Regolamento (CE) n. 1303/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008 , recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

32008R1303Regulation20 dic 2008

del 18 dicembre 2008

recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A causa di una svista di carattere amministrativo, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione 2 , riguardante i trasferimenti intracomunitari di zucchero, i nomi degli organismi autorizzati a ricevere lo zucchero per la Lituania e per il Portogallo non sono corretti. È necessario correggerli per garantire la buona esecuzione del piano.

(2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 983/2008. La rettifica deve acquistare efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008, la quarta colonna («Destinatario») è così modificata:

  1. al punto 2, «Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal» è sostituito da «IFAP, Portogallo»;

  2. al punto 4, «NMA, Lituania» è sostituito da «Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2