Regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008 , che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

32008R1359Regulation7 gen 2009

del 28 novembre 2008

che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali istituiti a norma dell’articolo 31 di detto regolamento, ad adottare le misure necessarie per garantire l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca.

(2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.

(3) Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono sottoposti ad un prelievo eccessivo ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.

(4) Il CIEM ha inoltre segnalato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella sottozona CIEM VII è eccessivamente elevato. Dai pareri scientifici del CIEM emerge altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella sottozona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

(5) In conformità del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde 2 , le possibilità di pesca per le specie di acque profonde indicate nell’allegato I del medesimo regolamento sono decise su base semestrale. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per questi stock devono pertanto essere stabilite nel regolamento sulle possibilità di pesca annuali adottato dal Consiglio a dicembre.

(6) Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.

(7) In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 3 , è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

(8) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale 4 , e alle zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico settentrionale 5 .

(9) L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri 6 al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca 7 , al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 8 , al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali 9 , al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 10 , al regolamento (CE) n. 2347/2002 e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund 11 .

(10) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1 o gennaio 2009. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci comunitari per determinati stock di specie di acque profonde nelle acque comunitarie e in alcune acque non comunitarie in cui sono imposti limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l’utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «permesso di pesca in acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2. Le definizioni delle zone CIEM e Copace figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3

Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci comunitari per gli stock di specie di acque profonde sono fissate nell’allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti «analitici».

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in conformità dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 850/98. Tali catture non sono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1. La pesca del pesce specchio atlantico è vietata nelle zone seguenti: a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 57°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 8°30′ O 56°23′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 11°00′ O b) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 55°30′ N, 15°49′ O 53°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 15°49′ O c) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 55°00′ N, 13°51′ O 55°00′ N, 10°37′ O 54°15′ N, 10°37′ O 53°30′ N, 11°50′ O 53°30′ N, 13°51′ O Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2. Le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce al termine della bordata, a meno che: a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93; oppure b) la velocità media durante il transito sia pari o superiore a 8 nodi.

3. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca (CCP), i quali devono disporre di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6 .

3 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 .

4 GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1 .

5 GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1 .

6 GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1 .

7 GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9 .

8 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .

9 GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7 .

10 GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1 .

11 GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1 .

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1.| Nome comune | Nome scientifico |; | --- | --- |; | Pesce sciabola nero | Aphanopus carbo |; | Berici | Beryx spp. |; | Granatiere | Coryphaenoides rupestris |; | Pesce specchio atlantico | Hoplostethus atlanticus |; | Molva azzurra | Molva dypterygia |; | Occhialone | Pagellus bogaraveo |; | Musdee | Phycis blennoides |
2.| Nome comune | Nome scientifico |; | --- | --- |; | Gattuccio | Apristuris spp. |; | Sagrì | Centrophorus granulosus |; | Sagrì | Centrophorus squamosus |; | Centroscimno | Centroscymnus coelolepis |; | Pailona nasuta | Centroscymnus crepidater |; | Sagrì nero | Centroscyllium fabricii |; | Palombo | Deania calceus |; | Zigrino | Dalatias licha |; | Pesce diavolo | Etmopterus princeps |; | Sagrì nero | Etmopterus spinax |; | Boccanera | Galeus melastomus |; | Gattuccio islandese | Galeus murinus |; | Squalo di Groenlandia | Somniosus microcephalus |

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone e/o divisioni CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie: : — Squali di profonditàZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
Anno2009 12010 2
Germania200
Estonia10
Irlanda550
Spagna930
Francia3390
Lituania10
Polonia10
Portogallo1270
Regno Unito1870
CE8240
Speci: : — Squali di profonditàZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
Anno2009 32010 4
Portogallo100
CE100
Specie: : — Squali di profondità e Deania histricosa e Deania profondorumZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona XII (DWS/12-)
Anno2009 52010 6
Irlanda10
Spagna170
Francia60
Regno Unito10
CE250
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)
Anno20092010
Germania44
Francia44
Regno Unito44
CE1212
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)
Anno20092010
Germania3229
Estonia1514
Irlanda7873
Spagna156145
Francia2 1892 036
Lettonia10295
Lituania11
Polonia11
Regno Unito156145
Altri 788 7
CE2 7382 547
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)
Anno20092010
Spagna1111
Francia2826
Portogallo3 5613 311
CE3 6003 348
Specie: : — Pesce sciabola nero Aphanopus carboZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)
Anno20092010
Portogallo4 2854 285
CE4 2854 285
Specie: : — Alfonsinos Beryx spp.Berici: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)
Anno20092010
Irlanda1010
Spagna7474
Francia2020
Portogallo214214
Regno Unito1010
CE328328
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va (RNG/1245A-)
Anno20092010
Danimarca22
Germania22
Francia1111
Regno Unito22
CE1717
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (RNG/03-)
Anno20092010
Danimarca804804
Germania55
Svezia4141
CE850850
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII (RNG/5B67-)
Anno2009 82010 8
Germania76
Estonia5749
Irlanda254216
Spagna6354
Francia3 2222 738
Lituania7463
Polonia3732
Regno Unito189160
Altri 976
CE3 9103 324
Specie: : — Granatiere Coryphaenoides rupestrisZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/8X14-)
Anno2009 102010 10
Germania3434
Irlanda77
Spagna3 7343 734
Francia172172
Lettonia6060
Lituania77
Polonia1 1681 168
Regno Unito1515
CE5 1975 197
Specie: : — Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticusZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI (ORY/06-)
Anno20092010
Irlanda20
Spagna20
Francia110
Regno Unito20
CE170
Specie: : — Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticusZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VII (ORY/07-)
Anno20092010
Irlanda150
Spagna00
Francia500
Regno Unito00
Altri00
CE650
Specie: : — Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticusZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)
Anno20092010
Irlanda20
Spagna10
Francia90
Portogallo20
Regno Unito10
CE150
Specie: : — Molva azzurra Molva dypterygiaZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V (BLI/245-)
Anno20092010
Danimarca54
Germania54
Irlanda54
Francia2825
Regno Unito1815
Altri54 11
CE6656
Specie: : — Molva azzurra Molva dypterygiaZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (BLI/03-)
Anno20092010
Danimarca54
Germania33
Svezia54
CE1311
Specie: : — Occhialone Pagellus bogaraveoZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-) 12
Anno20092010
Irlanda76 13
Spagna204172 13
Francia109 13
Regno Unito2522 13
Altri76 13 14
CE253215
Specie: : — Occhialone Pagellus bogaraveoZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX (SBR/09-) 15
Anno20092010 16
Spagna722614
Portogallo196166
CE918780
Specie: : — Occhialone Pagellus bogaraveoZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X (SBR/10-)
Anno20092010
Spagna1010 17
Portogallo1 1161 116 17
Regno Unito1010 17
CE1 1361 136 17
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)
Anno20092010
Germania99
Francia99
Regno Unito1313
CE3131
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI e VII (GFB/567-)
Anno20092010
Germania1010
Irlanda260260
Spagna588588
Francia356356
Regno Unito814814
CE2 0282 028
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX (GFB/89-)
Anno20092010
Spagna242242
Francia1515
Portogallo1010
CE267267
Specie: : — Musdee Phycis blennoidesZona: : — Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII (GFB/1012-)
Anno20092010
Francia99
Portogallo3636
Regno Unito99
CE5454

1 Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali di profondità.

2 Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009.

3 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

4 Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009.

5 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

6 Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009.

7 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

8 Un massimo di 8 % di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV.

9 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

10 Un massimo di 8 % di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV.

11 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

12 Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

13 I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %.

14 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

15 Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

16 I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %.

17 I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %.

Footnotes

  1. Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali di profondità. 2 3 4

  2. Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009. 2 3 4

  3. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. 2 3 4

  4. Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009. 2 3 4

  5. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. 2 3 4

  6. Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009. 2 3 4

  7. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. 2 3 4 5

  8. Un massimo di 8 % di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV. 2 3 4 5

  9. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. 2 3 4

  10. Un massimo di 8 % di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV. 2 3 4 5

  11. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. 2 3 4

  12. Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale). 2

  13. I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %. 2 3 4 5 6

  14. Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. 2

  15. Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale). 2

  16. I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %. 2

  17. I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %. 2 3 4 5

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