32008R1041•Regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione, del 23 ottobre 2008 , che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Canada (Versione codificata)
32008R1041Regulation13 nov 2008
del 23 ottobre 2008
che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Canada
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l’articolo 172, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione, del 25 ottobre 1996, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 2 , è stato modificato in modo sostanziale 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Ai sensi dell’accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, di cui all’allegato IV della decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e ad altre questioni collegate 4 (Stati Uniti e Canada), le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada sono limitate a non più di 5 000 t all’anno.
(3) La gestione dell’accordo si basa sulle domande di specifici titoli di esportazione comunitari ai sensi del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine 5 . Inoltre, alle autorità doganali canadesi deve essere presentato un certificato d’identificazione; occorre definire il modello di tale certificato d’identificazione e stabilirne le modalità d’impiego.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità di applicazione relative all’esportazione in Canada di 5 000 tonnellate, per anno civile, di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie richieste dal Canada e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione.
Al momento dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d’identificazione definito all’articolo 3 viene rilasciato, a richiesta dell’interessato, su presentazione del titolo di esportazione rilasciato conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 382/2008 e di un certificato veterinario che indichi la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni.
1. Il certificato d’identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura all’allegato I. Il certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d’ordine assegnato dall’ufficio doganale di cui all’articolo 4. Oltre che in lingua inglese, gli Stati membri esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
2. Le copie recano lo stesso numero d’ordine dell’originale. L’originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest’ultimo caso devono essere compilati a penna, in stampatello.
1. Il certificato d’identificazione e le relative copie sono rilasciati dall’ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all’uopo riservata, e lo consegna all’interessato, conservandone una copia.
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell’origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d’identificazione.
Il regolamento (CE) n. 2051/96 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18 .
3 Cfr. allegato II.
4 GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25 .
5 GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10 .
Certificato di identificazione di cui all’articolo 3
EUROPEAN COMMUNITIES 1 Exporter 2 Certificate No ORIGINAL CERTIFICATE OF IDENTITY EXPORT OF CERTAIN BEEF AND VEAL TO CANADA 3 Consignee NOTES A. This certificate must be made out in one original and not less than one copy. B. The original and at least one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed. C. The original must be produced to the customs authorities of Canada. 1 4 Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods 5 Gross weight 6 Invoice Nos 7 Net weight 2 4 Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods 5 Gross weight 6 Invoice Nos 7 Net weight 8 DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned exporter declares that the goods described above conform to the provisions of Regulation (EC) No […] At on (Signature) 9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE Customs formalities for export to Canada, of the goods covered by this certificate have been completed. At on (Signature) (Stamp)
Regolamento abrogato e sua modificazione successiva
| Regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione ( GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18 ) | |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 2333/96 della Commissione ( GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13 ) | limitatamente all’articolo 1 |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CE) n. 2051/96 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articoli da 1 a 5 | Articoli da 1 a 5 |
| Articolo 6 | — |
| — | Articolo 6 |
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |
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