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32009R0009 ΓÇó Regolamento (CE) n. 9/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
32009R0009Regulation8 gen 2009
del 7 gennaio 2009
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione 3 ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).
(2) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1 per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2009.
(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 1 o gennaio 2009 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.
(4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il sottoperiodo contingentale in corso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1 o gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,880928 %.
2. È sospeso, per il sottoperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 .
3 GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44 .