Regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

32008R1250Regulation5 gen 2009

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie 1 , in particolare l'articolo 25, lettere a) e d),

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari 2 , in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 3 , in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 4 , in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 5 , in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 6 , contiene, nelle appendici IV e V dell'allegato VI, modelli di certificati sanitari per le importazioni di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi destinati al consumo umano.

(2) La direttiva 2006/88/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici 7 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'immissione sul mercato e all'importazione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti destinati al consumo umano.

(3) Queste disposizioni comprendono restrizioni delle importazioni di determinate partite di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici elencate nell'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE e prescrizioni in materia di trasporto.

(4) I modelli di certificati di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 devono essere modificati per soddisfare le prescrizioni della direttiva 2006/88/CE e del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(5) Le prescrizioni specifiche riguardanti i molluschi bivalvi vivi di cui all'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano anche a echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi. È quindi opportuno ampliare il campo di applicazione del certificato per l'importazione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano per includervi echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.

(7) È opportuno introdurre un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e alle industrie di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009 le partite per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006.

2. Possono essere importate nella Comunità per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010 le partite seguenti, per le quali è stato rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006: a) le partite di prodotti della pesca a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice IV del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II; b) le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi a cui non si applica l'attestato zoosanitario compreso nella parte II del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato VI, appendice V del regolamento (CE) n. 2074/2005, modificato dal presente regolamento, secondo quanto enunciato nella nota 2) di detta parte II.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

1 GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 .

2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 .

3 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 .

4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 .

5 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 .

6 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27 .

7 Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

(1) L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV dell'allegato VI MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO Testo di immagine Parte I: Informazioni sulla partita spedita PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. I.13. Luogo di carico I.14. Data della partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell’UE I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Peso lordo I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per Consumo umano I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti (Nome scientifico) Natura della merce Tipo di trattamento Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Testo di immagine Parte II: Certificazione PAESE Prodotti della pesca II. Attestato sanitario II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1 ( 1 ) Attestato sanitario Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e 854/2004 e certifica che i prodotti della pesca sopradescritti sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, se del caso, preparati, trasformati, congelati e scongelati in modo igienico, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV del regolamento (CE) n. 853/2004; soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; sono stati imballati, immagazzinati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; recano una marchiatura in conformità all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004; sono rispettate le garanzie che coprono gli animali vivi e i relativi prodotti, se di acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29; nonché hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 854/2004. II.2 ( 2 )( 4 )Attestato sanitario per pesci e crostacei di acquacoltura II.2.1 ( 3 )( 4 )[Prescrizioni per le specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica, necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato: ( 5 )provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ( 4 )[sindrome ulcerativa epizootica] ( 4 )[necrosi ematopoietica epizootica] ( 4 )[sindrome di Taura] ( 4 )[malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui (i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni, (ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] II.2.2 ( 3 )( 4 )[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi, destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato: ( 6 )provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da ( 4 )[setticemia emorragica virale] ( 4 )[necrosi ematopoietica infettiva] ( 4 )[anemia infettiva dei salmoni] ( 4 )[virus erpetico delle carpe koi] ( 4 )[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo in VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui (i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, (ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] II.2.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che: II.2.3.1 gli animali di acquacoltura sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario; II.2.3.2 il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza e II.2.3.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che recano le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura: “( 4 )Pesci[Crostacei] destinati al consumo umano nella Comunità”. Testo di immagine PAESE Prodotti della pesca II. Attestato sanitario II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Note Parte I: Casella I.8: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione. Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte. Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05. Casella I.23: Identificazione del numero di container/sigillo: se esiste un numero di sigillo progressivo, deve essere indicato. Casella I.28: Natura della merce: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. Impianto di fabbricazione: sono comprese navi officina, navi congelatrici, depositi frigorifero, stabilimenti di trasformazione. Parte II: ( 1 ) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o in altre normative comunitarie. ( 2 ) La parte II.2 del presente certificato non si applica a: a) crostacei non vitali, vale a dire crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati, b) pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione, c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale, e) crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004. ( 3 ) Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE. ( 4 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 5 ) Per le partite di specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica, necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte della Comunità. ( 6 ) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi oppure sottoposti ad un programma di sorveglianza o eradicazione applicato in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alla/e malattia/e per cui sono richiesti l'immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura della Comunità sono forniti sul sito. http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index\_en.htm Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato. Ispettore ufficiale: Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:»

(2) La parte A dell'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V dell'allegato VI PARTE A MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO Testo di immagine Parte I: Informazioni sulla partita spedita PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell'UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Consignee Nome Indirizzo Codice postale N. tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. I.13. Luogo di carico I.14. Data della partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell’UE I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 03 07 I.20. Peso lordo I.21. Temperatura Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti (Nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Testo di immagine Parte II: Certificazione PAESE Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi II. Attestato sanitario II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1 ( 1 )Attestato sanitario per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che ( 4 ) [i molluschi bivalvi vivi] ( 4 ) [gli echinodermi vivi] ( 4 ) [i tunicati vivi] ( 4 ) [i gasteropodi marini vivi] sopradescritti sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; sono stati raccolti, all'occorrenza trasferiti e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II del regolamento (CE) n. 853/2004; sono stati manipolati, all'occorrenza purificati e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV del regolamento (CE) n. 853/2004; soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; sono stati imballati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; sono stati marcati ed etichettati conformemente all'allegato II, sezione I e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII del regolamento (CE) n. 853/2004; nel caso di pectinidae raccolti al di fuori delle aree di produzione classificate, sono conformi alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX del regolamento (CE) n. 853/2004 e hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004. II.2 ( 2 )( 4 )Attestato sanitario per molluschi bivalvi vivi di acquacoltura II.2.1 ( 3 )( 4 )[ Prescrizioni per le specie sensibili a Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus e Microcytos mackini Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi indicati nella parte I del presente certificato: ( 5 )provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da [Bonamia exitiosa] ( 4 )[Perkinsus marinus] ( 4 )[Mikrocytos mackini] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia.] II.2.2 ( 3 )( 4 )[Prescrizioni per le specie sensibili a Marteilia refringens e Bonamia ostreae destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattie o sottoposti a un programma di sorveglianza o di eradicazione per la malattia in questione Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che i molluschi bivalvi vivi sopra indicati: ( 6 )provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da [Marteilia refringens] ( 4 )[Bonamia ostreae] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni e ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia.] II.2.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che: II.2.3.1 i molluschi bivalvi vivi sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario; II.2.3.2 il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza e II.2.3.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del microcontainer o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che recano le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura: “Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano nella Comunità”. Testo di immagine PAESE Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi II. Attestato sanitario II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Note Parte I: Casella I.8: Regione di origine: indicare l'area di produzione. Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte. Casella I.23: Identificazione del numero di container/sigillo: se esiste un numero di sigillo progressivo, deve essere indicato. Casella I.28: Impianto di fabbricazione: include il centro di spedizione e il centro di purificazione. Parte II: ( 1 ) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altre normative comunitarie. ( 2 ) La parte II.2 non si applica a: a) molluschi non vitali, vale a dire molluschi che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati, b) molluschi bivalvi vivi commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, c) molluschi bivalvi vivi destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE, o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale, d) molluschi bivalvi vivi destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004. ( 3 ) Le parti II.2.1 e II.2.2 si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE. ( 4 ) Cancellare la dicitura non pertinente. ( 5 ) Per le partite di specie sensibili a Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus e Microcytos mackini questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte della Comunità. ( 6 ) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da Marteilia refringens o Bonamia ostreae oppure sottoposti ad un programma di sorveglianza o eradicazione applicato in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alla/e malattia/e per cui sono richiesti l'immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura della Comunità sono forniti sul sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index\_en.htm Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato. Ispettore ufficiale: Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:»

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

  7. Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale. 2