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32008R1080•Regolamento (CE) n. 1080/2008 della Commissione, del 4 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati
32008R1080Regulation5 nov 2008
del 4 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 2 , in particolare l’articolo 134, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati 3 , limita le domande di titoli di importazione di zucchero originario di paesi meno sviluppati (DMD) a «operatori riconosciuti».
(2) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 della Commissione 4 (regolamento PTG) prevede una definizione più ampia: «i richiedenti». La modifica che introduce sarà tuttavia applicabile solo dal 1 o gennaio 2009, data d’inizio dell’applicazione del nuovo periodo del regolamento PTG, e non dal 1 o ottobre 2008, data d’inizio della prossima campagna di commercializzazione. Allo scopo di evitare ogni discriminazione tra operatori disponibili ad approvvigionare il mercato, è opportuno che la nuova definizione sia applicata fin dall’inizio della campagna di commercializzazione dello zucchero. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1100/2006.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (CE) n. 1100/2006 le parole «l’operatore riconosciuto si impegna» sono sostituite dalle parole «il richiedente si impegna».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008. Per la Commissione Catherine ASHTON Membro della Commissione
1 GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1 .
2 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
3 GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3 .
4 GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1 .
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