Regolamento (CE) n. 1051/2008 della Commissione, del 24 ottobre 2008 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio

32008R1051Regulation26 ott 2008

del 24 ottobre 2008

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa 1 , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio 2 («l’accordo»).

(2) L’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II dell’accordo.

(3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti e i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

(4) La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2008.

(5) L’articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(6) Il regolamento (CE) n. 1342/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2008 stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I limiti quantitativi per il 2009 risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008. Per la Commissione Catherine ASHTON Membro della Commissione

1 GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1 .

2 GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52 .

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

SB. Prodotti lunghi
SB1. Barre58 906
SB2. Vergella329 010
SB3. Altri prodotti lunghi529 434
Nota: : — SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2009

SB. Prodotti lunghi
SB1. Barre56 375
SB2. Vergella332 100
SB3. Altri prodotti lunghi519 675
Nota: : — SA e SB sono categorie di prodotti. SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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