Regolamento (CE) n. 1112/2008 della Commissione, del 10 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1731/2006 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

32008R1112Regulation14 nov 2008

del 10 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1731/2006 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione 2 stabilisce le misure e le condizioni necessarie per garantire che le conserve ammissibili al beneficio di restituzioni all’esportazione siano prodotte esclusivamente con carni bovine di origine comunitaria.

(2) Si è constatato che i vincoli imposti dal regolamento (CE) n. 1731/2006 in ordine alla presentazione delle carni alle autorità doganali creano agli operatori problemi pratici inutili. Le condizioni imposte dal regolamento per l’espletamento delle formalità di esportazione complicano i compiti delle autorità doganali negli Stati membri in cui sono già di applicazione sistemi doganali elettronici.

(3) Per agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1731/2006 occorre pertanto semplificare le condizioni per la presentazione delle carni alle autorità doganali e le relative formalità di esportazione, ferma restando tuttavia l’efficacia e la trasparenza dei controlli da parte delle autorità doganali.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1731/2006.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1731/2006 è così modificato:

  1. all’articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le carni sono presentate ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.»;

  2. all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli operatori indicano il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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