Regolamento (CE) n. 1265/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

32008R1265Regulation1 gen 2008

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione 2 fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

(2) A causa di cambiamenti strutturali, in Spagna è diminuito il numero delle aziende più piccole, come pure il loro contributo alla produzione agricola totale. Le aziende di dimensione economica inferiore a 4 UDE (435 307 aziende) rappresentano solo il 4,04 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. È pertanto opportuno portare a 4 UDE il limite inizialmente fissato a 2 UDE.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 Per l’esercizio contabile 2008 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1 o gennaio e il 1 o luglio 2008) e per gli esercizi successivi, il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento 79/65/CEE, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente: — Belgio: 16 UDE — Bulgaria: 1 UDE — Repubblica ceca: 4 UDE — Danimarca: 8 UDE — Germania: 16 UDE — Estonia: 2 UDE — Irlanda: 2 UDE — Grecia: 2 UDE — Spagna: 4 UDE — Francia: 8 UDE — Italia: 4 UDE — Cipro: 2 UDE — Lettonia: 2 UDE — Lituania: 2 UDE — Lussemburgo: 8 UDE — Ungheria: 2 UDE — Malta: 8 UDE — Paesi Bassi: 16 UDE — Austria: 8 UDE — Polonia: 2 UDE — Portogallo: 2 UDE — Romania: 1 UDE — Slovenia: 2 UDE — Slovacchia: 8 UDE — Finlandia: 8 UDE — Svezia: 8 UDE — Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE — Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65 .

2 GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5 .

Footnotes

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