Regolamento (CE) n. 1313/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

32008R1313Regulation27 dic 2008

del 19 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi 1 , in particolare gli articoli 4, 5 e 15,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3/2008, come modificati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 2 , prevedono azioni di informazione su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione 3 .

(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei temi e dei prodotti nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno.

(3) L’allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi e l’elenco dei mercati nei quali possono essere realizzate tali azioni.

(4) L’allegato III del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene i bilanci indicativi annuali per i diversi settori.

(5) Occorre pertanto modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 per tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 3/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1 .

2 GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1 .

3 GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3 .

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati come segue:

1)a): nella parte A. ELENCO DEI TEMI E DEI PRODOTTI , l’undicesimo trattino è sostituito dal seguente: «— vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; — «— — vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;
«—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;
a)«—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;«—vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;b)—: Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol.Settore della distribuzione,consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio ,opinionisti (giornalisti, gastronomi),scuole alberghiere.La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze,informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali,informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol.Azioni di informazione e relazioni pubbliche,formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,contatti con la stampa specializzata,altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori,fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.
a)«—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;«—vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;
«—vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;
b)—: Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol.Settore della distribuzione,consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio ,opinionisti (giornalisti, gastronomi),scuole alberghiere.La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze,informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali,informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol.Azioni di informazione e relazioni pubbliche,formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,contatti con la stampa specializzata,altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori,fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.
Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,
informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol.
Settore della distribuzione,
consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio ,
opinionisti (giornalisti, gastronomi),
scuole alberghiere.
La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,
l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze,
informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali,
informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol.
Azioni di informazione e relazioni pubbliche,
formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,
contatti con la stampa specializzata,
altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori,
fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.
2)«—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,«—vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,bevande spiritose a indicazione geografica protetta,»;
«—vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,
bevande spiritose a indicazione geografica protetta,»;
3)«11.: Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR».«11.Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR».
«11.Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR».

GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38 .»;»

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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