Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

32008R1187Regulation3 dic 2008

del 27 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 492/2008 2 (il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1.2. Fase successiva della procedura

(2) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(3) La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi delle informazioni fornite da alcuni utilizzatori e fornitori della Comunità dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.

(4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(5) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra l’aprile 2004 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 12 a 14 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(8) Non essendo pervenute osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a un unico produttore esportatore nella RPC, si confermano i considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio.

3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(9) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie i due produttori esportatori cinesi cui non è stato concesso il TEM hanno contestato le conclusioni provvisorie.

(10) Nel caso della prima società questa ha fatto presente che, a suo parere, le norme contabili internazionali IAS impongono esclusivamente la preparazione di conti consolidati e non richiedono che detti conti consolidati siano sottoposti a revisione contabile in linea con le IAS.

(11) Si rammenta in proposito che, nonostante diverse sollecitazioni, questa società non ha fornito i pertinenti conti finanziari consolidati, compresa la relazione dei revisori, né nel formulario di richiesta del TEM, né durante la visita in loco nella RPC. Le IAS stabiliscono e illustrano principi contabili concordati a livello internazionale e forniscono orientamenti sulla loro applicazione. L’esecuzione di una revisione delle registrazioni contabili in linea con le IAS implica che la revisione assicura che le registrazioni contabili sono state preparate e presentate in linea con le IAS e che vi ottemperano. In caso di violazione di tali principi, la relazione dei revisori dovrebbe menzionare le conseguenze della mancata ottemperanza e i motivi per i quali i principi IAS non sono stati applicati. La norma IAS 27 in particolare stabilisce chiaramente le condizioni alle quali le società sono tenute a preparare e a presentare i loro conti consolidati. La società non contesta il fatto che tali condizioni si applicavano al suo caso nel contesto dell’inchiesta sul TEM.

(12) L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base stabilisce chiaramente che le società che chiedono il TEM devono disporre di documenti contabili di base soggetti a una revisione contabile indipendente in linea con le IAS e sono di applicazione in ogni caso. Appare quindi chiaro che i conti non vanno soltanto preparati in linea con le IAS, ma devono anche essere sottoposti a revisione conformemente ad esse. L’assenza di una revisione contabile conforme alle IAS non consente alla Commissione di stabilire se i conti siano stati preparati o meno in conformità con le IAS. Semplicemente su tale base non è stato possibile concludere che il secondo criterio sia rispettato.

(13) Lo stesso produttore esportatore sosteneva che a suo avviso la compensazione tra le entrate e le uscite non era di grande rilevanza e che la mancata divulgazione non influenzava la decisione economica degli utilizzatori presa sulla base del bilancio. Non vi sarebbe quindi stata violazione delle norme IAS.

(14) Questa affermazione sembra però contraddire la prima stando alla quale i conti dovrebbero essere preparati ma non sottoposti a revisione in linea con le IAS. Se così fosse, le società stesse, e non revisori competenti e indipendenti come prescritto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), valuterebbero se la compensazione possa o meno non essere proibita, se le entrate e le uscite non sono di grande rilevanza, se tale compensazione non possa influenzare la decisione economica degli utilizzatori e se la compensazione pregiudichi la capacità degli utilizzatori di comprendere le transazioni svolte.

(15) Inoltre, se è vero che si deve accettare il fatto che la nozione di «rilevanza» dà adito a interpretazione, il paragrafo 30 della nota IAS 1 stabilisce che una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una distinta esposizione nei prospetti del bilancio può tuttavia essere sufficientemente rilevante da dover essere esposta distintamente nelle note. Per tale motivo, considerato che la compensazione non era menzionata nella relazione di audit né nelle note degli stati finanziari della società, è confermato il fatto che i conti della società non sono stati oggetto di un audit conforme alle norme IAS.

(16) Inoltre, le compensazioni in questione erano quelle riscontrate dagli investigatori della Commissione. Soltanto un audit approfondito avrebbe rivelato se non vi fossero altri casi di conti non preparati e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. In assenza di un simile audit, la Commissione non ha il tempo materiale, né tale è l’obiettivo della visita in loco, di sottoporre a revisione i conti e la presentazione dei conti delle società. Accade perciò che risultanze cui perviene la Commissione da cui si evince che le società rivendicanti il TEM vengono meno al requisito dei regolamenti di base che impone loro di preparare registrazioni contabili e di assicurare che i conti siano preparati e sottoposti a audit in linea con le norme IAS portano a concludere che il secondo criterio non è soddisfatto.

(17) Inoltre, la stessa società non è d’accordo con la conclusione che un importo di capitale di esercizio negativo e importi significativi di prestiti senza interesse debbano essere considerati quali distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato ma piuttosto quale segno di efficienza gestionale.

(18) Si noti innanzitutto che le risultanze relative al capitale di esercizio negativo sono risultanze collaterali e non sono quelle principali che portano a concludere che il richiedente non soddisfa il criterio per il TEM. In secondo luogo, un capitale di esercizio negativo può essere di per sé segno di efficienza gestionale, ma soltanto in una società con inventario e effetti passivi ridotti, fattispecie che per l’essenziale è riscontrabile soltanto in società funzionanti su una base quasi contante, come ad esempio grandi magazzini e supermercati. L’analisi della situazione di questo produttore esportatore cinese è risultata affatto diversa. Un capitale d’esercizio negativo va considerato piuttosto quale segno che la società può trovarsi sull’orlo della bancarotta o in gravi difficoltà finanziarie. In tali circostanze, il fatto di riuscire a ricevere grandi quantità di «crediti commerciali» senza alcun costo finanziario sarebbe estremamente improbabile in condizioni di economia di mercato. Per tale motivo i significativi importi di prestiti senza interesse che rappresentano una quota significativa dei debiti complessivi a breve termine della società (pari all’80 % delle passività totali) e che hanno portato a un livello significativo di capitale di esercizio negativo sono considerati esulare da un comportamento in linea con un’economia di mercato.

(19) Nel caso della seconda società, non sono stati forniti nuovi argomenti atti a modificare le conclusioni provvisorie relative al TEM. È stato confermato in particolare che l’influenza dell’azionista statale sul processo decisionale della società è sproporzionalmente elevato e che lo Stato ha accettato di ridurre del 50 % il valore accertato dei diritti di utilizzo dei terreni senza nessun compenso. Ne consegue che i registri contabili non sono stati controllati secondo le norme IAS.

(20) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 19 a 26 del regolamento provvisorio.

3.3. Trattamento individuale («TI»)

(21) Una delle parti interessate ha affermato che pratiche anticoncorrenziali e interferenze statali incoraggerebbero l’elusione delle misure e perciò non si dovrebbe garantire un TI a nessuno dei produttori cinesi.

(22) Questa parte interessata non ha però fornito nessuna prova in merito alle modalità in base alle quali queste eventuali pratiche anticoncorrenziali e le eventuali interferenze dello Stato consentirebbero di eludere le misure. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che un’eventuale interferenza dello Stato sarebbe soltanto possibile per il tramite della China Fermentation Industry Association di cui entrambi i produttori esportatori sono membri. Tuttavia, tutte le decisioni e raccomandazioni adottate da questa associazione erano di natura non vincolante. La richiesta è stata quindi respinta.

(23) In assenza di altre osservazioni in merito al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 27 a 29 del regolamento provvisorio.

3.4. Valore normale

3.4.1. Paese di riferimento

(24) Una delle parti interessate ha contestato la scelta fatta dalla Commissione di usare la Tailandia quale paese di riferimento e, in particolare, il produttore Ajinomoto Thailand, che è collegato al produttore comunitario. Le argomentazioni e le osservazioni di questa parte sono state però presentate dopo lo scadere del termine per la presentazione di osservazioni 3 , ma, ciò che più conta, sono state presentate senza fornire prove sostanziali. Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni.

(25) In assenza di altre osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 30 a 34 del regolamento provvisorio.

3.4.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale

(26) Uno dei produttori esportatori cinesi ha rivendicato che si dovrebbe effettuare un adeguamento per le differenze nei costi delle materie prime. In particolare questo produttore esportatore ha sostenuto che il glutammato monosodico prodotto a partire da melassa come nel caso del paese di riferimento sarebbe più costoso del glutammato monosodico prodotto a partire da amido di grano o di riso.

(27) Appare però che il produttore esportatore cinese abbia significativamente esagerato il rapporto tra l’input di melassa e l’output di glutammato monosodico rispetto a quanto si è riscontrato e verificato presso il produttore che ha collaborato nel paese di riferimento. Di conseguenza l’affermazione che sia più costoso produrre glutammato monosodico nel paese di riferimento va respinta.

(28) In assenza di osservazioni relative al metodo adottato per la determinazione del valore normale, si conferma il considerando 35 del regolamento provvisorio.

3.5. Prezzo all’esportazione

(29) In mancanza di osservazioni in merito al prezzo all’esportazione suscettibili di modificare le conclusioni nella fase provvisoria si confermano i considerando da 36 a 37 del regolamento provvisorio.

3.6. Confronto

(30) In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità si confermano i considerando da 38 a 39 del regolamento provvisorio.

3.7. Margini di dumping

(31) Per le società cui è stato concesso il TI la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base.

(32) Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.: 36,5 %

— Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.: 33,8 %

(33) La base per calcolare il margine di dumping nazionale è stabilita nel considerando 42 del regolamento provvisorio e, in assenza di osservazioni, viene confermata. Su tale base, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato al 39,7 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell’industria comunitaria

(34) In assenza di osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 44 a 46 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo comunitario

(35) In mancanza di osservazioni relative al consumo nella Comunità, si conferma il considerando 47 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dalla RPC nella Comunità

(36) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie uno degli importatori comunitari ha sostenuto che le conclusioni della Commissione in merito alla fluttuazione del prezzo all’esportazione cinese nel periodo in esame risultavano distorte a causa dell’uso di esercizi finanziari invece che di anni civili. Il periodo in esame è iniziato il 1 o aprile 2004 mentre l’uso di anni civili avrebbe comportato che si facesse iniziare tale periodo il 1 o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati dalla società, questo cambiamento nel punto di inizio avrebbe determinato un aumento del 12 % dei prezzi all’esportazione cinesi tra l’anno civile 2004 e il PI, in contrasto con il lieve calo registrato nel considerando 50 del regolamento provvisorio. Si noti però che i dati presentati dall’importatore erano basati sul totale dei suoi prezzi d’acquisto che coprivano ovviamente soltanto parte delle esportazioni cinesi verso la Comunità. Avendo esaminato i dati in relazione al prezzo medio di tutte le importazioni di glutammato monosodico dalla RPC, usando quale riscontro dati di Eurostat, si è constatato che i pertinenti prezzi cinesi sono aumentati soltanto dello 0,5 % nel periodo che va dal gennaio 2004 alla fine del PI e non del 12 % come sostenuto dall’importatore. La differenza nelle tendenze dei prezzi tra quanto accertato per il periodo in esame (un calo del 2 %) e quanto constatato per il periodo che va dal gennaio 2004 alla fine del PI (un aumento dello 0,5 %) non è tale da modificare le conclusioni cui si è pervenuti per quanto concerne l’effetto di tali prezzi sulla situazione dell’industria comunitaria. L’obiezione è quindi respinta.

(37) In assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni nella Comunità dalla RPC, si confermano i considerando da 48 a 52 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell’industria comunitaria

(38) Alcune parti interessate hanno messo in dubbio l’analisi delle tendenze degli indicatori del pregiudizio. Esse hanno affermato che l’uso di periodi di 12 mesi coincidenti con l’esercizio finanziario del denunziante piuttosto che anni civili avrebbe, nella pratica, accorciato il periodo in esame di tre anni poiché l’esercizio finanziario 2007 si sovrappone, in grande misura, con il PI. Queste parti hanno obiettato che, per effettuare un’adeguata valutazione delle tendenze degli indicatori del pregiudizio, il periodo in esame dovrebbe essere prolungato per coprire l’intero anno civile 2004. Si noti in proposito che il regolamento di base non prevede un calendario rigoroso per la definizione del periodo in esame. Inoltre, la raccomandazione dell’OMC in merito ai periodi per la raccolta di dati relativi alle inchieste antidumping stabilisce che « In linea generale, […] il periodo per la raccolta dei dati relativi alle inchieste sul pregiudizio dovrebbe essere di norma pari ad almeno tre anni […]4 . Si è effettuata tuttavia un’analisi comparativa degli indicatori essenziali del pregiudizio sulla base di anno civile, vale a dire considerando un periodo costituito dal 2004, 2005, 2006 e dal PI per verificare se ne derivassero conclusioni diverse per quanto concerne il pregiudizio. Da questa analisi è emerso che le tendenze dei principali indicatori del pregiudizio non cambiano in modo significativo.

Sebbene certe tendenze come il calo della produzione e dei volumi delle vendite sarebbero meno pronunciate rispetto alle conclusioni del regolamento provvisorio, altri dati relativi alla redditività negativa dell’industria comunitaria, l’enorme aumento delle importazioni dalla RPC e la pronunciata sottoquotazione dei prezzi rimarrebbero invariati. Si noti inoltre che il periodo in esame serve quale indicatore dell’evoluzione della situazione dell’industria comunitaria per determinare se questa possa risentire di un pregiudizio notevole durante il PI. In tali circostanze, l’argomentazione delle parti è respinta poiché il quadro del pregiudizio avrebbe continuato a indicare un pregiudizio notevole anche se il periodo in esame fosse stato prolungato in modo da inglobare il primo trimestre del 2004.

(39) Il denunziante ha inoltre espresso dei commenti sulla formulazione del considerando 60 del regolamento provvisorio. Il denunziante ha fatto presente che la frase «l’acquisizione di Orsan SA da parte di Ajinomoto Foods Europe» non era corretta poiché Orsan SA è stata acquisita dal gruppo Ajinomoto ed è stata successivamente ridenominata Ajinomoto Foods Europe.

(40) In base ai dati e alle considerazioni suesposte, è quindi confermata la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria, di cui ai considerando da 70 a 72 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(41) Una delle parti interessate ha sostenuto che nel periodo in esame non vi era coincidenza di tempo tra la tendenza negativa della redditività osservata dall’industria comunitaria e lo sviluppo dei volumi di importazione dalla RPC. È stato quindi sostenuto che le importazioni dalla RPC non potrebbero aver causato pregiudizio all’industria comunitaria. Sebbene la questione sia stata spiegata nei dettagli nei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio si fa ulteriormente presente che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, non è il solo volume delle importazioni oggetto di dumping a poter essere un fattore rilevante al fine di valutare se importazioni a prezzi di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria, ma anche, in alternativa, i prezzi di tali importazioni. Al considerando 76 del regolamento provvisorio si è concluso che « […] le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC, che hanno sottoquotato in modo significativo i prezzi dell’industria comunitaria durante il PI e che sono notevolmente aumentate in volume, hanno svolto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria ». Considerato lo sviluppo dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping nel periodo in esame si ritiene che tale obiezione debba essere respinta.

(42) Un’altra parte interessata ha sostenuto che l’aumento delle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC nel periodo in esame non ha avuto ripercussioni sulla situazione dell’industria comunitaria poiché tali importazioni per l’essenziale sostituivano importazioni da altre fonti.

(43) Si ricorda in proposito che, anche se le importazioni cinesi di glutammato monosodico hanno in effetti rimpiazzato in certa misura le importazioni da altri paesi, come illustrato nel considerando 57 del regolamento provvisorio, le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono riuscite costantemente a conquistare quote di mercato anche a spese dell’industria comunitaria persino quando il consumo comunitario era in calo. Questa obiezione non è inoltre suffragata dai risultati di questa inchiesta che ha messo in luce come l’impennata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC che hanno notevolmente sottoquotato il prezzo dell’industria comunitaria abbia determinato una situazione di pregiudizio notevole per l’industria comunitaria nel periodo in esame. Si deve pertanto respingere questa obiezione.

(44) In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

(45) Varie parti interessate hanno ribadito le tesi, formulate prima dell’istituzione delle misure provvisorie, secondo cui il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria sarebbe stato provocato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Queste affermazioni, che concernono in modo particolare i costi di ristrutturazione e l’aumento dei costi delle materie prime che avrebbero colpito l’industria comunitaria, sono state già debitamente trattate nei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio.

(46) Una delle parti interessate ha ribadito le affermazioni fatte prima dell’imposizione delle misure provvisorie che un eventuale pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria può anche essere stato causato da esportazioni di glutammato monosodico dalla RPC fatte da società collegate all’industria comunitaria. Questa parte sostiene inoltre che il denunziante ha fuorviato la Commissione non rivelando l’esistenza di società collegate nella RPC e tacendo il fatto che queste società collegate in Cina esportavano glutammato monosodico nella Comunità. Su tale base questa parte ritiene che al denunziante si debba applicare l’articolo 18 del regolamento di base. La stessa parte lamenta inoltre una violazione del suo diritto di difesa poiché le versioni della denuncia e la risposta del denunziante al questionario destinata ad essere sottoposta all’esame delle parti interessate («versione aperta» — open version) non rivelavano il fatto che il denunziante disponeva di società collegate nella RPC coinvolte nel commercio di glutammato monosodico.

(47) Come già indicato al considerando 94 del regolamento provvisorio, la questione delle esportazioni di glutammato monosodico nella Comunità a opera di un unico produttore nella RPC risaputamente collegato all’industria comunitaria non era stata considerata rilevante visto il loro volume irrisorio. Va ribadito inoltre che il denunziante non ha fornito alla Commissione informazioni fuorvianti per quanto concerne le sue società collegate nella RPC. Tale informazione era riportata nelle versioni riservate della denuncia e nella risposta al questionario del denunziante. È vero che tale informazione non era originariamente presente nella versione aperta della denuncia né nella versione aperta della risposta al questionario del denunziante. Questi ha però fornito successivamente, nel corso del procedimento, versioni aperte comprendenti informazioni in merito alle sue società collegate nella RPC. Viste le circostanze si ritiene che non vi sia stata violazione del diritto di difesa delle parti. Inoltre, non sono state presentate prove convincenti a corroborare l’affermazione che l’Ajinomoto Group fosse a conoscenza della presunta attività di esportazione indiretta di una delle sue società cinesi collegate. Si ritiene pertanto che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base non sia di rigore in questa situazione e l’obiezione è respinta.

(48) Una delle parti interessate ha ribadito l’affermazione espressa prima dell’imposizione delle misure provvisorie in merito all’impatto del tasso di cambio del dollaro USA rispetto all’euro nei calcoli della sottoquotazione dei prezzi e nell’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria. Non sono state però fornite informazioni o prove addizionali atte a modificare le conclusioni di cui ai considerando da 84 a 90 del regolamento provvisorio che pertanto sono confermate.

(49) Una delle parti interessate ha ribadito la sua affermazione espressa prima dell’imposizione delle misure provvisorie in merito all’impatto della strategia globale dell’Ajinomoto Group, in particolare alle esportazioni sul mercato UE da parte di società produttrici di glutammato monosodico site in paesi terzi e di proprietà di Ajinomoto, e all’impatto di queste sugli utili e sul livello delle scorte del denunziante. Al considerando 92 del regolamento provvisorio si afferma che le vendite sul mercato comunitario di glutammato monosodico proveniente da esportatori collegati all’industria comunitaria e stabiliti in paesi esterni alla Comunità hanno registrato una diminuzione sensibile e continua nel corso del periodo in esame. Di conseguenza, nel considerando 95 di tale regolamento, si è concluso che le importazioni dell’industria comunitaria provenienti da parti collegate stabilite al di fuori della Comunità non hanno contribuito al pregiudizio notevole che essa ha subito. Questa parte non ha fornito informazioni o prove addizionali suscettibili di modificare questa conclusione che è quindi confermata.

5.3. Conclusione relativa al nesso di causalità

(50) Alla luce dell’analisi che precede, nella quale gli effetti prodotti da tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria sono stati debitamente distinti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione secondo cui il notevole pregiudizio accertato debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(51) Si conclude pertanto che le importazioni oggetto di dumping di glutammato monosodico originario della RPC hanno determinato un pregiudizio notevole per l’industria comunitaria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(52) In assenza di altre osservazioni a tale riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 99 a 100 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. Interesse dell’industria comunitaria

(53) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

6.2. Interesse degli importatori

(54) Uno degli importatori ha affermato che l’impatto negativo che le misure antidumping possono comportare per la sua situazione economica è stato sottostimato nel considerando 108 del regolamento provvisorio. Secondo tale società, considerata la scarsa redditività delle sue vendite di glutammato monosodico e la scarsa possibilità di ripercuotere l’aumento del prezzo sui clienti, l’imposizione di misure antidumping comporterebbe la chiusura della sua attività nel campo del glutammato monosodico. Si noti che l’attività legata al glutammato monosodico non rappresenta una parte cospicua dell’attività di detto importatore che importa la maggior parte del suo glutammato monosodico dalla RPC. L’importatore in questione ha l’opzione di passare ad altre fonti di approvvigionamento non interessate da misure antidumping. Tuttavia, come menzionato nel considerando 108 del regolamento provvisorio, l’effetto previsto dell’introduzione delle misure sarebbe di ripristinare effettive condizioni di mercato sul mercato comunitario, il che potrebbe in questo caso portare a un aumento dei prezzi del glutammato monosodico, in particolare da parte dell’industria comunitaria e della RPC. Si prevede pertanto che tutti gli importatori dovrebbero essere in grado di ripercuotere sui clienti almeno parte dell’aumento dei costi risultante dall’imposizione di misure antidumping. Si conferma dunque la conclusione di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio.

6.3. Interesse degli utilizzatori

(55) In seguito ai commenti formulati da parti interessate in merito all’eventuale impatto delle misure proposte sulle industrie utilizzatrici, si sono effettuate ulteriori analisi sulla base delle informazioni fornite dai principali utilizzatori di glutammato monosodico nella Comunità, segnatamente Nestlé e Unilever. L’inchiesta ha indicato che il glutammato monosodico rappresenta meno del 3 % del costo di produzione di tutti i prodotti contenenti glutammato monosodico prodotti da entrambe le società. Per tale motivo, tenendo inoltre conto delle indicazioni da cui emerge che entrambe le società hanno conseguito un utile medio relativamente elevato durante il PI in particolare su tali prodotti, è possibile confermare che l’eventuale impatto delle misura proposta sulla loro attività non sarebbe significativo.

6.4. Interesse dei fornitori di materie prime

(56) Dando seguito a quanto esposto nel considerando 115 del regolamento provvisorio, l’analisi relativa agli interessi del fornitore a monte dell’industria comunitaria è stata estesa per tener conto dei dati messi a disposizione da un secondo fornitore. Sulla base delle risposte al questionario date dai due fornitori si è constatato che la situazione delle società fornitrici si era deteriorata significativamente nel periodo in esame in linea con il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. Il fatturato totale dei fornitori oggetto dell’inchiesta è calato nell’ordine dell’8-13 % e le loro vendite all’industria comunitaria hanno registrato addirittura un calo pari al doppio di tali percentuali (nell’ordine del 15-25 %). Entrambe le società hanno registrato anche un calo nei loro tassi di redditività.

(57) Alla luce di quanto sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 116 del regolamento provvisorio.

6.5. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(58) Alcune parti interessate hanno ribadito i loro commenti quanto alla presunta posizione dominante dell’Ajinomoto Group nel mondo e alla sua presunta posizione monopolistica nella Comunità. Queste osservazioni sono già state analizzate al considerando 117 del regolamento provvisorio. Non sono state presentate nuove prove in relazione a queste affermazioni.

(59) Diverse parti interessate hanno presentato argomentazioni addizionali in relazione agli sviluppi post-PI sul mercato del glutammato monosodico. Esse affermano che il volume delle importazioni è calato e i prezzi sono aumentati successivamente al PI eliminando quindi qualsiasi pregiudizio potenziale per l’industria comunitaria. Queste parti sostengono che, in tale situazione, l’imposizione di dazi antidumping andrebbe esclusivamente a danno degli importatori e degli utilizzatori nella Comunità. Le parti hanno sollevato anche la questione di pretese carenze globali di forniture di glutammato monosodico poiché, secondo i loro dati, diversi importanti produttori mondiali avrebbero cessato la produzione o avrebbero ridotto la loro capacità produttiva. I dati Eurostat e informazioni addizionali ottenute dall’industria comunitaria non suffragano però queste affermazioni. Al contrario, i prezzi all’importazione sono rimasti stabili nel periodo post-PI e in alcuni mesi sono addirittura calati, mentre i volumi delle importazioni sia dalla RPC sia dai paesi terzi sono aumentate. Quest’ultimo sviluppo dimostra che alcuni concorrenti non cinesi hanno la capacità di sviluppare le loro esportazioni verso la Comunità.

6.6. Conclusioni sull’interesse della Comunità

(60) Alla luce dei risultati dell’ulteriore inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità nel caso in esame, si confermano i risultati e le conclusioni di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(61) In assenza di altre osservazioni fondate tali da modificare le conclusioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.

7.2. Forma e livello dei dazi

(62) Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(63) Le aliquote dei dazi definitivi sono così stabilite, in via definitiva:

SocietàMargine di eliminazione del pregiudizioMargine di dumpingAliquota dei dazi antidumping
Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e
Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd.
54,8 %33,8 %33,8 %
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd.60,4 %36,5 %36,5 %
Tutte le altre società63,7 %39,7 %39,7 %

(64) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle singole società, indicate nel presente regolamento, sono state definite in base ai risultati dell’inchiesta e rispecchiano quindi la situazione delle società in questione accertata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia specificamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota di dazio applicabile «a tutte le altre società».

(65) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione 5 corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

7.3. Impegni

(66) Un unico produttore esportatore cinese che ha cooperato ha offerto un impegno sui prezzi.

(67) Si noti in proposito che i prezzi del glutammato monosodico sono negoziati su scala mondiale con grandi società internazionali aventi stabilimenti di produzione all’interno e all’esterno della Comunità. Si noti inoltre che la maggior parte delle vendite di questo produttore esportatore vengono fatte a tali società internazionali. Considerato quanto sopra si ritiene che il rischio di compensazione incrociata dei prezzi tra contratti di vendita stipulati con società internazionali per i loro stabilimenti di produzione nella Comunità e per i loro stabilimenti siti in altri paesi fuori della Comunità sia estremamente elevato. Si ritiene inoltre che tale compensazione incrociata sarebbe estremamente difficile da accertare nel quadro del monitoraggio dell’impegno. Per tale motivo l’offerta di impegno di questo produttore esportatore, nella sua forma attuale, va respinta e la sua accettazione è ritenuta non praticabile considerato il fatto che non potrebbe essere monitorata appropriatamente da parte della Commissione.

7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(68) In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, vale a dire dal regolamento (CE) n. 492/2008 della Commissione, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti.

(69) Si ricorda che un eventuale notevole aumento del volume delle esportazioni delle società soggette ad aliquote di dazio individuali inferiori, successivo all’istituzione delle misure antidumping, potrebbe essere considerato una modifica della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si può fra l’altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote del dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd. 33,8 A883 Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd. 36,5 A884 Tutte le altre società 39,7 A999

3. Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 492/2008 della Commissione sulle importazioni di glutammato monosodico di cui al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008. Per il Consiglio La presidente M. ALLIOT-MARIE

1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 .

2 GU L 144 del 4.6.2008, pag. 14 .

3 Punto 6, lettera c) dell’avviso di apertura ( GU C 206 del 5.9.2007, pag. 23 ).

4 G/ADP/6 del 16 maggio 2000.

5 Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgio.

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. Punto 6, lettera c) dell’avviso di apertura (). 2

  4. G/ADP/6 del 16 maggio 2000. 2

  5. Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgio. 2

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