Regolamento (CE) n. 1224/2008 della Commissione, del 9 dicembre 2008 , che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2008 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

32008R1224Regulation10 dic 2008

del 9 dicembre 2008

che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2008 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2008 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari 3 , hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.D, I.F, I.H, I.I e I.J dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 .

3 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 .

I.A

Numero del contingente tariffarioCoefficiente di attribuzione
09.4590100 %
09.4599
09.4591100 %
09.4592
09.4593
09.4594
09.45952,040816 %
09.4596100 %
«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero del contingente tariffarioCoefficiente di attribuzione
09.4101
«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero del contingente tariffarioCoefficiente di attribuzione
09.415599,009900 %

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente tariffarioCoefficiente di attribuzione
09.4179100 %

I.I

Prodotti originari dell’Islanda

Numero del contingente tariffarioCoefficiente di attribuzione
09.4205100 %
09.4206100 %

I.J

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero del contingente tariffarioCoefficiente di attribuzione
09.4210
«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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