Regolamento (CE) n. 1306/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008 , che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

32008R1306Regulation21 dic 2008

del 17 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento.

(2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2009 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio 2 .

(3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2009 ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .

2 Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Prezzi di vendita e coefficienti di conversione

Calamari ( Loligo spp.)
a): Loligo patagonica—: interi, non puliti1,000,851 023
—: puliti1,200,851 227
b): Loligo vulgaris—: interi, non puliti2,500,852 556
—: puliti2,900,852 965
Polpo
( Octopus spp.)
Congelato1,000,851 856
Illex argentinus—: interi, non puliti1,000,80695
—: eviscerati e decapitati1,700,801 182
interi, non puliti: : — prodotti che non hanno subito alcun trattamento
puliti: : — prodotti almeno eviscerati
eviscerati e decapitati: : — corpo di calamaro privo di viscere e capo.

Footnotes

  1. . 2

  2. Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. 2

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