Regolamento (CE) n. 1087/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008 , recante modifica, per quanto riguarda l’allegato XVII, del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

32008R1087Regulation9 nov 2008

del 5 novembre 2008

recante modifica, per quanto riguarda l’allegato XVII, del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 46,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’allegato V, sezione C, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli è possibile aumentare dell’1 % il titolo alcolometrico volumico.

(2) A norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione 2 , gli anni caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli sono indicati nel suo allegato XVII, con menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate.

(3) A motivo delle condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli del 2008, i limiti fissati nell’allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per l’aumento del titolo alcolometrico naturale non consentono di produrre vini con caratteristiche conformi a quelle normalmente richieste sul mercato nelle regioni viticole del Regno Unito. È pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito ad aumentare il titolo alcolometrico naturale del 4,5 % vol.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 423/2008 è aggiunta la riga seguente:

«2.2008AInghilterra, GallesVarietà autorizzate»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 .

2 GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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