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32008R1074•Regolamento (CE) n. 1074/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
32008R1074Regulation4 nov 2008
del 31 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione 2 , la cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo non è richiesta quando la domanda di titolo d’importazione è corredata del certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria dell’Argentina. Nella pratica tuttavia, tale certificato di conformità è annesso ai documenti di trasporto e segue dunque la merce. Per ragioni amministrative, ciò impedisce agli operatori di ottenere l’esonero dalla cauzione previsto dalla normativa. Per ovviare a questa situazione, è opportuno modificare le modalità secondo cui gli operatori sono tenuti a presentare la prova richiesta.
(2) L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede, in caso di importazione di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica in aggiunta alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso 3 . Tale cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalla differenza dei dazi doganali applicabili all’importazione di frumento tenero a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità bassa e media. In caso di sospensione dei dazi doganali per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva summenzionata non è più giustificata e non andrebbe pertanto richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.
(3) L’allegato IV ter del regolamento (CE) n. 1249/96 contiene un modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e di frumento duro verso la Comunità europea. Con lettera ufficiale del 20 maggio 2008, le autorità canadesi hanno informato i servizi della Commissione in merito a una modifica del loro modello nazionale. Occorre pertanto adeguare il suddetto modello.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
| 2) | a): al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente: «In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.»; | a) | al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente: «In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.»; | b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.»; |
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| a) | al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente: «In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.»; | ||||
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125 .
3 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 .
MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L’ESPORTAZIONE
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