragrafo 120A(p), in quanto gli importi sono determinati prospetticamente per ogni esercizio a partire dal primo esercizio presentato in bilancio in cui l’entità ha applicato per la prima volta le modifiche del paragrafo 120A.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
Il paragrafo 37 è eliminato. Sono aggiunti i paragrafi 10A e 43.
CONTRIBUTI PUBBLICI
10A Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d’interesse inferiore a quello di mercato è trattato come un contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione . Il beneficio del tasso d’interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente allo IAS 39 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L’entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.
ASSISTENZA PUBBLICA
37 [Eliminato]
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
43 Il paragrafo 37 è stato eliminato ed il paragrafo 10A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai prestiti pubblici ricevuti in periodi aventi inizio a partire dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifica al Principio contabile internazionale n. 23
Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007)
Il paragrafo 6 è modificato. È aggiunto il paragrafo 29A.
DEFINIZIONI
| 6 | (a): gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione; | (a) | gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione; | (b) | [eliminato] | (c) | [eliminato] | (d) | gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing ; e | (e) | le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione; | ||||||||||
| (b) | [eliminato] | ||||||||||
| (c) | [eliminato] | ||||||||||
| (d) | gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing ; e | ||||||||||
| (e) | le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
29A Il paragrafo 6 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifica al Principio contabile internazionale n. 27
Bilancio consolidato e separato
Il paragrafo 37 è modificato. È aggiunto il paragrafo 43A.
CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO
| 37 | (a): al costo, o | (a) | al costo, o | (b) | in conformità allo IAS 39. |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | al costo, o | ||||
| (b) | in conformità allo IAS 39. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43A Il paragrafo 37 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009, prospetticamente dalla data alla quale ha applicato per la prima volta l’IFRS 5. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 28
Partecipazioni in società collegate
I paragrafi 1 e 33 e il titolo che precede il paragrafo 41 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 41C.
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 1 | (a): società d’investimento in capitale di rischio, o | (a) | società d’investimento in capitale di rischio, o | (b) | fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | società d’investimento in capitale di rischio, o | ||||
| (b) | fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni |
APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Perdite per riduzione di valore
| 33 | (a): … | (a) | … |
|---|---|---|---|
| (a) | … |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
41C I paragrafi 1 e 33 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative , al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare le modifiche prospetticamente.
Modifica al Principio contabile internazionale n. 31
Partecipazioni in joint venture
Il paragrafo 1 e il titolo che precede il paragrafo 58 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 58B.
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 1 | (a): società d’investimento in capitale di rischio, o | (a) | società d’investimento in capitale di rischio, o | (b) | fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | società d’investimento in capitale di rischio, o | ||||
| (b) | fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58B Il paragrafo 1 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative , al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 4 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.
Appendice alle Modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31
Modifiche ad altri IFRS
Le entità devono applicare le modifiche all’IFRS 7 e allo IAS 32 nella presente appendice quando applicano le relative modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31.
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Il paragrafo 3(a) è modificato. È aggiunto il paragrafo 44D.
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 3 | (a): quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato , dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture . Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32. | (a) | quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato , dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture . Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32. |
|---|---|---|---|
| (a) | quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato , dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture . Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44D Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.
IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
Il paragrafo 4(a) e il titolo che precede il paragrafo 96 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 97D.
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 4 | (a): quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato , dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture . Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture. | (a) | quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato , dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture . Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture. |
|---|---|---|---|
| (a) | quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato , dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture . Tuttavia in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono ad un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando lo IAS 39; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
97D Il paragrafo 4 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell’IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31 pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.
Modifiche al principio contabile internazionale n. 29
Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
I paragrafi 6, 15 e 19 sono modificati. Tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEL BILANCIO
6 Le entità che preparano i bilanci sulla base del costo storico non tengono conto né delle variazioni del livello generale dei prezzi né degli incrementi dei prezzi specifici delle attività o passività rilevate. Fanno eccezione quelle attività e passività che l’entità deve misurare al fair value (valore equo) o sceglie di misurare al fair value (valore equo). Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari possono essere rivalutati al fair value (valore equo) e le attività biologiche devono essere valutate in linea di massima al fair value (valore equo). Alcune entità, tuttavia, presentano il bilancio utilizzando il criterio del costo corrente che riflette gli effetti delle variazioni nei prezzi specifici dei beni posseduti.
15 La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Il costo rideterminato o il costo al netto degli ammortamenti di ciascuno di questi elementi è determinato applicando al costo storico e agli ammortamenti accumulati la variazione di un indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di chiusura dell’esercizio. Ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari, le rimanenze di materie prime e di merci, l’avviamento, i brevetti, i marchi e i beni analoghi sono rideterminati a partire dalla data del loro acquisto. Le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti sono rideterminate a partire dalla data alla quale sono sostenuti i costi di acquisto e di produzione.
19 Il valore rideterminato di un elemento non monetario è ridotto, secondo quanto previsto dagli IFRS pertinenti, quando esso eccede il suo valore recuperabile. Ad esempio, i valori rideterminati di immobili, impianti e macchinari, avviamento, brevetti e marchi sono ridotti al valore recuperabile e i valori rideterminati per le rimanenze sono ridotti al valore netto di realizzo.
Modifica al Principio contabile internazionale n. 36
Riduzione di valore delle attività
Il paragrafo 134(e) è modificato. È aggiunto il paragrafo 140C.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita
| 134 | (e): se il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) si basa sul fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la metodologia utilizzata per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita non è determinato utilizzando un prezzo di mercato osservabile per l’unità (gruppo di unità), devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni: (i) una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; (ii) una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione. Se il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita è determinato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni: (iii) il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; (iv) il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari; (v) il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari. — (i) — una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; — (ii) — una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione. — (iii) — il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; — (iv) — il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari; — (v) — il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari. (i): una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; (ii): una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione. (iii): il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; (iv): il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari; (v): il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari. | (e) | (i): una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; | (i) | una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; | (ii) | una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione. | (iii) | il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; | (iv) | il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari; | (v) | il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (e) | (i): una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; | (i) | una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; | (ii) | una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione. | (iii) | il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; | (iv) | il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari; | (v) | il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari. | ||
| (i) | una descrizione di ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità) è più sensibile; | ||||||||||||
| (ii) | una descrizione dell’approccio della direzione aziendale per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) a ogni assunto di base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti esterne di informazione, e, se no, come e perché differisce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di informazione. | ||||||||||||
| (iii) | il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari; | ||||||||||||
| (iv) | il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari; | ||||||||||||
| (v) | il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
140C Il paragrafo 134(e) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 38
Attività immateriali
I paragrafi 69, 70 e 98 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 69A e 130D.
RILEVAZIONE DI UN COSTO
| 69 | (a): … | (a) | … | (c) | spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza). | (d) | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||||
| (c) | spese pubblicitarie e attività promozionali (compresi i cataloghi per vendite per corrispondenza). | ||||||
| (d) | … |
69A Un’entità ha il diritto di accedere ai beni quando ne è proprietaria. Analogamente, ha il diritto di accedere ai beni quando sono stati costruiti da un fornitore conformemente ai termini di un contratto di fornitura e l’entità potrebbe esigerne la consegna in cambio di un pagamento. I servizi sono ricevuti quando sono eseguiti da un fornitore conformemente ad un contratto di prestazione all’entità e non quando l’entità li utilizza per fornire un altro servizio, ad esempio, per fornire una pubblicità ai clienti.
70 Il paragrafo 68 non impedisce ad un’entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell’attivo nel caso in cui il pagamento per i beni sia avvenuto prima che l’entità abbia ottenuto il diritto di accedere a tali beni. Analogamente, il paragrafo 68 non impedisce ad un’entità di rilevare un pagamento anticipato tra le poste dell’attivo nel caso in cui il pagamento per i servizi sia avvenuto prima che l’entità abbia ricevuto tali servizi.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE DEFINITA
Periodo e metodo di ammortamento
98 Possono essere utilizzati diversi metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un’attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. La scelta del metodo da utilizzare si basa sull’attesa modalità di consumo degli attesi benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
130D I paragrafi 69, 70 e 98 sono stati modificati ed il paragrafo 69A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 39
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
I paragrafi 9, 73 e AG8 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 50A e 108C.
DEFINIZIONI
9 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: …
Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari
Un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un’attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.
| (a) | (i): è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; | (i) | è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; | (ii) | in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; o | (iii) | è un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | è acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; | ||||||
| (ii) | in sede di prima rilevazione è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo; o | ||||||
| (iii) | è un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura). |
(b) …
VALUTAZIONE
Riclassificazioni
| 50A | (a): un derivato che era in precedenza un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche; | (a) | un derivato che era in precedenza un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche; | (b) | un derivato che diventa un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto; | (c) | le attività finanziarie sono riclassificate quando un’impresa di assicurazioni cambia i propri principi contabili conformemente al paragrafo 45 dell’IFRS 4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | un derivato che era in precedenza un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche; | ||||||
| (b) | un derivato che diventa un designato ed efficace strumento di copertura in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto; | ||||||
| (c) | le attività finanziarie sono riclassificate quando un’impresa di assicurazioni cambia i propri principi contabili conformemente al paragrafo 45 dell’IFRS 4. |
COPERTURE
Strumenti di copertura
Strumenti qualificabili
73 Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte esterna all’entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo consolidato o singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo o altre divisioni aziendali dell’entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente eliminate in sede di consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste possono qualificarsi per la contabilizzazione di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato di singole entità all’interno del gruppo a condizione che siano esterni alla singola entità cui si riferisce il bilancio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
108C I paragrafi 9, 73 e AG8 sono stati modificati ed il paragrafo 50A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. Un’entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 9 e 50A alla data e nel modo in cui ha applicato le modifiche del 2005 descritte al paragrafo 105A. È consentita un’applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifica alla guida operativa relativa allo IAS 39
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
DEFINIZIONI (PARAGRAFI 8 E 9)
Tasso di interesse effettivo
AG8 Se un’entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L’entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario o, laddove applicabile, al tasso d’interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 92. La rettifica è rilevata come provento o onere nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. Se un’attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E, e l’entità aumenta in seguito le proprie stime degli incassi futuri a seguito della maggiore recuperabilità di tali incassi, l’effetto di tale aumento deve essere rilevato come una rettifica del tasso d’interesse effettivo a partire dalla data del cambiamento della stima piuttosto che come una rettifica del valore contabile dell’attività alla data del cambiamento della stima.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 40
Investimenti immobiliari
I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono modificati. È eliminato il paragrafo 22 e sono aggiunti i paragrafi 53A, 53B e 85B.
DEFINIZIONI
| 8 | (a): … | (a) | … | (e) | un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare. |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||
| (e) | un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare. |
| 9 | (a): … | (a) | … | (d) | [eliminato] | (e) | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||||
| (d) | [eliminato] | ||||||
| (e) | … |
VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
22 [Eliminato]
Modello del fair value (valore equo)
48 In circostanze eccezionali, vi sono fin dall’inizio chiare indicazioni, quando l’entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l’utilità di una specifica stima del fair value (valore equo) è nulla. Ciò potrebbe indicare che il fair value (valore equo) dell’immobile non sarà attendibilmente determinabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).
Impossibilità di determinare attendibilmente il fair value (valore equo)
53 Vi è una presunzione relativa che l’entità possa determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi è una chiara indicazione sin dal momento in cui l’entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall’entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, operazioni comparabili di mercato non sono frequenti e stime alternative attendibili del fair value (valore equo) (per esempio, basate su proiezioni di flussi finanziari attualizzati) non sono disponibili. Se un’entità stabilisce che il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione non è determinabile attendibilmente, ma si aspetta che il fair value (valore equo) dell’immobile sarà determinabile attendibilmente una volta che la costruzione sarà terminata, deve valutare tale investimento immobiliare in costruzione al costo finché il suo fair value (valore equo) diventa determinabile attendibilmente o la costruzione è completata, qualora ciò accada prima. Se un’entità stabilisce che il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare (che non sia un investimento immobiliare in costruzione) non è determinabile attendibilmente su base continuativa, l’entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il modello del costo di cui allo IAS 16. Il valore residuo dell’investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L’entità deve applicare lo IAS 16 fino alla dismissione dell’investimento immobiliare.
53A Una volta che l’entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare in costruzione che è stato valutato in precedenza al costo, deve valutare tale immobile al suo fair value (valore equo). Dopo che la costruzione di tale immobile è stata completata, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. In caso contrario, conformemente al paragrafo 53, l’immobile deve essere contabilizzato utilizzando il modello del costo conformemente allo IAS 16.
53B La presunzione che il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare in costruzione possa essere valutato attendibilmente può essere confutata solo in sede di rilevazione iniziale. Un’entità che ha valutato un investimento immobiliare in costruzione al fair value (valore equo) non può concludere che il fair value (valore equo) dell’immobile in questione completato non può essere determinato attendibilmente.
54 Nelle circostanze eccezionali in cui l’entità è costretta, per le motivazioni esposte nel paragrafo 53, a valutare un investimento immobiliare al costo secondo quanto previsto dallo IAS 16, valuta tutti i propri restanti investimenti immobiliari al fair value (valore equo), inclusi gli investimenti immobiliari in costruzione. In questi casi, sebbene l’entità possa contabilizzare al costo un investimento immobiliare, l’entità deve continuare a contabilizzare ogni altro immobile al fair value (valore equo).
CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE
| 57 | (a): … | (a) | … | (c) | la cessazione dell’uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare; o | (d) | l’inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare; | (e) | [eliminato]. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||||||
| (c) | la cessazione dell’uso da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare; o | ||||||||
| (d) | l’inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento di destinazione da rimanenza ad investimento immobiliare; | ||||||||
| (e) | [eliminato]. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
85B I paragrafi 8, 9, 48, 53, 54 e 57 sono stati modificati, il paragrafo 22 è stato eliminato e i paragrafi 53A e 53B sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. Un’entità può applicare le modifiche agli investimenti immobiliari in costruzione a partire da qualsiasi data prima del 1 o gennaio 2009 a condizione che il fair value (valore equo) di tali investimenti sia stato determinato a tali date. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare contestualmente le modifiche ai paragrafi 5 e 81E dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari .
Appendice alle Modifiche allo IAS 40
Modifica allo IAS 16
Le entità devono applicare la modifica allo IAS 16 riportata nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche allo IAS 40.
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Il paragrafo 5 è modificato. È aggiunto il paragrafo 81E.
5 Un’entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 Investimenti immobiliari deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
81E Il paragrafo 5 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. Un’applicazione anticipata è consentita se un’entità applica contestualmente anche le modifiche ai paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 41
Agricoltura
I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 60.
DEFINIZIONI
Definizioni connesse all’agricoltura
5 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: L’attività agricola è la gestione da parte di un’entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche. …
| 6 | (a): … | (a) | … | (c) | La valutazione del cambiamento . I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine. |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||
| (c) | La valutazione del cambiamento . I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine. |
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
17 Se esiste un mercato attivo dell’attività biologica o del prodotto agricolo nella sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair value (valore equo) dell’attività. Se l’entità ha accesso a differenti mercati attivi utilizza quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l’entità ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.
20 In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l’entità impiega nella determinazione del fair value (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi dall’attività attualizzati a un tasso corrente di mercato.
21 La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il fair value (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L’entità considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. Nel determinare il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi, un’entità include i flussi finanziari netti che gli operatori di mercato prevedrebbero di ottenere dall’attività nel suo mercato più rilevante.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
60 I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
PARTE II
Le modifiche di cui alla Parte II devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 8
Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
I paragrafi 7, 9 e 11 sono modificati.
PRINCIPI CONTABILI
Selezione e applicazione dei principi contabili
7 Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall’applicazione dell’IFRS.
9 Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell’applicazione delle loro disposizioni. Tali guide precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni per la redazione del bilancio.
| 11 | (a): le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e | (a) | le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e | (b) | le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico . |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e | ||||
| (b) | le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico . |
Modifica al Principio contabile internazionale n. 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento
Il paragrafo 13 è modificato.
13 Se i dividendi vengono dichiarati (ossia i dividendi sono formalmente autorizzati e non più a discrezione dell’entità) dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione, i dividendi non sono rilevati come una passività alla fine del periodo contabile perché in tale momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono esposti nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio .
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
È aggiunta una nota a piè di pagina al titolo del Principio che precede il paragrafo 1 e sono modificati i paragrafi 2(b), 12–18, 20–22, 26, 27 e 32.
Nota al titolo
| * | (a): il termine «reddito imponibile» è stato modificato in «utile imponibile o perdita a fini fiscali», | (a) | il termine «reddito imponibile» è stato modificato in «utile imponibile o perdita a fini fiscali», | (b) | il termine «rilevato come ricavo/costo» è stato modificato in «rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio», | (c) | il termine «accreditato direttamente alle interessenze degli azionisti/al patrimonio netto» è stato modificato in «rilevato al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio», e | (d) | il termine «rettifica di una stima contabile» è stato modificato in «cambiamento di stima contabile». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | il termine «reddito imponibile» è stato modificato in «utile imponibile o perdita a fini fiscali», | ||||||||
| (b) | il termine «rilevato come ricavo/costo» è stato modificato in «rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio», | ||||||||
| (c) | il termine «accreditato direttamente alle interessenze degli azionisti/al patrimonio netto» è stato modificato in «rilevato al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio», e | ||||||||
| (d) | il termine «rettifica di una stima contabile» è stato modificato in «cambiamento di stima contabile». |
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 2 | (a): i problemi particolari … natura analoga. | (a) | i problemi particolari … natura analoga. | (b) | l’assistenza pubblica che è fornita a un’entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione dell’utile imponibile o della perdita a fini fiscali, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d’imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito. | (c) | la partecipazione pubblica … dell’entità. | (d) | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | i problemi particolari … natura analoga. | ||||||||
| (b) | l’assistenza pubblica che è fornita a un’entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione dell’utile imponibile o della perdita a fini fiscali, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d’imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito. | ||||||||
| (c) | la partecipazione pubblica … dell’entità. | ||||||||
| (d) | … |
CONTRIBUTI PUBBLICI
12 I contributi pubblici devono essere rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare.
13 Vi sono essenzialmente due approcci alla contabilizzazione dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è rilevato al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e il metodo del reddito, per il quale un contributo è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio in uno o più esercizi.
| 14 | (a): i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio; | (a) | i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio; | (b) | non è corretto rilevare i contributi pubblici nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio perché essi non costituiscono un reddito, ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi. |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio; | ||||
| (b) | non è corretto rilevare i contributi pubblici nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio perché essi non costituiscono un reddito, ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi. |
| 15 | (a): poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente a patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi appropriati; | (a) | poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente a patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi appropriati; | (b) | i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L’entità li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all’adempimento delle obbligazioni previste. Essi dovrebbero, perciò, essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare; | (c) | poiché le imposte sul reddito e le altre imposte sono costi, è logico rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio anche i contributi pubblici, che sono un’estensione delle politiche di bilancio. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente a patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi appropriati; | ||||||
| (b) | i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L’entità li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all’adempimento delle obbligazioni previste. Essi dovrebbero, perciò, essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare; | ||||||
| (c) | poiché le imposte sul reddito e le altre imposte sono costi, è logico rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio anche i contributi pubblici, che sono un’estensione delle politiche di bilancio. |
16 Per il metodo del reddito è fondamentale che i contributi pubblici siano rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi in cui l’entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare. La rilevazione dei contributi pubblici nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio al momento della riscossione non rispetta l’assunzione della contabilità di competenza (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio ) e potrebbe essere accettata solo nel caso in cui non esista un criterio per ripartire il contributo a esercizi differenti da quello nel quale esso è stato ricevuto.
17 Nella maggior parte dei casi gli esercizi nei quali l’entità rileva i costi o le spese relative a un contributo pubblico sono facilmente determinabili. Pertanto, i contributi riferibili a spese specifiche sono rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nello stesso esercizio della spesa relativa. Analogamente, i contributi relativi a beni ammortizzabili sono solitamente rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi nei quali è addebitato l’ammortamento di quei beni e nella medesima proporzione.
18 I contributi relativi a beni non ammortizzabili possono richiedere anche l’adempimento di certe condizioni e dovrebbero perciò essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio negli esercizi nei quali viene sostenuto il costo per adempiere alle condizioni previste. Per esempio, la concessione a titolo di contributo di un terreno può essere condizionata alla costruzione di un edificio nel luogo stesso e può essere corretto rilevarla nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio durante la vita utile dell’edificio.
20 Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all’entità senza correlati costi futuri deve essere rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio in cui diventa esigibile.
21 In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una particolare entità e possono non essere disponibili per un’intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nell’esercizio nel quale l’entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l’informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.
22 Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall’entità come compensazione per costi o perdite sostenuti in un periodo precedente. In questo caso il contributo è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo nel quale esso diventa esigibile, con un’informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.
Presentazione nel bilancio dei contributi in conto capitale
26 Il primo metodo rileva il contributo come ricavo differito rilevato con un criterio sistematico nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio durante la vita utile del bene.
27 L’altro metodo detrae il contributo nel calcolo del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio durante la vita del bene ammortizzabile come riduzione del costo dell’ammortamento.
Restituzione di contributi pubblici
32 Un contributo pubblico che diventa rimborsabile deve essere contabilizzato come un cambiamento di una stima contabile (vedere IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori ). La restituzione di un contributo pubblico in conto esercizio deve, in primo luogo, essere attribuita all’eventuale ricavo differito non ammortizzato rilevato in relazione al contributo. La parte della restituzione che residua, o l’intero ammontare della restituzione nel caso in cui non ci siano ricavi differiti, deve essere imputata immediatamente nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. La restituzione di un contributo in conto capitale deve essere rilevata aumentando il valore contabile del bene o riducendo il saldo dei ricavi differiti dell’ammontare da restituire. L’ammortamento complessivo ulteriore che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbe stato rilevato fino a quel momento, deve essere rilevato immediatamente nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.
Appendice alle Modifiche allo IAS 20
Modifiche allo IAS 41
Le entità devono applicare le modifiche allo IAS 41 esposte nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche apportate alla terminologia utilizzata nello IAS 20.
IAS 41 Agricoltura
I paragrafi 34–36 sono modificati.
CONTRIBUTI PUBBLICI
34 Un contributo pubblico non vincolato connesso a un’attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile
35 Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l’entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l’entità deve rilevare il contributo pubblico nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.
36 I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all’entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l’entità rileva tale parte nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio secondo un criterio temporale.
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 29
Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
È aggiunta una nota a piè di pagina al titolo del Principio che precede il paragrafo 1 e sono modificati i paragrafi 8, 14, 20, 28 e 34.
Nota al titolo
RIDETERMINAZIONE DEL BILANCIO
8 Il bilancio di un’entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata, sia che l’entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Anche i dati corrispondenti riferiti al periodo precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), e qualsiasi informazione riguardante precedenti periodi, devono essere esposti nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere .
Bilancio a costi storici
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
14 Tutte le altre attività e passività sono non monetarie. Alcuni elementi non monetari sono iscritti ai valori correnti alla data di chiusura dell’esercizio, quali il valore netto di realizzo e il fair value (valore equo); essi non vengono, di conseguenza, rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie vengono rideterminate.
20 L’entità partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto può presentare il suo bilancio nella valuta di un’economia iperinflazionata. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il prospetto del conto economico complessivo di tale partecipata sono rideterminati secondo quanto previsto dal presente Principio al fine di determinare la quota dell’attivo netto e dell’utile (perdita) d’esercizio di pertinenza del soggetto titolare della partecipazione. Quando i valori rideterminati del bilancio della partecipata sono espressi in una valuta estera, essi devono essere convertiti al tasso di chiusura.
Utili o perdite sulla posizione monetaria netta
28 L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta è imputato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. La rettifica alle attività e passività contrattualmente indicizzate alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 13, è compensata con l’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. Altre voci di ricavo e costo, quali interessi attivi e passivi e le differenze di cambio relative a fondi investiti o presi a prestito, sono anch’esse associate alla posizione monetaria netta. Sebbene tali voci siano indicate distintamente, può essere utile che esse siano presentate nel prospetto di conto economico complessivo insieme con l’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.
Dati corrispondenti
34 I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Anche l’informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell’unità di misura corrente alla data di chiusura dell’esercizio. Al fine di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21.
Modifica al Principio contabile internazionale n. 34
Bilanci intermedi
Il paragrafo 11 è modificato ed è aggiunta una nota a piè di pagina.
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO INTERMEDIO
11 Nel prospetto che espone le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio per un periodo intermedio, un’entità, se rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 33 Utile per azione , deve presentare l’utile di base e diluito per azione per tale periodo .
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 40
Investimenti immobiliari
I paragrafi 31 e 50 sono modificati.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE
Principio contabile
31 Lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che un cambiamento volontario di principi contabili deve essere effettuato solo se il cambiamento fa sì che il bilancio fornisca informazioni attendibili e più significative in merito agli effetti delle operazioni, nonché ad altri eventi o condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità. È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del fair value (valore equo) al modello del costo possa determinare una rappresentazione contabile più significativa.
Modello del fair value (valore equo)
| 50 | (a): … | (a) | … | (d) | il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare detenuto tramite un leasing riflette i flussi finanziari previsti (incluso il canone potenziale di locazione che si prevede diventi esigibile). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al valore contabile dell’investimento immobiliare con il modello del fair value (valore equo). |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||
| (d) | il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare detenuto tramite un leasing riflette i flussi finanziari previsti (incluso il canone potenziale di locazione che si prevede diventi esigibile). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al valore contabile dell’investimento immobiliare con il modello del fair value (valore equo). |
Modifiche al Principio contabile internazionale n. 41
Agricoltura
I paragrafi 4 e 5 sono modificati e il paragrafo 14 è eliminato. I termini «costi stimati al punto di vendita» e «costi al punto di vendita» sono sostituiti dal termine «costi di vendita» nei paragrafi seguenti:
— Principio (paragrafi 12, 13, 26–28, 30–32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 e 51)
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 4 | | Attività biologiche | Prodotto agricolo | Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto |; | --- | --- | --- |; | … | | |; | Impianti forestali | Alberi tagliati | Tronchi, legname |; | … | | | |
|---|
DEFINIZIONI
Definizioni connesse all’agricoltura
5 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: … I costi di vendita sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un’attività, esclusi gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
14 [Eliminato]
Appendice alle Modifiche allo IAS 41
Modifiche ad altri IFRS
Le entità devono applicare le modifiche all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, allo IAS 2 Rimanenze e allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività riportate nella presente Appendice quando applicano le corrispondenti modifiche allo IAS 41 .
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
Il paragrafo 5 è modificato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 5 | (a): … | (a) | … | (e) | attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 Agricoltura . | (f) | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||||
| (e) | attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 Agricoltura . | ||||||
| (f) | … |
IAS 2 Rimanenze
Il paragrafo 20 è modificato.
20 Secondo quanto previsto dallo IAS 41 Agricoltura , le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l’entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Per l’applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.
IAS 36 Riduzione di valore delle attività
I paragrafi 2 e 5 sono modificati.
AMBITO DI APPLICAZIONE
| 2 | (a): … | (a) | … | (g) | le attività biologiche connesse all’attività agricola che sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (vedere IAS 41 Agricoltura ); | (h) | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | … | ||||||
| (g) | le attività biologiche connesse all’attività agricola che sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (vedere IAS 41 Agricoltura ); | ||||||
| (h) | … |
| 5 | (a): … | (a) | … |
|---|---|---|---|
| (a) | … |
Il presente paragrafo è stato modificato con il documento Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2008 al fine di chiarire l’ambito di applicazione dello IAS 34.
Ma non i paragrafi 18 e 19, che invece dispongono che le attività in questione debbano essere valutate in conformità agli altri IFRS applicabili.