Regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

32008R1077Regulation1 gen 2009

del 3 novembre 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento 1 , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio 2 vieta l’esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.

(2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, l’obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione.

(3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare in misura significativa l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.

(4) L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 3 , dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.

(5) L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

(6) L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all’atto della prima vendita, i centri per le vendite all’asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.

(7) L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.

(8) L’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

(9) Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.

(10) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio 4 impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.

(11) Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 5 , prevede l’attuazione di piani di impiego congiunto.

(12) Il regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione 6 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 per quanto riguarda la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca.

(13) È attualmente necessario definire con maggiore esattezza e chiarire talune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1566/2007.

A tal fine è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1566/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1 o gennaio 2010; b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1 o luglio 2011; c) agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1 o gennaio 2009. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1 o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso. 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1 o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso. 4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio. 5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento. 6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque in cui effettuano operazioni di pesca o dai porti in cui sbarcano. 7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura. Articolo 2 Elenco degli operatori e delle navi 1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d’asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l’elenco è aggiornato il 1 o gennaio dell’anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell’anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro. 2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo; 2) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

CAPO II TRASMISSIONE ELETTRONICA Articolo 4 Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari 1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi. 2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco. 3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate. 4. Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto. 5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero. Articolo 5 Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell’assunzione in carico 1. Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita. 2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità: a) le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e b) le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco. 4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione. Articolo 6 Frequenza di trasmissione 1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti: a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera; b) subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; c) prima dell’entrata in porto; d) all’atto di ogni ispezione in mare; e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. 2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all’ultima trasmissione effettuata al termine delle operazioni di pesca e prima dell’entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 3. Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata. 4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato. 5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l’intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco. 6. Se un peschereccio è ormeggiato in porto, non detiene pesce a bordo e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 può essere sospesa previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripresa quando il peschereccio lascia il porto. Non è richiesta notifica preventiva per i pescherecci dotati di VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) che trasmettono i dati con tale sistema. Articolo 7 Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti. Articolo 8 Messaggi di ricezione Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

CAPO III ESENZIONI Articolo 9 Esenzioni 1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e dall’obbligo di detenere a bordo gli strumenti per la trasmissione elettronica dei dati di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio se si assentano dal porto per un periodo pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera. 2. I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono per via elettronica i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo. 3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo. 4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette. 5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall’obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

CAPO IV FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI Articolo 10 Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati 1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. I dati vengono inoltre trasmessi: a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera; b) subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; c) prima dell’entrata in porto; d) all’atto di ogni ispezione in mare; e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1. 3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o un’avaria del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero. Articolo 11 Mancata ricezione dei dati 1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione. 2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero. 3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1. Articolo 12 Impossibilità di accedere ai dati 1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati del giornale di bordo o della dichiarazione di trasbordo in conformità dell’articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito. 2. Se l’accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile. 3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8. 4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8, alla nave è vietato l’esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Articolo 13 Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati 1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni: a) l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento; b) il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera; c) il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera. 2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d’intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

CAPO V SCAMBIO DI DATI E ACCESSO AI DATI Articolo 14 Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri 1. Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell’allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile). 2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate. 3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione. 4. I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri. Articolo 15 Accesso ai dati 1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate. 2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l’ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta. 3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera. 4. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l’accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo. Articolo 16 Scambio di dati tra Stati membri 1. L’accesso ai dati previsto all’articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette. 2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici. 3. Gli Stati membri: a) provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato; b) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata. Articolo 17 Autorità unica 1. Ogni Stato membro dispone di un’autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. 2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione. 3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 Abrogazione 1. Il regolamento (CE) n. 1566/2007 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1 ; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3 .

2 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

3 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .

4 GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6 .

5 GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1 .

6 GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46 .

ALLEGATO 1

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

N.Elemento o attributoCodiceDescrizione e contenutoObbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) /Facoltativo (O)
1Messaggio ERS
2Inizio del messaggioERSTag indicante l’inizio del messaggio ERSC
3IndirizzoADDestinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)C
4MittenteFRPaese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)C
5Numero (di registrazione) del messaggioRNNumero di serie del messaggio (formato CCC99999999)C
6Data (di registrazione) del messaggioRDData di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)C
7Ora (di registrazione) del messaggioRTOra di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)C
8Tipo di messaggioTMTipo di messaggio (Giornale di bordo: tipo = LOG Conferma: tipo = RET, Correzione: tipo = COR o Note di vendita: tipo = SAL)C
9Messaggio di provaTSLa presenza di questo codice indica che si tratta di un messaggio di provaCIF se messaggio di prova
10
11Quando il messaggio è di tipo RET (TM=RET)RET è un messaggio di conferma
12Devono essere specificati i seguenti attributiIl messaggio costituisce una conferma dell’avvenuta o mancata ricezione del messaggio identificato mediante RN
13Numero del messaggio inviatoRNNumero di serie del messaggio confermato dal CCP ricevente (CCC99999999)C
14Stato di ricezioneRSIndica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificareC
15Motivo del rifiuto (eventuale)RETesto libero indicante il motivo del rifiutoO
16
17Quando il messaggio è di tipo COR (TM=COR)COR è un messaggio di correzione
18Devono essere specificati i seguenti attributiIl messaggio corregge un messaggio precedente, le informazioni ivi contenute sostituiscono integralmente il messaggio precedente, identificato mediante RN
19Numero del messaggio originaleRNNumero di serie del messaggio che viene corretto (formato CCC99999999)C
20Motivo della correzioneREElenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control\_enforcement\_en.htmO
21
22Quando il messaggio è di tipo LOG (TM=LOG)LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo
23Devono essere specificati i seguenti attributiIl LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN
24Inizio della registrazione del giornale di bordoLOGTag indicante l’inizio della registrazione del giornale di bordoC
25Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccioIRIn formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numeroC
26Identificazione principale della naveRCIndicativo internazionale di chiamataCIF se CFR non aggiornato
27Identificazione esterna della naveXRNumero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)O
28Nome della naveNANome della naveO
29Nome del comandanteMANome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)C
30Indirizzo del comandanteMDIndirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)C
31Paese di immatricolazioneFSStato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paeseC
32
33DEP: elemento di dichiarazioneRichiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo
34Inizio della dichiarazione di partenzaDEPTag indicante l’inizio della dichiarazione di partenza dal portoC
35DataDAData di partenza (AAAA-MM-GG)C
36OraTIOra di partenza (OO:MM in UTC)C
37Nome del porto POPOCodice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificareC
38Attività previstaAAL’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificareCIF se per l’attività prevista è richiesta una relazione sullo sforzo
39Tipo di attrezzoGECodice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAOCIF se prevista attività di pesca
40Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)SPE( V. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )CIF se catture a bordo della nave
41
42FAR: dichiarazione relativa alle attività di pescaRichiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera
43Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pescaFARTag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pescaC
44Marcatore di ultimo rapportoLRMarcatore indicante che si tratta dell’ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)CIF se ultimo messaggio
45Marcatore di ispezioneISMarcatore indicante che il rapporto sull’attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un’ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)CIF se è stata effettuata un’ispezione
46DataDAData in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)C
47OraTIOra di inizio dell’attività di pesca (OO:MM in UTC)O
48Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASSpecificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )CIF
49Operazioni di pescaFONumero di operazioni di pescaO
50Tempo di pescaDUDurata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazioneCIF se richiesto
51Sottodichiarazione relativa agli attrezziGEA( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA )CIF se impiego di attrezzi
52Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezziGLS( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS )CIF se richiesto dalle norme
53Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)SPE( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )CIF se sono state effettuate catture
54
55RLC: dichiarazione relativa al trasferimentoUtilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco
56Inizio della dichiarazione relativa al trasferimentoRLCTag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasferimentoC
57DataDAData di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)CIF
58OraTIOra del trasferimento (OO:MM in UTC)CIF
59Numero CFR della nave riceventeIRIn formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numeroCIF se operazione di pesca in comune e nave UE
60Indicativo di chiamata della nave riceventeTTIndicativo internazionale di chiamata della nave riceventeCIF se operazione di pesca in comune
61Stato di bandiera della nave riceventeTCStato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)CIF se operazione di pesca in comune
62Numeri CFR dell’altra o delle altre navi partecipantiRFIn formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numeroCIF se operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE
63Indicativo di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipantiTFIndicativo internazionale di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipantiCIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi
64Stato/i di bandiera dell’altra o delle altre navi partecipantiFCStato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi
65Trasferimento versoRTCodice a 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare.CIF
66Sottodichiarazione POSPOSLuogo del trasferimento ( cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )CIF
67Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)SPEQuantitativo di pesce trasferito ( cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )CIF
68
69TRA: dichiarazione di trasbordoPer ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente che di quella ricevente
70Inizio della dichiarazione di trasbordoTRATag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasbordoC
71DataDAInizio TRA (AAAA-MM-GG)C
72OraTIInizio TRA (OO:MM in UTC)C
73Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASLa zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )CIF se il trasbordo ha avuto luogo in mare
74Nome del porto POPOCodice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareCIF se il trasbordo ha avuto luogo in porto
75Numero CFR della nave riceventeIRIn formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell’UE e X è una lettera o un numeroCIF se nave da pesca
76Trasbordi: nave riceventeTTSe nave cedente: indicativo internazionale di chiamata della nave riceventeC
77Trasbordi: Stato di bandiera della nave riceventeTCSe nave cedente — Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)C
78Numero CFR della nave cedenteRFIn formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numeroCIF se nave comunitaria
79Trasbordi: nave (cedente)TFSe nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata della nave cedenteC
80Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedenteFCSe nave ricevente — Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)C
81Sottodichiarazione POSPOS( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )CIF se richiesto (acque NEAFC o NAFO)
82Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)SPE( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )C
83
84COE: dichiarazione di entrata nella zonaSe la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali
85Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: entrata nella zonaCOETag indicante l’inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzoC
86DataDAData di entrata (AAAA-MM-GG)C
87OraTIOra di entrata (OO:MM in UTC)C
88Specie bersaglioTSSpecie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi).
L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare
C
89Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASLocalizzazione geografica della nave.
L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )
C
90Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)SPE( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )O
91COX: dichiarazione di uscita dalla zonaSe la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali
92Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: uscita dalla zonaCOXTag indicante l’inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzoC
93DataDAData di uscita (AAAA-MM-GG)C
94OraTIOra di uscita (OO:MM in UTC)C
95Specie bersaglioTSSpecie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi).
L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare
CIF se non si svolgono altre attività di pesca
96Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASLocalizzazione geografica della nave. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )CIF se non si svolgono altre attività di pesca
97Sottodichiarazione relativa alla posizionePOSPosizione al momento dell’uscita ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )C
98Sottodichiarazione relativa alle catture effettuateSPECatture effettuate durante la presenza nella zona ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )O
99
100CRO: dichiarazione di attraversamento di una zonaIn caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali
101Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: attraversamento di una zonaCROTag indicante l’inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POSC
102Dichiarazione di entrata nella zonaCOE( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE )C
103Dichiarazione di uscita dalla zonaCOX( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX )C
104
105TRZ: dichiarazione di pesca transzonaleIn caso di pesca transzonale
106Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: pesca transzonaleTRZTag indicante l’inizio di una dichiarazione di pesca transzonaleC
107Dichiarazione di entrataCOEPrima entrata ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE )C
108Dichiarazione di uscitaCOXUltima uscita ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX )C
109
110INS: dichiarazione di ispezioneDeve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante
111Inizio della dichiarazione di ispezioneINSTag indicante l’inizio di una sottodichiarazione di ispezioneO
112Paese di ispezioneICCodice ISO alpha-3 del paeseO
113Ispettore incaricatoIAPer ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettoreO
114DataDAData di ispezione (AAAA-MM-GG)O
115OraTIOra di ispezione (OO:MM in UTC)O
116Sottodichiarazione relativa alla posizionePOSPosizione al momento dell’ispezione ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )O
117
118DIS: dichiarazione di rigetto in mareCIF se richiesto (acque NEAFC o NAFO)
119Inizio della dichiarazione di rigetto in mareDISTag contenente i dettagli del pesce rigettato in mareC
120DataDAData del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)C
121OraTIOra del rigetto in mare (OO:MM in UTC)C
122Sottodichiarazione relativa alla posizionePOSPosizione al momento del rigetto in mare ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )C
123Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mareSPEPesce rigettato in mare ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )C
124
125PRN: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientroDa trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa comunitariaCIF se richiesto
126Inizio della notifica preventivaPRNTag indicante l’inizio di una dichiarazione di notifica preventivaC
127Data previstaPDData prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)C
128Ora previstaPTData prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)C
129Nome del portoPOCodice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
130Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASZona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )CIF se nel mar Baltico
131Data di sbarco previstaDAData di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel BalticoCIF se nel mar Baltico
132Ora di sbarco previstaTIOra di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel BalticoCIF se nel mar Baltico
133Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)SPECatture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) ( Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE )C
134Sottodichiarazione relativa alla posizionePOSPosizione al momento dell’entrata nel settore/nella zona o dell’uscita dal settore/dalla zona ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )CIF
135
136EOF: dichiarazione relativa alla fine della pescaDa trasmettere immediatamente dopo l’ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce
137Inizio della convalida della dichiarazione di catturaEOFTag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in portoC
138DataDAData di convalida (AAAA-MM-GG)C
139OraTIOra di convalida (OO:MM in UTC)C
140
141RTP: dichiarazione di rientro in portoDa trasmettere al momento dell’entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PRN e prima di ogni sbarco di pesce
142Inizio della dichiarazione di rientro in portoRTPTag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pescaC
143DataDAData di rientro (AAAA-MM-GG)C
144OraTIOra di rientro (OO:MM in UTC)C
145Nome del portoPOL’elenco dei codici dei porti (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere) (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
146Motivo del rientroREMotivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). L’elenco dei codici dei motivi sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareCIF
147
148LAN: dichiarazione di sbarcoDa trasmettere dopo lo sbarco delle catture
149Inizio della dichiarazione di sbarcoLANTag indicante l’inizio di una dichiarazione di sbarcoC
150DataDAAAAA-MM-GG — data di sbarcoC
151OraTIOO:MM in UTC — ora di sbarcoC
152Tipo di mittenteTSCodice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)C
153Nome del portoPOCodice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificareC
154Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)SPESpecie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE )C
155
156POS: sottodichiarazione relativa alla posizione
157Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizionePOSTag contenente le coordinate della posizione geograficaC
158Latitudine (decimale)LTLatitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMSC
159Longitudine (decimale)LGLongitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMSC
160
161GEA: sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi
162Inizio della sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezziGEATag contenente le coordinate della posizione geograficaC
163Tipo di attrezzoGECodice dell’attrezzo in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAOC
164Dimensione delle maglieMEDimensioni delle maglie (in millimetri)CIF se l’attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni
165Capacità dell’attrezzoGCDimensione e numero degli attrezziCIF se richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato
166Operazioni di pescaFONumero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 oreCIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde
167Tempo di pescaDUNumero di ore di utilizzo dell’attrezzoCIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde
168Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzoGESDichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES )CIF se richiesto (la nave usa attrezzi statici o fissi)
169Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzoGERDichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER )CIF se richiesto (la nave usa attrezzi statici o fissi)
170Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbroccoGILSottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL )CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
171Profondità di pescaFDDistanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisseCIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
172Numero medio di ami utilizzati sui palangariNHIl numero medio di ami utilizzati sui palangariCIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
173Lunghezza media delle retiGLLunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
174Altezza media delle retiGDLunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
175
176GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzoCIF se richiesto dalle norme
177Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizioneGESTag contenente informazioni sulla cala dell’attrezzoC
178DataDAData di cala dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)C
179OraTIOra di cala dell’attrezzo (OO:MM in UTC)C
180Sottodichiarazione POSPOSPosizione al momento della cala dell’attrezzo ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )C
181
182GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzoCIF se richiesto dalle norme
183Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizioneGERTag contenente informazioni sul recupero dell’attrezzoC
184DataDAData di recupero dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)C
185OraTIOra di recupero dell’attrezzo (OO:MM in UTC)C
186Sottodichiarazione POSPOSPosizione al momento del recupero dell’attrezzo ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )C
187GIL: Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbroccoCIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
188Inizio della sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbroccoGILTag indicante l’inizio dell’uso di reti da imbrocco
189Lunghezza nominale di una reteNLInformazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)C
190Numero di retiNNNumero di reti in un insiemeC
191Numero di insiemiFLNumero di insiemi impiegatiC
192Sottodichiarazione POSPOSPosizione di ciascun insieme di reti calato ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )C
193Profondità di ciascun insieme di reti calatoFDProfondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca)C
194Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calatoSTTempo di immersione di ciascun insieme di reti calatoC
195
196GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezziPerdita di attrezzi fissiCIF se richiesto dalle norme
197Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezziGLSDati relativi all’attrezzo fisso perduto
198Data di perdita dell’attrezzoDAData di perdita dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)C
199Numero di unitàNNNumero di attrezzi perdutiCIF
200Sottodichiarazione POSPOSUltima posizione conosciuta dell’attrezzo ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )CIF
201
202RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASZona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione — almeno un campo deve essere compilato. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareCIF
203Zona FAOFAZona FAO (p. es. 27)CIF
204Sottozona FAO (CIEM)SASottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)CIF
205Divisione FAO (CIEM)IDDivisione FAO (CIEM)(p. es. d)CIF
206Sottodivisione FAO (CIEM)SDSottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)CIF
207Zona economicaEZZona economicaCIF
208Riquadro statistico CIEMSRRiquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)CIF
209Zona di sforzo di pescaFEL’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareCIF
210Sottodichiarazione relativa alla posizionePOS( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS )CIF
211
212SPE: sottodichiarazione relativa alle specieQuantitativo aggregato per specie
213Inizio della sottodichiarazione relativa alle specieSPEDati relativi alle catture suddivisi per specie catturataC
214Nome delle specieSNNome delle specie (codice FAO alpha-3)C
215Peso del pesceWT1): peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura;CIF se non vengono contate le specie
216Numero di pesciNFNumero di pesci catturati (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)CIF
217Quantitativo trasportato nelle retiNQStima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)O
218Numero di esemplari trasportati nelle retiNBStima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)O
219Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASLa zona geografica in cui la maggior parte delle catture è stata prelevata
L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )
C
220Tipo di attrezzoGECodice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAOCIF se la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura
221Sottodichiarazione relativa alla trasformazionePRO( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO )CIF se dichiarazione di sbarco (trasbordo)
222
223PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazioneTrasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata
224Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazionePROTag contenente i dettagli della trasformazione del pesceC
225Categoria di freschezza del pesceFFCategoria di freschezza del pesce (A, B, E)C
226Stato di conservazionePSCodice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
227Presentazione del pescePRCodice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
228Tipo di imballaggioTYCodice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)CIF (LAN o TRA)
229Numero di confezioniNNNumero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.CIF (per LAN o TRA)
230Peso medio per unità di confezionamentoAWPeso del prodotto (kg)CIF (per LAN o TRA)
231Fattore di conversioneCFCoefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivoO
232
233Quando il messaggio è di tipo SAL (TM=SAL)SAL è un messaggio relativo alle vendite
234Devono essere specificati i seguenti attributiUn messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un’assunzione in carico
235Inizio della registrazione relativa alle venditeSALTag indicante l’inizio della registrazione relativa alle venditeC
236Numero del registro della flotta comunitaria della naveIRIn formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numeroC
237Indicativo di chiamata della naveRCIndicativo internazionale di chiamataCIF se CFR non aggiornato
238Identificazione esterna della naveXRNumero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesceO
239Paese di immatricolazioneFSCodice ISO alpha-3 del paeseC
240Nome della naveNANome della nave che ha sbarcato il pesceO
241Dichiarazione SLISLI( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI )CIF se vendita
242Dichiarazione TLITLI( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI )CIF se assunzione in carico
243
244SLI: dichiarazione relativa a una vendita
245Inizio della dichiarazione relativa a una venditaSLITag contenente i dettagli della vendita di una partitaC
246DataDAData della vendita (AAAA-MM-GG)C
247Paese di venditaSCPaese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)C
248Luogo di venditaSLL’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
249Nome del venditoreNSNome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesceC
250Nome dell’acquirenteNBNome dell’organismo o della persona che acquista il pesceC
251Numero di riferimento del contratto di venditaCNNumero di riferimento del contratto di venditaC
252Sottodichiarazione relativa al documento di origineSRC( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC )C
253Sottodichiarazione relativa alla partita vendutaCSS( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS )C
254
255Sottodichiarazione SRCLe autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi
256Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origineSRCTag contenente i dettagli del documento di origine per la partita vendutaC
257Data di sbarcoDLData di sbarco (AAAA-MM-GG)C
258Paese e nome del portoPOPaese e nome del porto per il luogo di sbarco. L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
259
260Sottodichiarazione CSS
261Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita vendutaCSSTag contenente i dettagli della merce vendutaC
262Nome delle specieSNNome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)C
263Peso del pesce vendutoWTPeso del pesce venduto (in chilogrammi)C
264Numero di pesci vendutiNFNumero di pesci venduti (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)CIF
265Prezzo del pesceFPPrezzo al kgC
266Valuta di venditaCRValuta del prezzo di vendita — L’elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareC
267Categoria di taglia del pesceSFTaglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)CIF
268Destinazione del prodotto (uso)PPCodici per il consumo umano, il riporto, gli usi industrialiCIF
269Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASL’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )C
270Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazionePRO( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO )C
271Catture ritirateWDCatture ritirate tramite un’organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)C
272Codice di utilizzazione OPOPL’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareO
273Stato di conservazionePSCodice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificareCIF se ritiro temporaneo
274
275TLI: dichiarazione di assunzione in carico
276Inizio della dichiarazione di TLITLITag indicante i dettagli dell’assunzione in caricoC
277DataDAData dell’assunzione in carico (AAAA-MM-GG)C
278Paese di assunzione in caricoSCPaese in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)C
279Luogo di assunzione in caricoSLCodice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico — l’elenco sarà pubblicato sul sito Internet della CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control\_enforcement\_en.htm) a un indirizzo da specificareC
280Nome dell’organizzazione responsabile dell’assunzione in caricoNTNome dell’organizzazione che ha preso in carico il pesceC
281Numero di riferimento del contratto di assunzione in caricoCNNumero di riferimento del contratto di assunzione in caricoO
282Sottodichiarazione SRCSRC( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC )C
283Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in caricoCST( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST )C
284
285Sottodichiarazione CST
286Inizio della riga per ciascuna partita assunta in caricoCSTTag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in caricoC
287Nome delle specieSNNome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)C
288Peso del pesce assunto in caricoWTPeso del pesce assunto in carico (in chilogrammi)C
289Numero di pesci assunti in caricoNFNumero di pesci assunti in carico (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)CIF
290Categoria di taglia del pesceSFTaglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)C
291Sottodichiarazione relativa alla zona interessataRASL’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS )O
292Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazionePRO( Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO )C
1.: Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

1 Il presente allegato sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.

Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

Quando la condizione CIF non si applica l’attributo è opzionale.

Footnotes

  1. Il presente allegato sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento. 2 3 4

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