Regolamento (CE) n. 1058/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

32008R1058Regulation17 nov 2008

del 27 ottobre 2008

recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per l’annullamento della registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all’annullamento della registrazione della suddetta denominazione.

(3) In base a tali elementi, questa denominazione deve quindi essere soppressa dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è annullata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 .

2 GU C 314 del 22.12.2007, pag. 44 .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Arroz del Delta del Ebro (IGP)

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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