Regolamento (CE, Euratom) n. 1323/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

32008R1323Regulation24 dic 2008

del 18 dicembre 2008

che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell’esame annuale 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1 o luglio 2008, la data «1 o luglio 2007» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1 o luglio 2008».

Articolo 2

Con effetto al 1 o luglio 2008, all’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

GRADO12345
1616 299,0816 983,9917 697,68
1514 405,6615 011,0115 641,7916 076,9716 299,08
1412 732,2013 267,2213 824,7314 209,3614 405,66
1311 253,1411 726,0112 218,7512 558,7012 732,20
129 945,8910 363,8310 799,3311 099,7911 253,14
118 790,519 159,909 544,819 810,369 945,89
107 769,348 095,828 436,018 670,728 790,51
96 866,807 155,357 456,037 663,467 769,34
86 069,106 324,136 589,886 773,226 866,80
75 364,075 589,485 824,355 986,406 069,10
64 740,944 940,165 147,765 290,975 364,07
54 190,204 366,284 549,764 676,344 740,94
43 703,443 859,064 021,224 133,104 190,20
33 273,223 410,763 554,093 652,973 703,44
22 892,983 014,553 141,223 228,613 273,22
12 556,912 664,352 776,312 853,562 892,98

Articolo 3

Con effetto al 1 o luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili in virtù dell’articolo 64 dello statuto alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1 o gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1 o luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1 o maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.

1234567
Bulgaria62,5100,070,5
Rep. ceca98,191,1100,0
Danimarca139,4136,4136,4
Germania98,999,4100,0
Bonn98,0
Karlsruhe96,4
Monaco105,3
Estonia81,9100,085,0
Grecia95,094,9100,0
Spagna101,696,0100,0
Francia115,5106,3106,3
Irlanda121,9118,5118,5
Italia111,5107,6107,6
Varese98,6
Cipro89,291,9100,0
Lettonia79,8100,085,1
Lituania71,9100,076,3
Ungheria94,081,6100,0
Malta85,086,7100,0
Paesi Bassi109,1101,5101,5
Austria107,8106,9106,9
Polonia84,6100,093,8
Portogallo91,791,0100,0
Romania66,9100,075,2
Slovenia86,0100,090,2
Slovacchia87,381,9100,0
Finlandia119,8116,2116,2
Svezia115,3111,5111,5
Regno Unito105,4125,6105,4
Culham100,9

Articolo 4

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis , secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1 171,09 EUR rispettivamente per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1 o gennaio 2009, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,

0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,

0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,

0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

— 182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

— 37,73 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 30,42 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1 o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 074,14 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 638,68 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1 o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis , paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 288,19 EUR, il limite superiore a 2 576,39 EUR e la detrazione forfettaria a 1 171,09 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1 o luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

CATEGORIAGRUPPO1234
AI6 565,327 378,568 191,809 005,04
II4 765,005 229,315 693,626 157,93
III4 004,254 182,624 360,994 539,36
BIV3 846,604 223,184 599,764 976,34
V3 021,433 220,603 419,773 618,94
CVI2 873,613 042,793 211,973 381,15
VII2 571,982 659,492 747,002 834,51
DVIII2 324,672 461,592 598,512 735,43
IX2 238,752 269,942 301,132 332,32

Articolo 11

Con effetto al 1 o luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRADO1234567
IV185 618,705 735,555 854,825 976,586 100,876 227,746 357,25
174 965,965 069,235 174,645 282,265 392,105 504,245 618,70
164 389,044 480,314 573,494 668,594 765,684 864,794 965,96
153 879,153 959,824 042,174 126,234 212,034 299,634 389,04
143 428,493 499,793 572,573 646,873 722,703 800,123 879,15
133 030,193 093,213 157,533 223,193 290,223 358,653 428,49
III123 879,083 959,754 042,094 126,144 211,954 299,534 388,94
113 428,463 499,753 572,533 646,823 722,653 800,063 879,08
103 030,183 093,193 157,513 223,173 290,203 358,623 428,46
92 678,172 733,862 790,712 848,742 907,982 968,453 030,18
82 367,052 416,272 466,522 517,812 570,172 623,612 678,17
II72 678,112 733,812 790,672 848,712 907,972 968,453 030,19
62 366,932 416,162 466,422 517,722 570,082 623,542 678,11
52 091,912 135,422 179,842 225,182 271,462 318,702 366,93
41 848,851 887,301 926,561 966,632 007,532 049,292 091,91
I32 277,642 324,912 373,162 422,412 472,692 524,012 576,39
22 013,532 055,322 097,982 141,522 185,962 231,332 277,64
11 780,051 816,991 854,701 893,201 932,491 972,592 013,53

Articolo 12

Con effetto al 1 o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 807,93 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 479,00 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1 o luglio 2008, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 966,15 EUR, il limite superiore a 1 932,29 EUR e la detrazione forfettaria a 878,32 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1 o luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 2 sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1 o luglio 2008, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 3 si applica il coefficiente 5,314614.

Articolo 16

Con effetto al 1 o luglio 2008, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

GRADO12345678
1616 299,0816 983,9917 697,6817 697,6817 697,6817 697,68
1514 405,6615 011,0115 641,7916 076,9716 299,0816 983,99
1412 732,2013 267,2213 824,7314 209,3614 405,6615 011,0115 641,7916 299,08
1311 253,1411 726,0112 218,7512 558,7012 732,20
129 945,8910 363,8310 799,3311 099,7911 253,1411 726,0112 218,7512 732,20
118 790,519 159,909 544,819 810,369 945,8910 363,8310 799,3311 253,14
107 769,348 095,828 436,018 670,728 790,519 159,909 544,819 945,89
96 866,807 155,357 456,037 663,467 769,34
86 069,106 324,136 589,886 773,226 866,807 155,357 456,037 769,34
75 364,075 589,485 824,355 986,406 069,106 324,136 589,886 866,80
64 740,944 940,165 147,765 290,975 364,075 589,485 824,356 069,10
54 190,204 366,284 549,764 676,344 740,944 940,165 147,765 364,07
43 703,443 859,064 021,224 133,104 190,204 366,284 549,764 740,94
33 273,223 410,763 554,093 652,973 703,443 859,064 021,224 190,20
22 892,983 014,553 141,223 228,613 273,223 410,763 554,093 703,44
12 556,912 664,352 776,312 853,562 892,98

Articolo 17

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.12.2008 : 344,55.

Articolo 18

Con effetto al 1 o luglio 2008, l’importo dell’indennità di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.8.2008 : 70,14.

Articolo 19

Con effetto al 1 o luglio 2008, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1 o maggio 2004 è fissato a:

— 127,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

— 194,73 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 .

2 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni ( GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1 ).

3 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (). 2

  3. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (). 2

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