Regolamento (CE) n. 1307/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009

32008R1307Regulation21 dic 2008

del 19 dicembre 2008

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2009, dal regolamento (CE) n. 1309/2008 della Commissione 2 .

(4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .

2 Cfr. la pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO 1

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Codice aggiuntivo TARICExtra, A 2Codice aggiuntivo TARICExtra, A 2
Gamberelli boreali
(Pandalus borealis)
ex 0306 23 10
1F3175 035F3211 103
2F3181 766

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

ProdottoCodice aggiuntivo TARICPresentazioneesentationPrezzi di riferimento
(EUR/tonnellata)
1. Scorfani o sebasti
Interi:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: con o senza testa941
ex 0304 29 35
ex 0304 29 39
Filetti:
F412—: con lische (standard)1 914
F413—: senza lische2 137
F414—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 239
2. Merluzzi
ex 0303 52 10 , ex 0303 52 30 , ex 0303 52 90 , ex 0303 79 41F416Interi, con o senza testa1 095
ex 0304 29 29Filetti:
F417—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)2 501
F418—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische2 717
F419—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle2 550
F420—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle2 943
F421—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 903
ex 0304 99 33F422Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi1 463
3. Merluzzi carbonari
ex 0304 29 31Filetti:
F424—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)1 518
F425—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische1 722
F426—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle1 476
F427—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle1 646
F428—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg1 786
ex 0304 99 41F429Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi986
4. Eglefino
ex 0304 29 33Filetti:
F431—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)2 264
F432—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische2 606
F433—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle2 537
F434—: filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle2 710
F435—: blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg2 960
5. Merluzzo dell’Alaska
Filetti:
ex 0304 29 85F441—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)1 147
F442—: filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische1 324
6. Aringhe
Filetti doppi di aringa
ex 0304 19 97
ex 0304 99 23
F450—: di peso superiore a 80 g. al pezzo510
F450—: di peso superiore a 80 g. al pezzo464

1 Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice « F499: Altri».

2 Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Footnotes

  1. Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice « F499: Altri». 2 3 4

  2. Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000. 2 3 4 5

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