Regolamento (CE) n. 1310/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009

32008R1310Regulation1 gen 2009

del 19 dicembre 2008

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

(2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato 2 precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell’importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

(3) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca 3 , prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

(4) Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .

2 GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20 .

3 GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11 .

Valori forfettari

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercatoEUR/tonnellata
1.: Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):
a): Aringa della specie Clupea harengus e sgombro delle specie Scomber scombru s e Scomber japonicus :
—: Danimarca e Svezia60
—: Regno Unito50
—: altri Stati membri15
—: Francia2
b): Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e gamberelli ( Pandalus borealis ):
—: Danimarca e Svezia0
—: altri Stati membri10
c): Altri prodotti:
—: Danimarca40
—: Svezia, Portogallo e Irlanda20
—: Regno Unito28
—: altri Stati membri1
2.: Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)
a): Sardine della specie Sardina pilchardus e acciughe ( Engraulis spp.):
—: tutti gli Stati membri8
b): Altri prodotti:
—: Svezia0
—: Francia30
—: altri Stati membri30
3.: Utilizzazione come esche
—: Francia60
—: altri Stati membri20
4.: Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione0

Footnotes

  1. . 2

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