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32008R1224•Regolamento (CE) n. 1224/2008 della Commissione, del 9 dicembre 2008 , che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2008 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
32008R1224Regulation10 dic 2008
del 9 dicembre 2008
che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2008 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2008 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari 3 , hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.D, I.F, I.H, I.I e I.J dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 .
3 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 .
I.A
| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
|---|---|
| 09.4590 | 100 % |
| 09.4599 | — |
| 09.4591 | 100 % |
| 09.4592 | — |
| 09.4593 | — |
| 09.4594 | — |
| 09.4595 | 2,040816 % |
| 09.4596 | 100 % |
| «—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
I.D
Prodotti originari della Turchia
| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
|---|---|
| 09.4101 | — |
| «—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
I.F
Prodotti originari della Svizzera
| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
|---|---|
| 09.4155 | 99,009900 % |
I.H
Prodotti originari della Norvegia
| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
|---|---|
| 09.4179 | 100 % |
I.I
Prodotti originari dell’Islanda
| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
|---|---|
| 09.4205 | 100 % |
| 09.4206 | 100 % |
I.J
Prodotti originari della Repubblica moldova
| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
|---|---|
| 09.4210 | — |
| «—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
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