Regolamento (CE) n. 1132/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008 , recante riapertura della pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese

32008R1132Regulation16 nov 2008

del 13 novembre 2008

recante riapertura della pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2008.

(2) Il 27 maggio 2008 la Svezia ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 30 maggio 2008 avrebbe chiuso la pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV.

(3) Il 5 agosto 2008 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 779/2008, recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese per le acque norvegesi della zona IV è ancora disponibile un quantitativo di pesce industriale. Occorre pertanto autorizzare la pesca del pesce industriale nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5) È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 3 settembre 2008, in modo che il quantitativo di pesce industriale di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 779/2008 della Commissione con effetto a decorrere dal 3 settembre 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 779/2008 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .

3 GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1 .

N.58 — Riapertura
Stato membroSWE
StockI/F/4AB-N.
SpeciePesce industriale
ZonaIV (acque norvegesi)
Data3.9.2008

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

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