Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati (Testo rilevante ai fini del SEE)

32009R0030Regulation6 feb 2009

del 16 gennaio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per consentire l'uso di applicazioni di collegamento dati aria-terra, è opportuno che i centri di controllo d'area che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo 3 , abbiano accesso in tempo utile alle informazioni di volo pertinenti.

(2) Per consentire all'ente di controllo del traffico aereo seguente di iniziare lo scambio di dati con l'aeromobile, laddove i centri di controllo d'area interessati non dispongono di un servizio comune di connettività di collegamento dati, è opportuno attuare procedure automatiche per l'identificazione e la comunicazione con l'autorità seguente.

(3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 Eurocontrol ha ricevuto il mandato di sviluppare i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 19 ottobre 2007 concernente il suddetto mandato.

(4) Il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo 4 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1032/2006 è modificato come segue:

  1. All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 garantiscono che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), utilizzati dai centri di controllo d'area, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell'allegato I, parti A e D.»

  2. Gli allegati I e III sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2009. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente

1 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26 .

2 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 .

3 Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

4 GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27 .

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1032/2006 sono modificati come segue:

1)—: l'identificazione dell'aeromobile,l'identificazione dell'aeromobile,l'aerodromo di partenza,l'aerodromo di destinazione,il tipo di identificazione,i parametri di identificazione.un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell'orario stimato al punto di coordinamento,l'ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente,l'identificazione dell'aeromobile,l'aerodromo di partenza,l'aerodromo di destinazione.
l'identificazione dell'aeromobile,
l'aerodromo di partenza,
l'aerodromo di destinazione,
il tipo di identificazione,
i parametri di identificazione.
un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell'orario stimato al punto di coordinamento,
l'ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente,
l'identificazione dell'aeromobile,
l'aerodromo di partenza,
l'aerodromo di destinazione.
2)«2.: Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D.«2.Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D.3.Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base, modifica di dati di volo di base, trasmissione dei dati di identificazione e notifica dell'autorità seguente sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell'allegato II.»
«2.Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D.
3.Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base, modifica di dati di volo di base, trasmissione dei dati di identificazione e notifica dell'autorità seguente sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell'allegato II.»

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale. 2

  4. . 2