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32008R1314•Regolamento (CE) n. 1314/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , recante centoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
32008R1314Regulation23 dic 2008
del 19 dicembre 2008
recante centoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
(2) Il 26 settembre e il 2 dicembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche depennando due persone dall'elenco. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 .
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:
(1) Mohamad Nasir ABAS (alias (a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia. Data di nascita: 6 maggio 1969. Luogo di nascita: Singapore. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 8239388. N. di identificazione nazionale: 690506-71-5515.
(2) Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data di nascita: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Luogo di nascita: Somalia. Altre informazioni: Firenze, Italia.
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